Salta al contenuto principale
astratto

INSIEME,

troviamo soluzioni

 
comprimi barra di ricerca

Spostamenti da e per l'estero, la nuova Ordinanza del Ministero della Salute

Prorogata, con alcune modifiche, fino al prossimo 15 dicembre la disciplina degli spostamenti da e verso l’Estero 

26/10/2021 da Ufficio stampa

Con Ordinanza del Ministro della Salute 22 ottobre 2021 sono state introdotte alcune modifiche alla disciplina degli spostamenti da e verso l’Estero a decorrere dal 26 ottobre e fino al prossimo 15 dicembre

L’Ordinanza modifica gli elenchi C, D, E dei Paesi allegati al DPCM 2 marzo 2021, da cui discende la disciplina applicabile per gli ingressi in Italia, supera il regime speciale previsto per India, Bangladesh, Sri Lanka e Brasile e introduce nuove deroghe per i figli minorenni. 

Nuovo Elenco C

In particolare, possono fare ingresso in Italia le persone che nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato o transitato nei seguenti Paesi [nuovo Elenco C: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (incluse Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco], alle seguenti condizioni: 

  • presentazione al vettore, o a chiunque sia deputato ai controlli del Passenger Locator Form in formato digitale, oppure in forma cartacea stampato; 
  • presentazione in formato cartaceo o elettronico di una delle certificazioni verde Covid-19 o di altra certificazione equipollente; 
  • in assenza delle certificazioni sopra indicate, obbligo di sottoporsi a un periodo di isolamento fiduciario di 5 giorni, presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form e a test, molecolare o antigenico, a mezzo di tampone, al termine di detto periodo. 

Nuovo Elenco D

Le persone, invece, che abbiano soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti nei seguenti Paesi [nuovo Elenco D: Arabia Saudita, Australia, Bahrein, Canada, Cile, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Kosovo, Israele, Kuwait, Nuova Zelanda, Qatar, Ruanda, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo), Repubblica di Corea, Singapore, Stati Uniti d'America, Ucraina, Uruguay; Taiwan, Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao], possono accedere in Italia alle seguenti condizioni: 

  • presentazione in formato cartaceo o elettronico di una certificazione verde Covid-19 attestante il completamento del ciclo vaccinale, ovvero di una certificazione, rilasciata dalle Autorità sanitarie competenti, a seguito di una vaccinazione validata dall’Agenzia Europea per i Medicinali. Le persone provenienti da Canada, Giappone e Stati Uniti possono, altresì, esibire la certificazione verde Covid 19 di guarigione, ovvero l’analoga certificazione rilasciata dalle autorità sanitarie; 
  • presentazione al vettore, o a chiunque sia deputato ai controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore precedenti (48 ore per il Regno Unito) a un test a mezzo di tampone, risultato negativo; 
  • presentazione al vettore, o a chiunque sia deputato ai controlli del Passenger Locator Form in formato digitale, oppure in forma cartacea stampato; 
  • in assenza delle certificazioni di vaccinazione e guarigione sopra indicate, fermo restando l’obbligo di sottoporsi a test a mezzo di tampone al momento dell’ingresso in Italia, obbligo di sottoporsi a un periodo di isolamento fiduciario di 5 giorni, presso l’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form e a ulteriore test, molecolare o antigenico, a mezzo di tampone, al termine di detto periodo. 

Nuovo Elenco E

Gli spostamenti da e verso gli altri Paesi Esteri a maggior rischio del nuovo Elenco E (Paesi non inclusi negli elenchi A, B, C e D), continuano ad essere in generale vietati, salvo alcune specifiche eccezioni. (esigenze di lavoro, studio, salute, urgenze, etc). 
L’ingresso sul territorio nazionale alle persone, che nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato o transitato in uno dei Paesi del citato elenco E, subordinatamente alla presenza di una delle deroghe che consente di superare il generale divieto, è consentito alle seguenti condizioni: 

  • presentazione al vettore e alle persone deputate ai controlli del Passenger Locator Form; 
  • presentazione al vettore e alle persone deputate ai controlli dell’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore precedenti, a un test, a mezzo di tampone, risultato negativo; 
  • obbligo di isolamento fiduciario di 10 giorni e di test a mezzo di tampone, al termine di detto periodo. 

