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Tregua fiscale: le principali novità

05/04/2023 da Ufficio stampa

L’articolo 19 del c.d. “decreto bollette” interviene sulla disciplina della sanatoria degli errori formali e del ravvedimento speciale, disciplinate dalla Legge di Bilancio per il 2023. 

Modifica dei termini della sanatoria degli errori formali

Con riferimento alla sanatoria degli errori formali, il decreto bollette ha prorogato il termine per effettuare il relativo pagamento dal 31 marzo 2023 al 31 ottobre 2023.

Si ricorda che avvalersi della citata sanatoria è previsto il pagamento di 200 euro per ciascuna periodo di imposta per il quale si intende avvalersi della possibilità concessa dal legislatore. 

Il pagamento deve avvenire utilizzando il modello F24 e può avvenire in unica rata ovvero in due rate:

  • 1° rata: entro il 30 ottobre 2023;
  • 2° rata: entro il 31 marzo 2024 (termine rimasto immutato).

Modifica dei termini del ravvedimento speciale 

In tema di ravvedimento speciale delle violazioni tributarie, attinenti alle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta 2021 e ai periodi di imposta precedenti viene ora previsto che il pagamento delle somme dovute (sanzione pari ad 1/18) oltre alle imposte ed interessi può essere effettuato in rateale in otto rate di pari importo.

Il termine del pagamento della prima rata viene spostato dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 e, di conseguenza, vengono modificati i termini di scadenza delle rate successive, previste ora al 31 ottobre 2023, al 30 novembre 2023, al 20 dicembre 2023, al 31 marzo 2024, al 30 giugno 2024, al 30 settembre 2024 e al 20 dicembre 2024. 

Informazioni
Servizio fiscale Servizimprese CAF srl, dott. Mauro Longo (tel. 0461/880600).