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FAQ

Rottamazione delle cartelle esattoriali

Le risposte dell'Agenzia delle Entrate alle domande più frequenti

17/05/2023 da Ufficio stampa

Sul portale dell’Agenzia entrate e riscossione sono state aggiornate e pubblicate alcune FAQ relative alla importante opportunità della rottamazione delle cartelle esattoriali (c.d. rottamazione quater).  Tanto premesso, si riportano, di seguito le risposte alle domande principali. 

1. QUAL È L’AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA? 

La Legge n. 197/2022 stabilisce che i benefici previsti dalla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), siano applicati ai debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. Chi aderisce dovrà pagare unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

 Per quanto riguarda i debiti contenuti nei carichi relativi alle sanzioni per violazioni del Codice della strada, nonché alle altre sanzioni amministrative (diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), l’accesso alla misura agevolativa prevede, invece, che non siano da corrispondere unicamente le somme dovute a titolo di interessi compresi quelli di cui all’art. 27, sesto comma, della Legge n. 689/1981 (cosiddette “maggiorazioni”), quelli di mora e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio. 

2. PER ADERIRE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEVO FARE UNA RICHIESTA? 

Si, la Legge n. 197/2022 stabilisce che il debitore manifesta la sua volontà di procedere alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), presentando apposita dichiarazione di adesione, con le modalità, esclusivamente telematiche, definite da Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 30 giugno 2023.

3. COME POSSO PRESENTARE LA DOMANDA DI ADESIONE? 

È possibile presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione- quater”) utilizzando i servizi messi a disposizione da Agenzia delle entrate-Riscossione sul proprio sito internet. Sono previste due modalità alternative per presentare la domanda: 

  • in area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi, selezionando le cartelle/avvisi per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata; 
  • in area pubblica compilando un apposito form in ogni sua parte e allegando la documentazione di riconoscimento. Sarà necessario specificare l’indirizzo e-mail, per ottenere la ricevuta della domanda di adesione. 

4. COSA SUCCEDE DOPO AVER PRESENTATO LA DOMANDA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?

L’Agenzia delle entrate-Riscossione invierà ai contribuenti che hanno aderito, entro il 30 settembre 2023, una “Comunicazione” di: 

  • accoglimento della domanda, contenente l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata; 
  • la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione; 
  • i moduli di pagamento precompilati; 
  • diniego (eventuale), con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata. 

5. DEVO PAGARE IN UNICA SOLUZIONE OPPURE POSSO RATEIZZARE? 

L’articolo 4 del DL n. 51/2023 ha modificato i termini previsti per il pagamento delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata come segue: 

  • in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023
  • oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023. La scelta del numero delle rate dovrà essere indicata nella domanda di adesione alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”). 

6. COME POSSO PAGARE LE SOMME DOVUTE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA? 

Per pagare sono disponibili i seguenti canali: 

  • Sito istituzionale; 
  • App EquiClick; 
  • Domiciliazione sul conto corrente; 
  • Moduli di pagamento utilizzabili nei circuiti di pagamento di: o sportelli bancari; uffici postali; home banking; ricevitorie e tabaccai; sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL; Postamat;
  • Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento nei giorni dal lunedì al venerdì. 

7. COSA SUCCEDE SE NON PAGO UNA RATA O PAGO IN RITARDO? 

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento, la Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto. 

Informazioni
Servizio fiscale Servizimprese CAF srl, dott. Mauro Longo (tel. 0461/880600