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Ritorna l'obbligo del POS per le attività di vendita di generi di monopolio

07/07/2023 da Ufficio stampa

Informiamo gli operatori interessati che con Determinazione direttoriale n. 355282/RU del 26 giugno 2023, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha revocatouna precedente Determinazione (n. 487172/RU del 25 ottobre 2022) con la quale era stato chiarito che i rivenditori di generi di monopolio nonché i titolari di patentino (tra cui anche i Pubblici Eserci- zi che, congiuntamente alla loro attività principale, svolgono un’attività di vendita di tabacchi lavorati) non sarebbero stati soggetti all’obbligo di accettare forme di pagamento elettronico.

L’ADM aveva chiarito che l’applicazione di tale obbligo era stato escluso in quanto in questi casi l’aggio percepito dal rivenditore sarebbe stato parzialmente eroso dalle commissioni bancarie connesse all’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico, considerato che il prezzo di rivendita al pubblico è determinato ex lege (o sulla base di apposite convezioni) e dunque il costo della transazione elet- tronica non può essere traslato sull’acquirente.

Con il nuovo provvedimento, invece, l’ADM ha effettuato una rivalutazione complessiva di quanto precedentemente disposto, sul presupposto che gli intermediari ban- cari e finanziari offrono diverse soluzioni che, tra l’altro, prevedono il rimborso delle commissioni per i micro-pagamenti inferiori a 10 euro. Conseguentemente, l’obbligo di accettare forme di pagamen- to elettronico deve ritenersi valido ed efficace anche per le attività di vendita di generi di monopolio.

FOCUS | Pagamenti elettronici

I soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionale, sono tenuti ad accettare anche i pagamenti effettuati at- traverso carte di debito e carte di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica.

A decorrere dal 30 giugno 2022, nei casi di mancata accettazione di un paga- mento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento elettroni- ca (bancomat o carta di credito) troveranno applicazione le sanzioni previste. È quanto dispone l’articolo 15, commi 4 e 4-bis, del DL n. 179/2012, come modi- ficato dall’articolo 18 del D.L.36/2022 c.d. PNRR, che ha anticipato al 30 giugno 2022 (anziché al 1° gennaio 2023) il termine per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti tenuti all’obbligo di accettazione di pagamenti elettronici, in caso di mancata accettazione, fatto salvo il caso di oggettiva impossibilità tecnica (es. terminale POS fuori uso o assenza di connessione internet).

Soggetti obbligati

Ricordiamo che in base alle vigenti disposizioni di legge sono obbligati a dotarsi del POS per il pagamento digitale tutte le attività commerciali e di ristorazione (es. negozi, edicole, bar, ristoranti, pizzerie, pub, gelaterie, macellerie, panifici, ambulanti, ecc.), le attività artigianali (es. parrucchiere/i, estetiste, officine, carrozzerie, ecc.), i professionisti (es. avvocati, notai, commercialisti, medici, ecc.), agenti immobiliari, agenzie di viaggio e tutte le attività ricettive (alberghi, campeggi, case appartamenti vacanze, ecc.).

Sanzioni

Qualora gli esercenti di dette attività rifiutino di accettare un pagamento, di qualsiasi importo, attraverso carte di debito/credito, l’entità della sanzione è pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stato rifiutato il pagamento elettronico (POS).

Informazioni
Ufficio legislativo e Segreteria di Associazione (tel. 0461/880111)