La Giunta della Provincia Autonoma di Trento ha approvato i criteri e le modalità per la concessione di contributi mediante compensazione fiscale a favore degli operatori economici operanti sul territorio (L.P. 14/2014).
Le tipologie di aiuti sono relative agli investimenti fissi, all’internazionalizzazione delle imprese; alla collaborazione tra scuole e imprese, nonché agli aiuti straordinari per investimenti e consulenze volti ad adeguare l’impresa alle esigenze del Covid-19 e garantire la continuità dell’attività .
In ottica di digitalizzazione e semplificazione amministrativa, la Provincia metterà a disposizione apposita Piattaforma informatica da utilizzarsi, a pena di inammissibilità della domanda, a cura delle imprese richiedenti e/o loro delegati, per l’invio delle domande dei contributi in oggetto. La domanda è corredata da una dichiarazione ove, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 , viene attestata la sussistenza dei requisiti per accedere alle presenti agevolazioni. Salvo quanto previsto dalle disposizioni penali vigenti in materia di dichiarazioni sostitutive, la presentazione di documentazione non veritiera comporta l'inammissibilità della spesa o dell'attività a cui la documentazione si riferisce ed è quindi disposta la revoca totale o parziale dei relativi contributi concessi ovvero la non ammissibilità totale o parziale delle domande per le quali non è ancora stato assunto il provvedimento di concessione.
La Provincia ha designato quali enti istruttori delle domande sia Cooperfidi S.C. che Confidi S.C.
Al termine dell’istruttoria l'ente definisce quindi il contributo spettante al beneficiario, secondo l'ordine cronologico e nel limite del budget disponibile assegnato dalla Provincia.
Per le domande per le quali l'attività istruttoria si è conclusa con esito positivo, l'ente istruttore provvede a comunicare al soggetto beneficiario, anche tramite la piattaforma informatica messa a disposizione dalla Provincia, la concessione del contributo e l'importo del medesimo.
Per le domande concluse con esito negativo, l'ente istruttore comunica tempestivamente all'istante i motivi ostativi all'accoglimento della domanda.
SOGGETTI BENEFICIARI
Possono accedere ai contributi di cui alla predetta delibera le piccole e medie imprese aventi sede legale nella Provincia di Trento, nonché quelle aventi una unità operativa nel territorio provinciale, che svolgono attività rientranti nei codici individuati dalla tabella A allegata alle "norme di carattere generale", comprese le agenzie interinali.
Possono beneficiare degli aiuti anche le reti di imprese aventi soggettività giuridica e gli esercizi ricettivi di cui all’articolo 30, comma 1, della legge provinciale sulla recettività turistica.
Degli aiuti straordinari per investimenti e consulenze volti ad adeguare l’impresa alle esigenze del Covid-19 e garantire la continuità dell’attività possono valersi anche i lavoratori autonomi e liberi professionisti.
REQUISITI
Per poter beneficiare delle agevolazioni previste dai presenti criteri, i soggetti beneficiari, oltre ad avere una unità operativa nel territorio provinciale, non devono avere in corso procedure concorsuali o essere considerati soggetti in difficoltà secondo la definizione della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.
Relativamente alle agevolazioni straordinari per investimenti e consulenze volti ad adeguare l’impresa alle esigenze del Covid-19, i soggetti beneficiari non devono essere considerati in difficoltà al 31 dicembre 2019 (ai sensi del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014).
La sussistenza dei requisiti è verificata in sede di concessione, ad eccezione del requisito di cui alla sede operativa che è verificato in sede di erogazione.
Per quanto riguarda le spese ammissibili a contributo, secondo la percentuale ed i criteri sotto riportati, si evidenzia che sono ammissibili ad agevolazione le spese relative a fatture, note spese, o documenti equipollenti emesse nei 18 mesi precedenti la domanda di agevolazione e integralmente pagate alla data di presentazione della domanda .
Sono invece escluse dall'agevolazione, per il loro intero ammontare, le spese per le quali, alla data di presentazione della domanda sia intervenuto un pagamento parziale.
