L’Agenzia delle Entrate con circolare 1/E del 2020 ha fornito i primi chiarimenti sulla disciplina introdotta dall’art. 17-bis del D.lgs. n. 241/1997, il quale prevede che , a partire dall’1 gennaio 2020, le aziende (committenti) che affidano il compimento di un’opera o servizio di importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro ad un’impresa tramite contratto di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenute a richiedere all’impresa appaltatrice (subappaltatrice, ecc.), copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute fiscali dei lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio.
Azienda
Residente, ai fini delle imposte dirette, nello Stato italiano
Contratto
Appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati.
Non rientrano i contratti di lavoro autonomo (articolo 2222 e ss. c.c.)
Tipo di attività
Compimento di un’opera o di un servizio
Valore del contratto
Importo complessivo annuo superiore a 200.000 euro.
Laddove l’azienda appaltatrice abbia in atto più contratti di appalto, per la verifica del superamento dei 200.000 euro vanno sommati tutti i valori dei contratti riguardanti l’anno di riferimento.
Caratteristica dell’attività
Prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma
Nel caso in cui l’impresa non ottemperi all’obbligo di trasmettere al committente, nei termini previsti, le deleghe di pagamento e le informazioni relative ai lavoratori impiegati, ovvero risulti l’omesso/insufficiente versamento delle ritenute fiscali rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, il committente dovrà sospendere, finché perdura l’inadempimento, il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, dandone comunicazione, entro 90 giorni, all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
Esonero dai nuovi obblighi: la procedura summenzionata non si applica qualora l’impresa appaltatrice (subappaltatrice, ecc,) comunichi al committente, allegando una certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate (valida per i 4 mesi successivi alla data di rilascio) dalla quale risultiche l’impresa:
‒ sia in attività da almeno tre anni,
‒ sia in regola con gli obblighi dichiarativi,
‒ abbia eseguito nell’ultimo triennio, versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati;
‒ non abbia iscrizioni a ruolo/accertamenti esecutivi/avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi ad IRPEF/IRAP/ritenute/contributi previdenziali per importi superiori ad 50.000 euro, per i quali i termini di pagamento sono scaduti e sono dovuti dei pagamenti in assenza di provvedimenti di sospensione. Questa disposizione non si applica se le somme dovute sono oggetto di rateazione.
Limitazione alla compensazione: la mancanza della predetta certificazione dell’Agenzia delle Entrate, c.d. DURC-fiscale comporta per le imprese appaltatrici (subappaltatrici,e ccc) delle limitazioni alla possibilità di avvalersi delle compensazioni tributarie.