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Assegno temporaneo per i figli minori per gli autonomi

Le indicazioni dell'Inps sul cosiddetto "Assegno Ponte"

04/10/2021 da Ufficio stampa

Con la circolare 93 del 30 giugno 2021, l’INPS fornisce le istruzioni amministrative e procedurali sull'Assegno Temporaneo detto “Assegno Ponte” destinato alle famiglie con figli minori di 18 anni ivi inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo, che non abbiano diritto agli assegni per il nucleo familiare già in essere previsto dal decreto legge 8 giugno 2021 n. 79. Di seguito, si illustrano  gli aspetti di maggior interesse.

AMBITO DI APPLICAZIONE

L’Assegno temporaneo è erogato dall’INPS ai nuclei familiari, che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare. l’Assegno temporaneo potrà quindi essere riconosciuto:

1. ai nuclei familiari di lavoratori autonomi (compresi il CD/CM che hanno diritto all’AF e titolari di pensione da lavoro autonomo);

2. ai nuclei familiari in cui sono presenti soggetti in stato di inoccupazione;

3. ai nuclei che non beneficiano dell’assegno per il nucleo familiare di cui al decreto-legge n. 69 del 1988, in assenza di uno o più requisiti di legge.

Si ricorda che l’ ANF spetta a: Lavoratori dipendenti, lavoratori iscritti alla Gestione separata, lavoratori agricoli, lavoratori domestici e domestici somministrati, lavoratori di ditte cessate, fallite e inadempienti, lavoratori in aspettativa sindacale, lavoratori marittimi sbarcati, lavoratori titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione, quali i titolari di NASpI o di disoccupazione agricola, titolari di trattamenti di integrazione salariale, lavoratori assistiti da assicurazione TBC e ai titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente.

REQUISITI

Il richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, deve cumulativamente essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1. essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale. Si ricorda che ai cittadini italiani sono equiparati i cittadini stranieri aventi lo status di rifugiato politico o lo status di protezione sussidiaria;

  2. essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile;

  3. essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento della maggiore età, ferma restando la possibilità che l’Assegno temporaneo sia erogato nella misura del 50% anche all’altro genitore, così come previsto dall’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 2021, in caso di affido condiviso dei minori ;

  4. essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;

  5. essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità, applicato alle prestazioni agevolate rivolte ai minori (come previsto dall’art.7 del D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159), ed inferiore a 50 mila euro annui.

Per quanto concerne la condizione di figli a carico prevista dalla norma, tale requisito sussiste in caso di reddito complessivo annuo del figlio minore non superiore a 4.000 euro.

N.B. Il diritto alla prestazione dell’Assegno temporaneo è esteso ai nonni (non già percettori di ANF per gli stessi minori) per i nipoti minori in linea retta a carico dell’ascendente, qualora essi risultino presenti nell’ISEE ed in presenza di un formale provvedimento di affido o in ipotesi di collocamento o accasamento etero familiare. Diversamente, in caso di famiglia anagrafica composta dai nonni con la presenza di nipoti minorenni, in assenza di provvedimento di affido definitivo o temporaneo, per la composizione del nucleo familiare ai fini ISEE, vale la regola secondo cui i nipoti minorenni devono essere attratti nel nucleo familiare dei genitori.

MISURA

L’importo mensile dell’Assegno temporaneo spettante al nucleo familiare è determinato sulla base della tabella allegata al decreto- legge n. 79 del 2021 e riportata in allegato anche alla circolare, che individua i livelli di ISEE e gli importi mensili per ciascun figlio minore.

L’assegno spetta dal primo giorno del mese di presentazione della domanda ed è differenziato in base al numero di figli minori presenti nel nucleo, distinguendo nuclei con uno o due figli minori e nuclei con tre o più figli minori.

Gli importi di Assegno temporaneo spettante sono maggiorati di 50 euro per ciascun figlio minore disabile presente nel nucleo a prescindere dal grado di disabilità (medio, grave e non autosufficiente).

Il soggetto richiedente la prestazione può comunque richiedere la prestazione mediante attestazione ISEE recante omissioni o difformità. Tale dichiarazione è valida ai fini dell'erogazione della prestazione, fatto salvo il diritto dell’INPS, in qualità di ente erogatore, di richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione.

REGIME DI COMPATIBILITÀ

Le seguenti misure sono compatibili con l’Assegno temporaneo:

1) assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
2) assegno di natalità;
3) premio alla nascita;
4) fondo di sostegno alla natalità;
5) detrazioni fiscali;
6) assegni familiari previsti dal testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al D.P.R. n. 797 del 1995.

COMPATIBILITÀ CON RdC

Per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza, l’INPS corrisponde d’ufficio l’Assegno temporaneo congiuntamente a esso. Il beneficio mensile è determinato sottraendo dall’importo teorico spettante, la quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli minori, calcolata sulla base del rapporto tra la scala di equivalenza dei minori e quella complessiva del nucleo determinate ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2019.

Esempio:

50pi

Nelle ipotesi di domanda di Rdc che si trovi in stato di revoca o di decadenza è possibile presentare domanda di Assegno temporaneo con decorrenza dalla data della domanda stessa.

INCOMPATIBILITÀ

Resta esclusa la compatibilità con l’assegno al nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decretolegge n. 69 del 1988, nei casi di importi ANF mensili superiori a zero.

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDA ED EROGAZIONE

La domanda di Assegno temporaneo dovrà essere presentata dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

Per le domande presentate entro il 31 ottobre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021. Successivamente al 31 ottobre 2021, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

Nell’ipotesi di genitori separati legalmente ed effettivamente o divorziati con affido condiviso, l’Assegno temporaneo, potrà essere accreditato in misura pari al 50% sull’IBAN dell’altro genitore. Di comune accordo tra loro, i genitori separati o divorziati possono anche optare per il pagamento dell’intero importo dell’assegno spettante al genitore richiedente che convive con il minore. Tale opzione dovrà essere espressa nel modello di domanda telematica e validata dall’altro genitore. In assenza di tale validazione, il pagamento verrà effettuato nella misura del 50% al genitore richiedente.

Informazioni
Patronato Enasco ed Caaf sono a disposizione dei soci per le domande Isee: tel 0461/880408 - Email segreteria@enasco.tn.it