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Riduzione del costo del lavoro e incentivi alla produttivita`: dopo la tassazione agevolata, si riaffaccia la decontribuzione.

05/12/2017
Il decreto legge n. 50/2017, entrato in vigore lo scorso 25 aprile, ha introdotto una parziale decontribuzione delle somme corrisposte dal datore di lavoro a titolo di partecipazione agli utili dell’impresa o come premio di risultato legato ad incrementi di produttività.

Per le imprese che intendono introdurre tali istituti premiali per i dipendenti, la novità consiste nella riduzione del costo previdenziale del premio, vantaggio che si aggiunge alla già prevista deducibilità ai fini Irap degli importi corrisposti1, nonché – per quanto attiene al lavoratore – all’applicazione dell’aliquota Irpef agevolata del 10%.

La legge pone due requisiti fondamentali per accedere a tali vantaggi:

  1. in primo luogo, l’agevolazione previdenziale si applica sui premi connessi ad “incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione” corrisposti ai dipendenti “in esecuzione di contratti aziendali o territoriali”. Serve quindi la previa stipulazione di un accordo collettivo (aziendale o territoriale) che preveda l’obbligo di riconoscere un premio al raggiungimento di obiettivi prefissati e verificabili oggettivamente (es. incrementi di fatturato, aumento della produzione, ecc.), secondo quanto disposto dalla legge finanziaria 2016 (l. 208/15) e dal successivo decreto interministeriale 25 marzo 2016;

  2. ai fini della decontribuzione, è inoltre richiesta l’istituzione di un sistema di “coinvolgimento paritetico dei dipendenti nell’organizzazione del lavoro”, che può consistere, ad esempio, nella creazione di gruppi di lavoro per il monitoraggio degli obiettivi e/o per l’introduzione di nuovi metodi di produzione.

La decontribuzione in questione consiste nella riduzione di 20 punti percentuali dell’aliquota IVS a carico del datore di lavoro, nonché nell’esonero totale dei contributi a carico del lavoratore, su una somma massima pari a 800 euro annui.

A fini illustrativi, si propone nel seguente schema un confronto di costi tra un premio non soggetto al regime agevolato ed un incentivo rientrante nelle previsioni di legge2.

    Premio soggetto ad imposizione agevolata ex l. 208/2015  
  Premio "standard"   senza coinvolgimento paritetico con coinvolgimento paritetitico 
Importo lordo  1.000,00  1.000,00   1.000,00 
Contributi datore  295,80 (29,58%)  295,80 (29,58%)  135,80 (aliquota ridotta3)
Contributi lavoratore  94,90  94,90  18,98
Irpef   208,174  90,51  98,10
Netto lavoratore  696,93  814,59  882,92
Costo azienda  1.503,97  1.386,31  1.233,90
Differenziale (cuneo fiscale) 807,04 (53,66%)  571,72 (41,24%)  350,98 (28,44%)

Va rammentato, per completezza, che la nuova norma sulla decontribuzione è applicabile ai soli premi previsti da accordi collettivi stipulati dopo il 24.4.2017. Per i premi previsti da accordi conclusi prima di tale data valgono invece le precedenti regole, che non prevedevano riduzioni dell’aliquota IVS.

***

Per le imprese che non dispongono di un accordo collettivo (aziendale o territoriale) relativo ai premi, e che non intendano stipularne uno, resta preclusa la possibilità di avvalersi della normativa di favore sopra esposta.

In assenza di contrattazione di secondo livello, sono tuttavia configurabili soluzioni alternative, che permettono alle aziende interessate di incentivare i lavoratori ricorrendo a prestazioni di welfare aziendale, che consentono di contenere i costi

connessi alla contribuzione e all’imposizione fiscale.

Le imprese eventualmente interessate a considerare tale opportunità, o che comunque desiderino richiedere una valutazione specifica delle soluzioni concretamente attuabili in azienda, possono rivolgersi al settore Normativa del lavoro (normalavoro@servizimprese.tn.it). Un funzionario avrà cura di contattarVi quanto prima per fissare un primo colloquio orientativo.

 

Riferimenti

  •  D.L. 50/2017, art. 55
  • L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), art. 1, c. 189
  • Decreto interministeriale 25 marzo 2016
  • L.P. n. 20/2016 (legge di stabilità provinciale)
  • DPR 917/1986 (Testo Unico delle imposte sui redditi), art. 51
  • Circolare InfoNormaLavoro n. 1 del 7.01.2016
  • Circolare InfoNormaLavoro n. 10 del 18.05.2016
Informazioni
Servizimprese CAF Srl
0461/880400 - info@servizimprese.tn.it
NOTE
1) Per le sole aziende con sede in provincia di Trento, ai sensi della legge di stabilità provinciale (l.p. n. 20/2016)
2) Proiezione relativa a datore di lavoro del settore commercio con più di 50 dipendenti
3) Aliquota del 9,58% su 800 euro e del 29,58% sui restanti 200 euro.
4) Applicata l’aliquota minima del 23%, senza considerare detrazioni.