Eccezioni

L’isolamento fiduciario e la sorveglianza sanitaria, quando previsti, continuano a non applicarsi per: 

  • gli ingressi, per motivi di lavoro, regolati da protocolli di sicurezza; 
  • gli ingressi per ragioni indifferibili, autorizzati dal Ministero della Salute (con obbligo di test a mezzo di tampone nelle 48 ore precedenti, con esito negativo); 
  • gli ingressi di cittadini o residenti dei Paesi dell’’UE o degli altri Paesi degli elenchi A, B, C e D, dell’allegato 20 DPCM 2 marzo 2021, che fanno ingresso in Italia, per motivi di lavoro (salvo che non abbiano soggiornato o transitato in un Paese dell’elenco C dell’Allegato 20) 
  • gli ingressi del personale sanitario 
  • il personale delle imprese con sede in Italia, per spostamenti all’estero per motivi di lavoro, non eccedenti la durata di 120 ore; 
  • i funzionari e agenti dell’UE e delle organizzazioni internazionali, gli agenti e il personale diplomatico, il personale militare, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco e dei servizi di sicurezza; 
  • gli alunni e gli studenti di corsi in Paesi diversi da quello di residenza; 
  • gli ingressi mediante voli “covid tested”; 
  • gli ingressi per competizioni sportive di interesse nazionale. 


Inoltre, gli obblighi di certificazione verde, test a mezzo di tampone e isolamento fiduciario, quando prescritti, continuano a non trovare applicazione per: 

  • equipaggio dei mezzi di trasporto e personale viaggiante; 
  • lavoratori transfrontalieri, 
  • alunni e studenti di corsi in Paesi diversi da quello di residenza; 
  • transiti, sul territorio italiano, con mezzi privati di durata non superiore a 36 ore; 
  • chiunque faccia ingresso in Italia, per un periodo non superiore alle 120 ore, per comprovate esigenze di lavoro, salute o necessità; 
  • chiunque rientri, esclusivamente con mezzo privato, nel territorio nazionale, a seguito della permanenza per un periodo non superiore a 48 ore, in località estere situate a distanza non superiore a 60 km, dal luogo di residenza, domicilio o abitazione (esentati, anche, dalla presentazione del Passenger Locator Form); 
  • gli spostamenti, con mezzi privati, per permanenze, di durata non superiore alle 48 ore, in località sul territorio nazionale, situate a distanza non superiore a 60 km, dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione (esentati, anche, dalla presentazione del Passenger Locator Form). 

I bambini di età inferiore ai 6 anni continuano ad essere esentati dall’obbligo di effettuazione di test molecolare o antigenico. L’ordinanza dispone, inoltre, che i minori che accompagnano i genitori, o il genitore, non sono tenuti a sottoporsi all’isolamento fiduciario, se tale obbligo non è imposto ai/al genitori/e, purché in possesso di un certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione. Tale esenzione non si applica ai minori di età pari o superiore a 6 anni, per i quali non sia presentata la prova dell’effettuazione del tampone previsto ai fini dell’ingresso in Italia dall’Estero. 

 

Aggiornamento riconoscimento certificazioni extraeuropee ai fini del "green pass"

La stessa Ordinanza stabilisce inoltre che, dal 26 ottobre 2021 e fino al 15 dicembre per le finalità d’uso previste dal D.L. “Riaperture” (ivi compreso l’accesso ai luoghi di lavoro e ai servizi/attività per le quali è richiesto il green pass):

  • le certificazioni relative alla vaccinazione/avvenuta guarigione/test antigenico rapido e molecolare rilasciate dalle autorità sanitarie di Canada, Giappone, Israele, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord e Stati Uniti d’America sono riconosciute come equivalenti a quelle dello Stato italiano;
  • sono altresì considerate equivalenti a quelle italiane le certificazioni di avvenuta guarigione/vaccinazione (quest’ultima validata dall’EMA) rilasciate dalle competenti autorità dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Informazioni

Per informazioni è possibile rivolgersi alla propria Segreteria associativa e all'Ufficio legislativo (tel. 0461/880111)