Salta al contenuto principale
astratto

INSIEME,

troviamo soluzioni

 
comprimi barra di ricerca

In vigore la nuova Legge provinciale per la prevenzione e cura della “ludopatia”

Entro 5 anni obbligo di rimozione di newslot e videolottery collocate in esercizi situati ad una distanza inferiore a 300 metri dai luoghi sensibili

Il 12 agosto 2015 è entrata in vigore la Legge Provinciale n. 13 del 22 luglio 2015 recante «Interventi per la prevenzione e cura della dipendenza da gioco» la cui finalità è quella di limitare la diffusione del gioco e promuovere la prevenzione e il contrasto delle dipendenze da gioco e la cura della dipendenza patologica.

Il nuovo provvedimento introduce alcune novità di rilievo anche per le attività di pubblico esercizio e per quelle commerciali. Di seguito si riporta una sintesi.

Divieto di collocazione di apparecchi da gioco con vincita in denaro

In base alle nuove disposizioni normative è vietata la collocazione degli apparecchi da gioco (art. 110 comma 6 del TULPS: newslot e videolottery) a una distanza inferiore a trecento metri dai seguenti luoghi:

  • istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado;
  • strutture sanitarie e ospedaliere, incluse quelle dedicate all’accoglienza, assistenza e recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che fanno parte di categorie protette;
  • strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socioassistenziale;
  • strutture e aree ricreative e sportive frequentate principalmente da giovani, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani;
  • circoli pensionati e anziani;
  • luoghi di culto.

È prevista la facoltà per i comuni di stabilire con proprio atto una distanza superiore a quella stabilita dalla legge (300 m) per la collocazione degli apparecchi da gioco.

In aree circoscritte esterne ai luoghi sensibili, i comuni, inoltre, possono vietare la collocazione degli apparecchi da gioco tenuto conto dell’impatto sulla sicurezza urbana e sulla qualità del contesto urbano, nonché dei problemi connessi con la viabilità e l’inquinamento acustico

Soggetti interessati

Le nuove disposizioni di legge si applicano a tutti i pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, sale giochi ecc.) e anche agli esercizi commerciali.

Apparecchi da gioco

Gli apparecchi da gioco che rientrano nell’ambito di applicazione della nuova legge sono quelli che consentono vincite in denaro individuati dall’articolo 110 comma 6 del TULPS ovverosia:

NEWSLOT: apparecchi che prevedono un costo della partita non superiore ad 1 euro, durata minima della partita di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina (art. 110 comma 6 lettera a);

VIDEOLOTTERY: videoterminali facenti parte della rete telematica dei Monopoli collegati ad un sistema di gioco VLT che restituiscono vincita in denaro (percentuale minima pari all’85% per ogni sistema di gioco e per ogni gioco installato) (art. 110 comma 6 lettera b).

Sono esclusi dall’applicazione delle nuove disposizione di legge gli apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento senza vincita in denaro (es. videogiochi e apparecchi meccanici ed elettromeccanici come biliardo, calcio balilla, flipper, gru, pesche di abilità, ecc...) (articolo 110 comma 7 del TULPS).

Obblighi dei gestori degli esercizi con offerta di giochi

I gestori degli esercizi con offerta di giochi pubblici hanno l’obbligo di esporre all’ingresso e all’interno dei locali materiale informativo nel quale sono indicati i rischi correlati al gioco, la presenza sul territorio di servizi di assistenza pubblica e del privato sociale, il numero del servizio informazioni del servizio sanitario provinciale e la possibilità per il giocatore di utilizzare, se installati sull’apparecchio da gioco, dispositivi che consentono di definire un limite di importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell’apparecchio.

Il nuovo materiale informativo non è ancora disponibile; permane pertanto l’obbligo di esposizione del materiale previsto dalla vigente normativa statale e già in dotazione.

Logo

I gestori degli esercizi nei quali non sono installati apparecchi da gioco che consentono vincite in denaro possono esporre all’ingresso e all’interno dei locali un logo che indica l’assenza di questi apparecchi all’interno dell’esercizio.