Con riferimento agli aiuti straordinari per investimenti e consulenze volti ad adeguare l’impresa alle esigenze del Covid-19 e garantire la continuità dell’attività sono ammissibili ad agevolazione le spese relative a fatture, note spese, o documenti equipollenti emesse dopo il 31 gennaio 2020 e integralmente pagate alla data di presentazione della domanda. Sono esclusi i pagamenti effettuati prima del 1° febbraio 2020.
Il soggetto richiedente l’agevolazione deve far attestare l’ammissibilità delle spese ad un professionista iscritto all’Albo professionale dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dei Revisori Legali o di un C.A.T. - H.U.B. - società di Servizi controllate da un’Associazione di Categoria, dalla quale risulti la conformità della spesa ai criteri fissati dalla Provincia, nonché l’avvenuto pagamento delle spese presentate.
Il pagamento delle spese, a pena di inammissibilità della domanda, deve essere effettuato unicamente a mezzo di transazione bancaria/postale dalla quale risulti il collegamento tra spesa e pagamento. Solo nel caso in cui tale collegamento non emergesse, questo può essere dimostrato con una dichiarazione di avvenuto pagamento del fornitore del bene o del servizio. È in ogni caso escluso il pagamento tramite contanti e compensazioni credito/debito.
Relativamente ai costi di istruttoria della domanda (euro 500,00 per ogni tipologia di intervento previsto) è concesso un contributo del 90% a titolo di “de minimis”. Anche l’importo riconosciuto a tale titolo va portato in compensazione fiscale.
Anche per quanto attiene ai costi relativi alla predetta attestazione di verifica è concesso un contributo, a titolo di “de minimis”, pari allo 0,5% della spesa ammessa, comunque, di importo non inferiore a euro 500,00 e non superiore all’ammontare della spesa sostenuta per l’attestazione risultante da fattura o documento equipollente.
TIPOLOGIA DI SPESA
Le agevolazioni per l'acquisto di colonnine di ricarica rientranti nell'ambito delle attività riconosciute quali servizi di interesse economico generale – SIEG sono concesse a titolo di aiuti di importanza minore “de minimis”.
Le agevolazioni per le imprese che sono costrette ad investire per adeguarsi alle esigenze del Covid-19 e per garantire la continuità dell’attività sono concesse entro il 31 dicembre 2020.
Le agevolazioni sono concesse nel limite di una spesa minima e massima ammissibile per ciascuna tipologia di aiuto e sulla base di una percentuale di spesa ammissibile, come più avanti individuate.
Il limite massimo di spesa ammissibile per ciascun anno, entro comunque il valore di euro 400.000,00, è individuato secondo la precisa metodologia indicata nei criteri allegati alla delibera.
La metodologia di calcolo si applica in relazione agli esercizi finanziari chiusi precedentemente alla data di presentazione della domanda. Nel caso in cui questi siano meno di tre, oppure se non vi è nessun esercizio chiuso, l’importo è determinato in un valore fisso pari a euro 200.000,00 o in alternativa in un valore pari al capitale sociale dell’impresa richiedente moltiplicato per 5, comunque fino a un massimo di euro 400.000,00.
PROCEDURA DI ACCESSO E CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI
Le predette agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura automatica e con modalità semplificate di controllo della documentazione.
Ciascun soggetto richiedente può presentare per mezzo della piattaforma dedicata una sola domanda di agevolazione dal 2 gennaio al 31 dicembre di ogni anno, relativa a una o più tipologie di aiuto di seguito indicate.
Il diniego totale delle agevolazioni o la rinuncia alla domanda già presentata per la quale non è stata ancora disposta la concessione, non è ostativo alla presentazione di una nuova istanza nel medesimo anno.
Per il solo anno 2020 e per le sole domande relative alle spese sostenute per adeguarsi alle esigenze del Covid-19, la concessione deve essere effettuata entro e non oltre il 31 dicembre 2020 e le domande devono essere presentate entro e non oltre il 31 ottobre 2020.
MODALITÀ E TERMINI DI UTILIZZO DELLE AGEVOLAZIONI
I beneficiari per i quali è stata accolta la domanda di contributo, fruiscono del credito d'imposta finanziato con le risorse di cui ai presenti criteri attraverso la compensazione di cui al capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni) e fino al completo esaurimento.
