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Trasferimento del ramo d'azienda: recesso del dipendente solo dopo la cessione

25/05/2017

SeacInfo Amministrazione del personale
Trasferimento del ramo d'azienda: recesso del dipendente solo dopo la cessione
Secondo la Corte di Cassazione nell'ipotesi di cessione di azienda si realizza, rispetto alla posizione del lavoratore, una successione legale nel contratto senza che vi sia necessità del consenso del contraente ceduto. La Suprema Corte, con la Sentenza n. 12919 del 23 maggio 2017, ha precisato che il dipendente non può rifiutare ex ante l'instaurazione del rapporto con il cessionario e potrà esercitare il proprio diritto di recesso solo ad acquisizione eseguita.