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Il piano di rateizzazione è alternativo alla fruizione del credito d'imposta

Rateizzazione delle bollette: modalità di richiesta

Istanza da presentare entro 15 giorni dall'emissione della bolletta

14/04/2023 da Ufficio stampa

Con decreto di data 3 marzo 2023, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in attuazione a quanto previsto dal decreto legge “Aiuti quater”, ha disciplinato le “modalità semplificate di accesso alla rateizzazione delle bollette di energia elettrica e di gas naturale”.

Per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023, i fornitori sono obbligati ad evidenziare nelle bollette la facoltà delle imprese di richiedere la rateizzazione, indicandone pure i tempi e le modalità di richiesta. Il decreto prevede che sussista la possibilità di chiedere la rateizzazione solo se gli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale (utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed) eccedono l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.

Le modalità di presentazione dell’istanza previste dal decreto a pena di inammissibilità sono le seguenti:

  • l’istanza va presentata entro 15 giorni dall’emissione della bolletta (ovvero, per le bollette scadute alla data del 3 marzo 2023, entro il prossimo 26 aprile)
  • l’istanza all’attuale fornitore va inviata a mezzo PEC o con altre modalità tracciabili individuate dal fornitore;
  • all’istanza vanno allegata sia la copia delle bollette del periodo di riferimento che una dichiarazione di disponibilità di un’impresa di assicurazione a stipulare una copertura assicurativa sul credito rateizzato (accompagnata dalla garanzia SACE), nonché una dichiarazione di impegno al pagamento dei corrispettivi della bolletta che non costituiscono oggetto di rateizzazione entro 5 giorni dall’accoglimento dell’istanza (art. 2, comma 4, lett. b).

L’adesione al piano di rateizzazione è alternativa, per i periodi corrispondenti, alla fruizione dei crediti d’imposta energia elettrica e gas naturale per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, conseguentemente l’istanza di rateizzazione dovrà altresì contenere un’apposita dichiarazione dell’impresa di non fruire per i periodi corrispondenti al piano di rateizzazione dei crediti d’imposta energia elettrica e gas naturale relativi al quarto trimestre 2022.

Entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, il fornitore deve proporre all’impresa un piano di rateizzazione indicante: 

  • l’ammontare degli importi dovuti;
  • l’entità del tasso d’interesse applicato (pari al rendimento dei BTP di pari durata);
  • il numero delle rate (da un minimo di 12 a un massimo di 36) con indicazione della data di scadenza di ciascuna di esse.

Entro 10 giorni dal ricevimento del predetto piano, l’impresa richiedente dovrà esprimere la propria adesione allegando altresì il  contratto di assicurazione sul credito rateizzato accompagnato dalla garanzia SACE di cui sopra nonché l’attestazione del pagamento dell’importo della bolletta non rateizzabile (spesa per il servizio di trasporto e la gestione del contatore, spesa per oneri di sistema; imposte e tasse e le altre eventuali partite contabilizzate).

In caso di mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, entro 10 giorni dal relativo termine previsto nel piano di rateizzazione, ne consegue la decadenza dal beneficio del pagamento dilazionato con obbligo di pagamento in un’unica soluzione dell’intero importo residuo). In caso di mancato versamento dell’importo residuo, il fornitore potrà procedere all’escussione della garanzia assicurativa secondo le modalità stabilite dal contratto.

Informazioni
Ufficio legislativo, dott. Alberto Pontalti (tel. 0461/880325)