La compensazione può avvenire esclusivamente presentando il modello F24, dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione di concessione, ai servizi telematici offerti dall'Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
Le somme concesse a titolo di contributo, ai sensi dei presenti criteri, non possono essere portate a compensazione di debiti risultanti da atti impositivi o iscritti a ruolo per i quali è scaduto il termine di pagamento, sempreché tali atti non risultino contestati nella loro fondatezza mediante impugnazione avanti al giudice competente.
Nel caso in cui non sia possibile disporre la concessione dei contributi per insufficienza di risorse finanziarie destinate alla compensazione per l'anno di presentazione della domanda, eventualmente integrate entro il primo semestre dell'anno successivo, il procedimento di concessione è concluso con la comunicazione al soggetto richiedente dell'esito dell'istruttoria e della carenza di risorse. Qualora successivamente alla comunicazione ed entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla presentazione della domanda si rendano disponibili le risorse è avviato d'ufficio da parte dell’ente istruttore un nuovo procedimento, secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.
OBBLIGHI DEI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO
La concessione dei predetti contributi comporta per il beneficiario il rispetto dei seguenti obblighi:
mantenere la sede o l’unità operativa attiva sul territorio provinciale per un periodo di 3 anni dalla data di concessione del contributo;
il divieto di alienare, cedere o comunque distogliere dalla loro destinazione i beni o i servizi per i quali i contributi sono stati concessi per un periodo pari a 10 anni relativamente ai beni immobili; e per un periodo pari a 3 anni per gli altri beni o servizi. Il predetto termine decorre per le operazioni relative agli immobili dalla data indicata nella dichiarazione di fine lavori firmata dal direttore dei lavori; per le altre operazioni dalla data della fattura di acquisto o di consegna del bene in caso di operazione di leasing.
accettare ogni controllo sull'effettiva destinazione del contributo concesso e sul rispetto degli obblighi previsti dalla legge provinciale e dall’atto di concessione dell'agevolazione;
comunicare tempestivamente qualsiasi modificazione soggettiva o oggettiva rilevante ai fini della concessione dell'agevolazione o ai fini del mantenimento della stessa alla struttura provinciale competente o all'ente istruttore;
applicare nei confronti dei propri dipendenti i contratti collettivi e accordi nazionali e provinciali stipulati fra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro nonché garantire le libertà sindacali e osservare le leggi vigenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza, e di tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori;
mettere a disposizione della Provincia, su richiesta, i dati concernenti la situazione economico finanziaria, fino a tre anni successivi all'erogazione complessiva dell'aiuto;
È consentita la sostituzione dei beni mobili agevolati con beni aventi caratteristiche riconducibili ai primi, purché tale sostituzione venga effettuata entro e non oltre 60 giorni dall’alienazione, cessione o distoglimento del bene originario e con un bene di importo pari almeno a quello agevolato. Sul nuovo bene si trasferiscono i vincoli ancora gravanti sul bene sostituito.
In caso di sospensione dell'attività i termini predetti sono prolungati per il periodo di sospensione che, in ogni caso, non può superare un anno. Non costituisce sospensione dell'attività la chiusura stagionale dell'esercizio.
È obbligatorio il riscatto dei beni oggetto dei contratti di leasing. Il pagamento dei canoni di locazione può essere sospeso per un periodo massimo di 1 anno.
Ai fini della verifica a campione del rispetto degli obblighi e vincoli o della veridicità delle dichiarazioni rese, a richiesta dell'ente istruttore, il soggetto beneficiario ha l'obbligo di conservare l'originale o la copia autentica della documentazione, fino a tre anni successivi all’erogazione complessiva dell’aiuto.
Il mancato rispetto degli obblighi predetti può comportare la revoca totale o parziale del contributo, con recupero delle somme eventualmente compensate, maggiorate degli interessi semplici calcolati al tasso legale a partire dalla data di utilizzo in compensazione e fino alla data di riscossione delle somme restituite.
La revoca determina la cessazione della possibilità di compensazione delle somme non ancora utilizzate.
