Come è noto, la legge 21 marzo 2005 n. 55, al fine di contrastare le malattie da carenza iodica, delle quali il gozzo endemico è la manifestazione più frequente, prevede, già dal 30 ottobre 2005 (cfr. Notiziario Unione n. 5/2005, e Notiziario Unione n. 5bis/2012) l’obbligo, per esercizi commerciali e pubblici esercizi, di mettere a disposizione dei consumatori anche sale iodato.
Esercizi di somministrazione
Per gli esercizi di somministrazione, quali ristoranti, trattorie, bar, pizzerie, compre- si gli esercizi della ristorazione collettiva (mense, sia aziendali che scolastiche), è previsto l'obbligo di mettere a dispo- sizione dei consumatori anche sale arricchito con iodio.
Esercizi commerciali
Per i punti vendita di sale destinato al consumo diretto, quali tabaccherie, ne- gozi di alimentari e non, supermercati ed in genere tutti gli esercizi della distribu- zione di ogni dimensione, vi è l'obbligo:
Obbligo di esporre la locandina per gli esercizi commerciali
Il Ministero della Salute, con decreto del 29 ottobre 2012, ha predisposto la lo- candina informativa che deve essere obbligatoriamente esposta in tutti i punti vendita in maniera ben visibile al pubblico, in prossimità degli espositori sui quali è collocato il sale.
La locandina nella versione a colori e con un formato minimo di stampa equivalente ad un foglio A3 è scaricabile qui e dal sito ministeriale www.salute.gov.it nella sezione dedicata alla nutrizione.
InformazIonI
Segreteria dell’Associazione di categoria e Ufficio legislativo (dott.ssa Mila Bertoldi).