Con decreto di data 3 marzo 2023, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in attuazione a quanto previsto dal decreto legge “Aiuti quater”, ha disciplinato le “modalità semplificate di accesso alla rateizzazione delle bollette di energia elettrica e di gas naturale”.
Per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023, i fornitori sono obbligati ad evidenziare nelle bollette la facoltà delle imprese di richiedere la rateizzazione, indicandone pure i tempi e le modalità di richiesta. Il decreto prevede che sussista la possibilità di chiedere la rateizzazione solo se gli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale (utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed) eccedono l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021.
Le modalità di presentazione dell’istanza previste dal decreto a pena di inammissibilità sono le seguenti:
L’adesione al piano di rateizzazione è alternativa, per i periodi corrispondenti, alla fruizione dei crediti d’imposta energia elettrica e gas naturale per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, conseguentemente l’istanza di rateizzazione dovrà altresì contenere un’apposita dichiarazione dell’impresa di non fruire per i periodi corrispondenti al piano di rateizzazione dei crediti d’imposta energia elettrica e gas naturale relativi al quarto trimestre 2022.
Entro 30 giorni dal ricevimento dell’istanza, il fornitore deve proporre all’impresa un piano di rateizzazione indicante:
Entro 10 giorni dal ricevimento del predetto piano, l’impresa richiedente dovrà esprimere la propria adesione allegando altresì il contratto di assicurazione sul credito rateizzato accompagnato dalla garanzia SACE di cui sopra nonché l’attestazione del pagamento dell’importo della bolletta non rateizzabile (spesa per il servizio di trasporto e la gestione del contatore, spesa per oneri di sistema; imposte e tasse e le altre eventuali partite contabilizzate).
In caso di mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, entro 10 giorni dal relativo termine previsto nel piano di rateizzazione, ne consegue la decadenza dal beneficio del pagamento dilazionato con obbligo di pagamento in un’unica soluzione dell’intero importo residuo). In caso di mancato versamento dell’importo residuo, il fornitore potrà procedere all’escussione della garanzia assicurativa secondo le modalità stabilite dal contratto.
Informazioni
Ufficio legislativo, dott. Alberto Pontalti (tel. 0461/880325)