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Riparabilità dei beni durevoli

La nuova disciplina in vigore dal 22 ottobre 2026

13/10/2026 da Ufficio stampa

Informiamo stato pubblicato in GU il D. Lgs. 25 settembre 2026, n. 176, che recepisce la direttiva europea 2024/1799 (c.d. Right to Repair). Il provvedimento, in vigore dal 22 ottobre 2026, introduce importanti novità nel Codice del consumo applicabili ai contratti conclusi a partire dal 31 luglio 2026, con l'obiettivo di incentivare la riparazione dei beni difettosi in alternativa alla loro sostituzione.

Distinzione tra garanzia legale e riparazione fuori garanzia

La nuova disciplina introduce una netta distinzione tra i rimedi previsti per i difetti di conformità coperti da garanzia legale, di cui risponde il venditore, e gli obblighi di riparazione oltre la garanzia. Il nuovo diritto alla riparazione non sostituisce la garanzia legale, ma la affianca offrendo un canale specifico per prolungare la vita dei beni.

Soggetti obbligati e responsabilità

Per determinati beni durevoli, il primo responsabile dell'obbligo di riparazione è il fabbricante. Se quest'ultimo risiede fuori dall'Unione Europea, la responsabilità ricade sul rappresentante autorizzato, sull'importatore e infine sul distributore. Il soggetto tenuto alla riparazione ha comunque facoltà di affidare l'esecuzione materiale dell'intervento ad un soggetto terzo.

Categorie di beni durevoli

L'obbligo fuori garanzia non riguarda indistintamente tutti i prodotti sul mercato, ma si applica unicamente alle categorie indicate nell'allegato al decreto e nei regolamenti europei sulla progettazione ecocompatibile. Rientrano nell'elenco elettrodomestici tradizionali come:

  • lavatrici e lavasciuga per uso domestico;
  • lavastoviglie per uso domestico;
  • frigoriferi;
  • display elettronici;
  • aspirapolvere;
  • smartphone, telefoni e tablet;
  • asciugabiancheria ad uso domestico;
  • server e sistemi di archiviazione dati;
  • beni che incorporano batterie per mezzi di trasporto leggeri;
  • apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per uso domestico.

Condizioni economiche, ricambi e riparatori indipendenti

La riparazione deve avvenire a prezzi e in tempi ragionevoli. Per facilitare l'attesa, il fabbricante può mettere a disposizione un prodotto sostitutivo temporaneo. Nei casi in cui il ripristino sia del tutto impossibile, è consentito offrire al consumatore un bene ricondizionato.

Per evitare pratiche scorrette, i prezzi di ricambi e strumenti necessari non devono essere tali da scoraggiare la riparazione. I produttori non possono inserire blocchi hardware, software o clausole contrattuali per impedire l'intervento di riparatori indipendenti, i quali rimangono liberi di impiegare componentistica originale, compatibile, usata o prodotta tramite stampa 3D. Non è inoltre possibile rifiutare un intervento sulla sola base che il prodotto sia stato riparato in precedenza da soggetti terzi.

Trasparenza informativa ed estensione della garanzia

I riparatori possono fornire al consumatore il modulo informativo europeo, il quale riporta la natura del guasto, i prezzi o i criteri di calcolo del preventivo, i tempi di consegna e i costi di diagnosi. Tali condizioni rimangono vincolanti per il riparatore per un periodo di almeno 30 giorni.

Sul fronte della garanzia legale di conformità, il decreto introduce una novità sostanziale: qualora il consumatore scelga la riparazione come rimedio per un difetto manifestatosi in garanzia, la responsabilità del venditore si estende di ulteriori 12 mesi per una sola volta.

Il venditore è tenuto a informare tempestivamente l'acquirente sia di questo prolungamento sia del diritto di scelta tra riparazione e sostituzione.

Nel periodo di riparazione in garanzia il venditore può fornire un bene sostitutivo temporaneo, anche ricondizionato, mentre la sostituzione definitiva con un prodotto ricondizionato richiede sempre il consenso esplicito del consumatore.

Vigilanza e sanzioni

La vigilanza sul rispetto dei nuovi obblighi è affidata all'AGCM. Le violazioni comportano sanzioni amministrative da 5.000 a 50.000 euro per ciascun illecito, con importi raddoppiati in presenza di recidiva o casi di particolare gravità.

A supporto della nuova disciplina sono istituiti presso il MIMIT l'Osservatorio nazionale sulla riparazione e la sezione italiana della piattaforma europea per la registrazione di riparatori e operatori del ricondizionato.
 

Cosa cambia concretamente per il commerciante

Estensione di 12 mesi della garanzia: se il consumatore sceglie la riparazione come rimedio per un difetto di conformità coperto da garanzia legale, la responsabilità del venditore si estende una sola volta di ulteriori 12 mesi.

Obbligo di informazione preventiva: prima di eseguire l'intervento, il venditore deve informare il cliente del suo diritto di scegliere tra riparazione e sostituzione, oltre che del prolungamento di 12 mesi legato alla riparazione.

Prodotti sostitutivi o ricondizionati: durante il periodo di riparazione, il venditore può consegnare a titolo gratuito un prodotto sostitutivo temporaneo, anche ricondizionato. Il venditore può fornire, su esplicita richiesta del consumatore, un bene ricondizionato per adempiere al suo obbligo di sostituire il bene.


Allegato
Decreto Lgs. 176/2026

 

Informazioni
Ufficio legislativo e Associazione di categoria (tel. 0461880111)