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Riforma degli ammortizzatori sociali, le istruzioni operative

05/07/2022 da Ufficio stampa

L’INPS, attraverso la circolare n. 76/2022 e il messaggio n. 2637/2022, ha reso importanti indicazioni di carattere operativo riguardanti le novità in materia di trattamenti di integrazione salariale, a seguito della riforma avvenuta con la Legge di Bilancio 2022.

Il primo chiarimento riguarda la dimensione aziendale ai fini dell’individuazione del corretto strumento di integrazione salariale. Nello specifico, secondo l’Istituto, il principio di protezione sociale universale implica che il datore di lavoro acceda ai medesimi strumenti a prescindere dalle posizioni contributive aperte. Pertanto, secondo l’Istituto, il computo della media occupazionale si deve effettuare considerando tutti i lavoratori dipendenti denunciati sulle singole matricole riconducibili al medesimo datore di lavoro. Ciò significa che dovranno essere conteggiati anche i lavoratori che risultano dipendenti nei settori coperti dai Fondi, ma che occupano un numero di lavoratori inferiore rispetto a quello stabilito dai decreti istitutivi. Non dovranno, invece, essere considerati i lavoratori delle matricole appartenenti a settori che comportano l’accesso ai Fondi di solidarietà bilaterali.
Resta inteso che le suddette modalità di calcolo determinano anche i conseguenti obblighi contributivi di finanziamento delle integrazioni salariali straordinarie.

In merito al requisito dimensionale, ulteriore precisazione giunge riguardo all’applicazione della riduzione contributiva. Nello specifico, laddove prevista, la riduzione è condizionata dalla media occupazionale del datore di lavoro nel corso dell’anno. Pertanto, qualora il datore di lavoro - nel semestre di riferimento - abbia una media occupazionale inferiore al limite dimensionale previsto dalla suddetta novella normativa, la riduzione contributiva in argomento non può essere riconosciuta per i mesi di paga nei quali si siano registrati i predetti limiti dimensionali.

Ulteriori precisazioni sono state rese per le imprese che utilizzano lavoratori in regime di codatorialità nell’ambito di un contratto di rete. A tal proposito, riguardo al computo e al conteggio dei lavoratori, l’Istutituto chiarisce che: per i lavoratori già in forza presso le imprese che aderiscono alla rete e alla codatorialità, essi sono esclusivamente in capo all’impresa di provenienza; diversamente, in caso di nuova assunzione, gli stessi sono in capo all’impresa individuata ai fini dell’inquadramento previdenziale e assicurativo nella relativa comunicazione del soggetto incaricato dalla rete. Infine, i lavoratori in distacco ai sensi dell’art. 30, comma 4-ter, d.lgs. 276/2003, sono computati e conteggiati in capo al datore di lavoro distaccante.

 

Scarica la circolare INPS n. 76/2022

Scarica il messaggio INPS n. 2637/2022 

 

Informazioni
Servizimprese srl (tel. 0461/880349)