TIPOLOGIE DI AIUTO
INVESTIMENTI FISSI
INIZIATIVE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE
Sono ammissibili ad agevolazione le seguenti iniziative:
MISURA DI AGEVOLAZIONE E LIMITI DI SPESA AMMISSIBILE
Gli aiuti sono concessi nei limiti di una spesa minima e massima ammissibile
a) spesa minima ammissibile:
Dimensione impresa |
Investimenti mobiliari |
Investimenti immobiliari |
Fino a 10 addetti |
10.000,00 euro |
50.000,00 euro |
Da 11 a 50 addetti |
40.000,00 euro |
100.000,00 euro |
Fino a 250 addetti |
100.000,00 euro |
200.000,00 euro |
Oltre 250 addetti |
250.000,00 euro |
250.000,00 euro |
b) spesa massima ammissibile: euro 300.000,00;
Misura del contributo: 15%.
Il numero di addetti è il numero medio di unità lavorative presenti nell’impresa nell’anno solare precedente la data di presentazione della domanda (U.L.A.).
Autoveicoli
In deroga ai limiti di cui sopra per gli investimenti in autoveicoli è stabilito il limite massimo di spesa ammissibile di euro 20.000,00 per autoveicolo relativamente ai soggetti che svolgono le seguenti attività:
Veicoli Elettrici
Per gli investimenti relativi all’acquisto di veicoli elettrici e ibridi plug-in, di sistemi di ricarica e modifica dell’alimentazione, si applica quanto segue:
Acquisto di veicoli elettrici e ibridi plug-in:
Sulle spese ritenute ammissibili è concesso, per ciascun veicolo elettrico diversificato per tipologia, un contributo, nel limite massimo di una spesa di euro 300.000,00, come di seguito riportato:
I. autoveicolo elettrico: euro 4.000,00;
II. autoveicolo ibrido plug-in: euro 2.000,00;
III. motoveicolo elettrico: euro 1.500,00 e comunque non superiore al 50% della spesa ammissibile;
IV. ciclomotore elettrico: euro 750,00 e comunque non superiore al 50% della spesa ammissibile.
Sistemi di ricarica:
Sulle spese ritenute ammissibili è concesso, per ogni colonnina, un contributo pari al 60% della spesa ammissibile, nel limite massimo indicato di seguito:
V. stazione di ricarica per veicoli elettrici o ibridi: euro 1.500,00;
VI. stazione di ricarica per e-bike, dotate di multipresa con caratteristiche conformi a tecnologie avanzate: euro 500,00.
Modifica dell’alimentazione di veicoli:
Sulle spese ritenute ammissibili è concesso un contributo massimo pari a euro 5.000,00 per ogni mezzo e comunque non superiore al 50% della spesa ammissibile.
SPESE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE
Gli investimenti agevolati devono riferirsi a:
Gli investimenti agevolati devono essere utilizzati:
Non sono ammissibili gli investimenti realizzati in economia e quelli relativi a beni destinati alla commercializzazione
Le spese relative all'acquisto di autoveicoli sono ammissibili ad agevolazione limitatamente alle tipologie indicate nei criteri applicativi.
I beni aventi prezzo unitario inferiore a euro 1.000,00, ad eccezione di veicoli elettrici, modifica dell’alimentazione di autoveicoli e colonnine di ricarica, sono ammissibili soltanto se costituiscono un insieme omogeneo destinato alla medesima funzionalità (per es. l'arredamento o l'attrezzatura riferita a uno o più locali), risultante da un unico documento fiscale.
I beni mobili usati, ad esclusione dei veicoli elettrici, sono ammissibili soltanto nel caso di acquisizione da procedure concorsuali o da pubblici incanti nel medesimo documento di spesa del bene acquistato.
SERVIZI DI CONSULENZA
INIZIATIVE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE
Sono ammissibili ad agevolazione i servizi di consulenza acquisiti per le seguenti iniziative:
MISURA DI AGEVOLAZIONE E LIMITI DI SPESA AMMISSIBILE
Le tipologie di aiuto sono concesse nei limiti di una spesa minima e massima ammissibile, e sulla base di una percentuale, come di seguito riportato:
Il prestatore dei servizi di consulenza agevolabili, deve essere in possesso di una specifica qualificazione in relazione all'oggetto della consulenza.
COLLABORAZIONE TRA SCUOLE E IMPRESE
INIZIATIVE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE
Sono ammissibili ad agevolazione le iniziative riguardanti percorsi di formazione realizzati con contratto di apprendistato formativo.
