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RAEE rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

Dal prossimo 15 agosto rientreranno nel campo di applicazione dei RAEE nuove apparecchiature come stufe a pellet, caldaie, termostati e sistemi di automazione

05/07/2018 da Ufficio stampa

Si informa che a partire dal 15 agosto 2018, come previsto dal decreto legislativo n. 49/2014, le attuali categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) saranno riviste sulla base di criteri dimensionali oltre che merceologici. Si parla di “open scope” in quanto rientreranno nella definizione di “AEE” tutti i prodotti per i quali non sia prevista una specifica esclusione ai sensi dell’art. 3 del Decreto citato. Ciò significa che i Produttori e gli Importatori di una serie di apparecchi e di componenti elettrici ed elettronici sinora esclusi saranno coinvolti nel sistema RAEE.

Stufe a pellet, caldaie, componenti elettrici quali cavi, quadri, morsettiere, fusibili, scaricatori di tensione, termostati, sistemi di automazione, sono solo alcuni esempi delle “nuove AEE” che dal 15 agosto 2018 saranno incluse nel campo di applicazione del decreto citato.

Fino al 14 agosto 2018 le norme del decreto n. 49 si applicano alle tipologie di apparecchiature di seguito elencate (Allegato I):

1. Grandi elettrodomestici

2. Piccoli elettrodomestici

3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni

4. Apparecchiature di consumo e pannelli fotovoltaici

5. Apparecchiature di illuminazione

6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)

7. Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero

8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati)

9. Strumenti di monitoraggio e di controllo

10. Distributori automatici

Cosa cambia?

Dal 15 agosto 2018 le disposizioni sui RAEE si applicheranno anche alle seguenti apparecchiature (Allegati III e IV):

1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura

2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con superficie superiore a 100 cm2

3. Lampade (escluse le lampade ad incandescenza)

4. Apparecchiature di grandi dimensioni (con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi, ma non solo: elettrodomestici; apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini; apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione della corrente elettrica

5. Apparecchiature di piccole dimensioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm), compresi ma non solo: elettrodomestici; apparecchiature di consumo; lampadari; apparecchiature per riprodurre suoni o immagini; apparecchiature musicali; strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici; strumenti di monitoraggio e controllo; distributori automatici; apparecchiature per la generazione della corrente elettrica.

6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm).

 

Scarica il testo completo del Decreto Legislativo 49/2014 e dei relativi allegati

 

Obblighi dei produttori e importatori dei nuovi AEE

Ricordiamo che se un’impresa produce e/o importa le nuove apparecchiature AEE sul mercato italiano dovrà iscriversi al Registro nazionale dei produttori di AEE, soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione, per la relativa categoria e tipologia di AEE.

Inoltre, con cadenza annuale (31 aprile) dovrà comunicare le tipologie ed il peso delle AEE immesse nel mercato nei 12 mesi precedenti. Su tali apparecchi AEE dovrà, inoltre, essere apposta un’etichetta con il nome del produttore o il logo o il numero di registrazione al Registro nazionale (rif. ultimo Notiziario scadenze ambientali n. 1/2018)

Obblighi dei distributori commercianti di AEE

Ricordiamo che i distributori commercianti di AEE hanno l’obbligo di ritirare gratuitamente “uno contro uno” e “uno contro zero” rispettivamente i RAEE e i RAEE di piccolissime dimensioni provenienti da nuclei domestici e di conferirli al CRM territorialmente competente previa iscrizione nell’apposita sezione dell’Albo Gestori Ambientali presso la CCIAA territorialmente competente. I RAEE domestici ritirati presso il punto vendita devono essere depositati nel luogo di raggruppamento indicato nell’iscrizione all’Albo (solitamente coincidente con il locale commerciale), annotati sul registro/schedario semplificato e trasportati al CRM con apposito documento di trasporto. Sul mezzo di trasporto deve essere conservata copia conforme dell’iscrizione all’Albo.

Si ritiene utile specificare che il ritiro “uno contro zero” di RAEE di piccolissime dimensioni (non superiori a 25 cm) senza corrispondente acquisto di analogo AEE da parte del consumatore finale è obbligatorio per i distributori/commercianti con superficie di vendita al dettaglio di AEE di almeno 400 metri quadrati.

 

Informazioni

Ufficio legislativo (dott.ssa Mila Bertoldi tel. 0461/880326).