Si rimanda ad una delibera per modello e caratteristiche del logo, che è reso disponibile agli esercizi che ne facciano richiesta.

Interventi a sostegno degli esercizi pubblici

La Giunta provinciale può stabilire che i contributi alle imprese (LP 6/99) siano concessi solo agli esercizi commerciali e agli esercizi pubblici in cui non sono collocati gli apparecchi da gioco e a condizione che il richiedente si impegni a non installare questi apparecchi per il periodo stabilito dalla Giunta provinciale.

Le modalità di attuazione sono demandate ad una apposita delibera di Giunta.

Sanzioni

In caso di violazione degli obblighi introdotti dalla LP 13/2015 sono previste le seguenti sanzioni:

  • sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro per ciascun apparecchio collocato in violazione della distanza di 300m o di quella fissata dal comune; 
  • sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.200 euro per il gestore che utilizza abusivamente il logo;
  • sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.200 euro per la violazione degli obblighi di informazione da parte del gestore (sono fatte salve le sanzioni penali e amministrative previste dalle leggi statali);
  • temporanea sospensione dell’esercizio dell’attività di gioco da dieci a sessanta giorni nel caso di reiterazione specifica delle violazioni alle nuove disposizioni


Termini per l’adeguamento

Entro 5 anni dall’entrata in vigore della nuova legge e, quindi, entro il 12 agosto 2020, dovranno essere rimossi gli apparecchi da gioco posti a una distanza inferiore a quella prevista dall’articolo 5, comma 1 (300 m o quella maggiore fissata dal Comune).

Fino all’adozione da parte del Comune di un nuovo provvedimento in materia (art. 5, comma 2)continuano ad applicarsi i provvedimenti che limitano o vietano la collocazione di apparecchi da gioco adottati in precedenza ai sensi dell’articolo 13 bis della legge provinciale n. 9/2000.

I gestori di esercizi con offerta di giochi pubblici devono adeguarsi agli obblighi informativi (art. 6)entro due mesi dalla messa a disposizione del materiale informativo.

Sarà nostra cura fornire tutti gli aggiornamenti sulla materia non appena saranno disponibili.

Informazioni
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio legislativo (dott.ssa Mila Bertoldi) e alla segreteria della propria Associazione (tel. 0461 880111).

 

SCHEDA | Le principali novità della legge

  • La nuova legge provinciale n. 13/2015 stabilisce il divieto di collocazione di apparecchi da gioco con vincita in denaro ad una distanza inferiore a 300 metri da luoghi sensibili come scuole, ospedali, case di cura, aree ricreative e sportive, circoli anziani, luoghi di culto.
  • Le nuove disposizioni si applicano a tutti i pubblici esercizi (bar, ristoranti, pizzerie, sale giochi ecc.) e anche agli esercizi commerciali.
  • Gli apparecchi da gioco che rientrano nell’ambito di applicazione della nuova legge sono quelli che consentono vincite in denaro come newslot e videolottery.
  • I gestori degli esercizi con offerta di giochi pubblici avranno l’obbligo di esporre all’ingresso e all’interno dei locali materiale informativo che sarà individuato con apposita delibera.
  • Entro 5 anni dall'entrata in vigore dellanuova legge e, quindi, entro il 12 agosto 2020, dovranno essere rimossi gli apparecchi da gioco posti a una distanza inferiore a quella prevista dalla legge.
  • Fino all’adozione da parte del Comune di un nuovo provvedimento in materia (art. 5, comma 2) continuano ad applicarsi i provvedimenti che limitano o vietano la collocazione di apparecchi da gioco adottati in precedenza ai sensi dell’articolo 13 bis della legge provinciale n. 9/2000.
  • I gestori di esercizi con offerta di giochi pubblici devono adeguarsi agli obblighi informativi (art. 6) entro due mesi dalla messa a disposizione del materiale informativo.