MISURA DI AGEVOLAZIONE E LIMITI DI SPESA AMMISSIBILE
La tipologia di aiuto è concessa nel limite massimo annuale, per ciascun apprendista, pari a euro 2.000,00 e comunque nel rispetto degli aiuti ottenuti dall’impresa a titolo di “de minimis”. L’agevolazione è concessa, altresì, nel rispetto del numero massimo di assunzioni con contratto di apprendistato previsto dalla normativa in materia.
Per la quantificazione dell'importo che verrà riconosciuto come agevolazione si terrà conto della durata dei periodi del contratto di apprendistato formativo realizzati e documentati, proporzionati sull'intero anno solare, riconoscendo un importo mensile di euro 166,67.
SPESE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE
Le spese ammissibili devono riferirsi a periodi di contratto di apprendistato formativo realizzati dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente alla data di presentazione della domanda di agevolazione.
L'agevolazione può essere richiesta per ogni singolo apprendista. Per lo stesso apprendista è possibile presentare più domande consecutive negli anni, in relazione alla durata del contratto di lavoro.
L'attività ammissibile ad agevolazione deve prevedere, per ciascun apprendista, un contratto di apprendistato formativo di durata minima di almeno sei mesi, anche frazionabile con più contratti stagionali.
Per richiedere l'agevolazione è necessario che l'impresa abbia svolto, nel periodo dichiarato, l'attività formativa prevista nel piano formativo individuale, garantendo, per quanto di sua competenza, la valutazione per il raggiungimento dei risultati di apprendimento definiti con l'Istituzione formativa. L'attività formativa è considerata svolta, per ciascun apprendista, qualora il giovane abbia frequentato almeno il 70% dell'attività prevista dal piano formativo individuale nel periodo per cui è richiesta l'agevolazione, anche in caso di chiusura anticipata del contratto per dimissioni o licenziamento, salvo documentate cause ad esso non imputabili che abbiano determinato una frequenza inferiore.
SPESE NON AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE
Non sono ammissibili ad agevolazione i periodi di prova previsti dai singoli contratti di apprendistato formativo nel caso in cui al termine di questi non prosegua il rapporto di lavoro.
INVESTIMENTI E CONSULENZE COVID-19
INIZIATIVE AMMISSIBILI AD AGEVOLAZIONE
Sono ammissibili ad agevolazione le seguenti iniziative:
MISURA DI AGEVOLAZIONE E LIMITI DI SPESA AMMISSIBILE
I benefici concessi per investimenti per l’acquisto di attrezzature volte a contenere la diffusione del virus Covid-19 e strumenti per lo smart working sono concessi nei limiti di una spesa minima e massima ammissibile, e sulla base di una percentuale, come riportato di seguito:
a) spesa minima ammissibile:
Dimensione impresa |
Investimenti |
Fino a 10 addetti |
5.000,00 euro |
Da 11 a 50 addetti |
10.000,00 euro |
Fino a 250 addetti |
40.000,00 euro |
Oltre 250 addetti |
50.000,00 euro |
b) spesa massima ammissibile: euro 300.000,00;
c) misura del contributo: 30%.
Le agevolazioni previste per le consulenze volte ad ampliare lo smart working e per l’implemento dei modelli organizzativi volti a contrastare la diffusione del virus Covid-19 sono concesse nei limiti di una spesa minima e massima ammissibile, e sulla base di una percentuale, come di seguito riportato:
Il numero di addetti è il numero medio di unità lavorative presenti nell’impresa nell’anno solare precedente la data di presentazione della domanda (U.L.A.).
Le spese ammissibili ad agevolazione possono riguardare: investimenti mobiliari, immobiliari e spese per consulenze.
Il prestatore dei servizi di consulenza agevolabili, deve essere in possesso di una specifica qualificazione in relazione all'oggetto della consulenza.
Le spese inerenti i servizi ammessi a contributo devono essere effettivamente a carico del soggetto beneficiario.
Per l'acquisizione di beni mobili tramite contratto di leasing, le spese ammissibili sono determinate con riferimento al valore originario del bene oggetto di contributo e sono documentabili attraverso contratto con data successiva al 31 gennaio 2020. I canoni scaduti devono risultare integralmente pagati alla data di presentazione della domanda.
Informazioni
Ufficio Legislativo (tel. 0461/880111)