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Cancellazioni per sopravvenuta impossibilità e rimborsi a mezzo voucher

Le novità introdotte dalla Legge di conversione n. 27/2020 del Decreto Legge «Cura Italia» per le strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, campeggi e agenzie di viaggio.

06/05/2020 da Ufficio stampa

Informiamo gli operatori interessati che il legislatore nazionale, su sollecitazione di Confcommercio, ha modificato e integrato l’articolo 88 bis prevedendo, per i contratti di soggiorno, i pacchetti turistici e servizi di trasporto, la possibilità di utilizzo del voucher quale alternativa al rimborso, nei casi di impossibilità sopravvenuta a causa dell’emergenza Covid-19.

I casi di impossibilità sopravvenuta

In base alla nuova formulazione dell’articolo 88 bis della legge citata, si configura la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di soggiorno stipulati: 

a) da soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente, con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;

b) da soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento da aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, e con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell’autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti da eseguire nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;

d) dai soggetti con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, con riguardo ai contratti da eseguire nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

e) dai soggetti che hanno programmato la partecipazione a concorsi pubblici o procedure di selezione pubblica, a manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, a eventi e a ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico, annullati, sospesi o rinviati da provvedimenti delle autorità competenti, con riguardo ai contratti da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti provvedimenti; in questa ipotesi occorre attestare la programmata partecipazione ad una delle suddette manifestazioni, iniziative o eventi.

La procedura per il rimborso o il voucher 

I clienti delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere nonché dei campeggi che non hanno usufruito della prestazione alberghiera per le motivazioni tassative previste dalla norma, devono comunicare alla struttura ricettiva il ricorrere della loro situazione di impossibilità sopravvenuta, allegando la documentazione comprovante la prenotazione di soggiorno, entro 30 giorni che decorrono:

- dalla cessazione delle situazioni di impedimento di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);

- dall’annullamento, sospensione o rinvio del concorso o della procedura selettiva, della manifestazione, dell’iniziativa o dell’evento, nell’ipotesi di cui alla lettera e).

La struttura ricettiva, entro 30 giorni (non più di 15) dalla comunicazione, procede al rimborso del corrispettivo versato per il soggiorno ovvero all’emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall’emissione.

Contratti di soggiorno

Per le strutture ricettive che hanno sospeso o cessato l’attività, in tutto o in parte, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l’articolo 88 bis prevede la possibilità di offrire al cliente: 

- un servizio sostitutivo di qualità equivalente, superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, oppure

-  di procedere al rimborso del prezzo o, altrimenti, 

- di emettere un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante.

Pacchetti turistici

Anche gli organizzatori di pacchetti turistici potranno offrire ai clienti, in alternativa al rimborso, un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore o inferiore con restituzione della differenza di prezzo, oppure potranno emettere, anche per il tramite dell'agenzia venditrice, un voucher, da utilizzare entro un anno dalla sua emissione, di importo pari al rimborso spettante. 

Il rimborso o l’emissione del voucher da parte dell’organizzatore del pacchetto turistico al cliente verrà effettuato appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi (ad esempio le strutture ricettive) e comunque non oltre 60 giorni dalla data prevista di inizio del viaggio. Le strutture ricettive procedono al rimborso del corrispettivo versato in favore del soggetto dal quale hanno ricevuto il pagamento oppure all'emissione in suo favore di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

Viaggi e iniziative di istruzione

Analogamente, per i viaggi e le iniziative di istruzione sospesi a causa dell’emergenza Covid-19, l’organizzatore, in alternativa al rimborso, potrà emettere in favore del contraente un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione. 

L'organizzatore corrisponde il rimborso o emette il voucher appena ricevuti i rimborsi o i voucher dai singoli fornitori di servizi e comunque non oltre 60 giorni dalla data prevista di inizio del viaggio. Le strutture ricettive procedono al rimborso del corrispettivo versato in favore del soggetto dal quale hanno ricevuto il pagamento oppure all'emissione in suo favore di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione. 

È sempre corrisposto il rimborso con restituzione della somma versata, senza emissione di voucher, quando il viaggio o l'iniziativa di istruzione riguarda la scuola dell'infanzia o le classi terminali della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado. 

IMPORTANTE NOVITÀ

L’articolo 88 bis, comma 11, estende a tutti i contratti di soggiorno, pacchetti turistici e servizi di trasporto, le cui prestazioni siano da effettuarsi tra il giorno 11 marzo e il 30 settembre 2020, la possibilità per gli operatori interessati di restituire i corrispettivi ricevuti mediante un voucher, qualora non sia possibile rendere la prestazione a causa degli effetti della crisi epidemiologica da COVID-19. 

Tale possibilità viene prevista anche per i “servizi di turismo incoming”, ossia quelli in cui le prestazioni sono rese a contraenti provenienti dall’estero. 

Da ultimo viene precisato che la scelta di effettuare i rimborsi dovuti in denaro o con voucher ricade in capo al gestore della struttura ricettiva, all’agenzia viaggi o al fornitore di altro servizio e non è soggetta ad alcuna forma di accettazione da parte del destinatario.

Le disposizioni dell’articolo 88 bis sono, infatti, norme di applicazione necessaria e quindi prevalgono sia sulle leggi straniere, sia rispetto alle singole pattuizioni contrattuali.

 

Per informazioni rivolgersi alla propria Associazione di categoria e all'Ufficio Legislativo di Confcommercio Trentino ( +39 0461/880111 )