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Registro pubblico delle opposizioni (RPO)

Entro il 27 luglio saranno operative le modalità tecniche per l’iscrizione dei contraenti e la sua consultazione da parte degli operatori

11/05/2022 da Ufficio stampa

Il 13 aprile 2022 è entrato in vigore il D.P.R. n. 26/2022 contenente il “Regolamento recante disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei contraenti che si oppongono all’utilizzo dei propri dati personali e del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali, ai sensi dell’articolo 1, comma 15, della legge 11 gennaio 2018, n. 5”. 

Il provvedimento disciplina il nuovo Registro Pubblico delle Opposizioni, che viene esteso anche ai numeri di cellulari non presenti negli elenchi telefonici oltre che ai numeri telefonici fissi ed agli indirizzi postali.

Ambito di applicazione

Le nuove disposizioni si applicano ai trattamenti delle numerazioni telefoniche nazionali fisse e mobili, che siano o meno riportate in elenchi di contraenti, e degli indirizzi postali riportati nei medesimi elenchi effettuate:

  • mediante comunicazioni telefoniche con qualunque mezzo effettuate, sia tramite operatore, sia mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza l’intervento di un operatore;
  • tramite posta cartacea

finalizzati a 

  • invio di materiale pubblicitario;
  • vendita diretta;
  • compimento di ricerche di mercato;
  • comunicazione commerciale.

Istituzione e gestione del registro 

Il Ministero dello sviluppo economico provvede alla realizzazione e gestione del registro anche affidandone   la realizzazione e la gestione a soggetti terzi che ne assumono interamente gli oneri finanziari e organizzativi. 

Il diritto di opposizione al marketing diretto può essere esercitato dal contraente iscrivendosi al registro pubblico delle opposizioni istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico ed ha efficacia con riferimento alle tipologie di trattamento di dati personali per le finalità sopra illustrate. 

Entro il 27 luglio 2022 dovranno essere predisposte ed attivate le modalità tecniche ed operative di iscrizione al registro da parte dei contraenti, le modalità di funzionamento ed accesso allo stesso, nonché le modalità di verifica delle liste di contatti da parte degli operatori.

Soggetti obbligati all’accesso e modalità di adesione al servizio 

Ciascun operatore, per effettuare il trattamento delle numerazioni nazionali fisse e mobili, mediante l’impiego del telefono con o senza l’intervento di un operatore umano, o degli indirizzi postali riportati in elenchi di contraenti, mediante posta cartacea, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, dovrà presenta istanza presso il gestore del registro. 

Il gestore del registro, entro quindici giorni dall’effettivo ricevimento dell’istanza, assegna le credenziali di autenticazione e i profili di autorizzazione all’operatore. Il gestore pubblica gli estremi identificativi dell’operatore, comprensivi dei riferimenti di contatto, in apposito elenco consultabile sul sito web relativo al registro pubblico delle opposizioni per un periodo non superiore a dodici mesi dall’ultima consultazione del medesimo registro. 

L’operatore comunica al gestore del registro, senza ritardo, ogni variazione dei dati comunicati al momento del deposito dell’istanza di accesso al registro. La validità dell’iscrizione al registro cessa decorsi dodici mesi dall’ultima consultazione del medesimo registro.

Costi di accesso al registro 

Gli operatori tenuti a consultare il registro corrispondono al gestore le tariffe di accesso su base annuale o per altre frazioni temporali, anche di durata minore, a seconda delle esigenze dell’operatore e nei limiti stabiliti dal gestore. 

Modalità e tempi di iscrizione dei contraenti al registro 

Ciascun contraente può chiedere al gestore del registro che la numerazione della quale è intestatario o il corrispondente indirizzo postale, siano iscritti nel registro per opporsi al trattamento di tali dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, effettuato mediante operatore con l’impiego del telefono o della posta cartacea nonché mediante sistemi automatizzati di chiamata o chiamate senza operatore. L’iscrizione avviene gratuitamente secondo le modalità indicate: compilazione modulo sul sito web; mediante chiamata al gestore del registro; mediante posta elettronica. 

I contraenti iscritti al registro possono revocare in qualunque momento la propria opposizione nei confronti di uno o più operatori.

Modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro da parte degli operatori 

Gli operatori interessati hanno l’obbligo di consultare mensilmente, e comunque precedentemente all’inizio di ogni campagna promozionale, il registro pubblico delle opposizioni e di provvedere all’aggiornamento delle proprie liste. La consultazione del registro da parte di ciascun operatore ha efficacia pari a:

  • quindici giorni per i trattamenti di dati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, mediante l’impiego del telefono, con o senza operatore;
  • trenta giorni per i trattamenti di dati per le medesime finalità mediante l’impiego della posta cartacea.

Le modalità di consultazione del registro non devono consentire il trasferimento di dati personali  contenuti  nel registro stesso, prevedendo sistemi automatizzati che permettano  al  gestore  del registro  di  ricevere l’elenco elettronico dell’operatore, confrontarlo con i dati contenuti nel registro e aggiornarlo mettendo nuovamente a disposizione dell’operatore le sole informazioni pertinenti, in un’apposita sezione del sito  web o trasmettendole per posta elettronica all’operatore stesso, senza che questo possa in alcun modo estrarre i dati presenti nel registro.

Di ogni operazione di accesso al sistema e di aggiornamento delle liste, sono conservate le registrazioni degli eventi di accesso, a cura del gestore dello stesso, per ventiquattro mesi dal momento della loro generazione. Tali registrazioni sono protette dal gestore contro l’accesso abusivo, in modo da consentire l’accesso ad esse solo per finalità ispettive da parte del Garante.

Obbligo di presentazione dell’identificazione della linea chiamante e dell’utilizzo di prefissi nazionali 

Gli operatori e i soggetti che svolgono attività di call center rivolte a numerazioni telefoniche nazionali sono tenuti, quando effettuano chiamate nei confronti dei contraenti, per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, a garantire la presentazione dell’identificazione della linea chiamante.

Obbligo di informativa 

Anche in assenza di  specifica  richiesta  del  contraente,  gli operatori o i soggetti dagli stessi a tal fine designati, al  momento della chiamata o all’interno del materiale  pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale inviato tramite posta cartacea,  indicano con precisione al contraente che i loro dati personali sono stati estratti legittimamente dagli  elenchi di contraenti, fornendo, altresì, le indicazioni utili all’eventuale iscrizione del contraente nel registro pubblico delle opposizioni.

Informazioni

Ufficio legislativo, dott.ssa Mila Bertoldi (tel. 0461/880326).