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Sgravi contributivi per le misure di conciliazione vita-lavoro

22/09/2017 da Ufficio stampa

Il Ministero del Lavoro, congiuntamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha firmato il decreto che definisce i criteri e le modalità di utilizzo degli sgravi contributivi riconosciuti ai datori di lavoro privati che abbiano previsto, nei contratti collettivi aziendali, istituti di conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 25, D.Lgs. 80/2015. Il provvedimento è stato trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione.

Condizioni e requisiti di accesso al beneficio

Il beneficio è riconosciuto sotto forma di sgravio contributivo ai datori di lavoro privati che abbiano sottoscritto e depositato contratti collettivi aziendali, anche in recepimento di contratti collettivi territoriali, recanti l'introduzione di misure di conciliazione vita - lavoro e migliorative rispetto quanto già previsto dai contratti collettivi nazionali di riferimento, o da disposizione normative vigenti.

Il beneficio è altresì riconosciuto a favore dei datori di lavoro che abbiano previsto nei contratti collettivi aziendali l'estensione o l'integrazione di misure già previste in precedenti contratti aziendali.

Il contrato collettivo aziendale deve riguardare un numero di lavoratori pari almeno al 70% della media dei dipendenti occupati nell'anno civile (1 gennaio - 31 dicembre) precedente alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio.

Lo sgravio previsto dal decreto trova applicazione con riferimento ai contratti collettivi aziendali sottoscritti e depositati a decorrere dal 1° gennaio 2017 e non oltre il 31 agosto 2018.

La fruizione dello sgravio è inoltre subordinata al rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006, ai sensi del quale i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del DURC, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Misure di conciliazione

Il decreto definisce le misure di conciliazione da recepite nei contratti aziendali ai fini dell'accesso al beneficio, suddividendole in tre distinte categorie:

A) area di intervento genitorialità
B) area di intervento flessibilità organizzativa
C) welfare aziendale

Dovranno essere individuate almeno 2 misure di conciliazione tra quelle elencate dal provvedimento, di cui almeno una individuata tra le aree di intervento A) o B).

Criteri e modalità di determinazione del beneficio

La misura del beneficio verrà determinata in relazione alla dimensione aziendale. Nello specifico:

  • il 20% dell'ammontare delle risorse finanziarie per ciascun anno è attribuito in misura uguale sulla base del numero dei datori di lavoro ammessi al beneficio;
  • il restante 80% è attribuito in base al numero medio dei dipendenti occupati nel corso dell'anno civile precedente alla domanda di ammissione al beneficio.

Il beneficio sarà riconosciuto una volta sola per ciascun datore di lavoro nell'ambito del biennio 2017 - 2018 a seguito del carattere sperimentale della misura. Il beneficiò non potrà comunque eccedere il 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dichiarata dal datore di lavoro nel corso dell'anno precedente la presentazione della domanda di ammissione al beneficio.

La misura dello sgravio è quantificata dall'INPS sulla base dei dati desunti dalle dichiarazioni contributive regolarmente presentate, e non è suscettibile di modifiche in relazione alle eventuali variazioni delle dichiarazioni contributive operate in data successiva alla conclusione della predetta operazione di calcolo effettuata dall'Istituto, fatti salvi i casi di indebita fruizione del beneficio.

Deposito dei contratti

Ai fini del riconoscimento del beneficio, è necessario depositare i contratti aziendali in via telematica presso gli uffici territorialmente competenti dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

Presentazione della domanda e ammissione al beneficio

I datori di lavoro che volessero richiedere il beneficio dovranno inoltrare per via telematica, anche tramite i soggetti di cui all'art. 1, L. n. 12/1979, apposita domanda all'INPS, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali, a decorre dalla data di pubblicazione del decreto.

Le domande dovranno essere presentate entro i seguenti termini:

  • 15 novembre 2017 per i contratti depositati entro il 31 ottobre 2017, a valere sulle risorse stanziate per l'anno 2017;
  • 15 settembre 2018 per i contratti depositati entro il 31 agosto 2018, a valere sulle risorse stanziate per l'anno 2017.

L'ammissione al beneficio avviene a decorre dal trentesimo giorno successivo al termine ultimo per la trasmissione delle istanze.

Si resta in attesa delle istruzioni operative dell'INPS.

Il decreto "Misure di conciliazione"

 

Informazioni

Ufficio relazioni sindacali e lavoro
Giannina Montaruli 
Tel. 0461/880349 / giannina.montaruli@unione.tn.it