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Pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Regolamento del Ministero dell’economia e delle finanze

Cashback: condizioni e criteri per l'attribuzione dei premi per l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici

A breve sarà dato avvio da parte del MEF al periodo sperimentale che terminerà il 31 dicembre 2020

01/12/2020 da Ufficio stampa

L'articolo 1, commi da 288 a 290, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), ha introdotto nel nostro ordinamento lo strumento del Cashback, con l’obiettivo di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, nell’ambito della più generale strategia Cashless.

Possono beneficiare dell’incentivo le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici da soggetti che svolgono attività di vendita di beni e di prestazione di servizi.

Il comma 289, in particolare, dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze - sentito il Garante per la protezione dei dati personali – emani uno o più decreti al fine di stabilire le condizioni e le modalità operative delle disposizioni, inclusi le forme di adesione volontaria e i criteri per l'attribuzione del rimborso, anche in relazione ai volumi ed alla frequenza degli acquisti, gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso.

Con queste finalità, è stato emanato il decreto 24 novembre 2020, n. 156 "Regolamento recante condizioni e criteri per l'attribuzione delle misure premiali per l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 28 novembre.

Gli strumenti dell'impresa

Da parte dell'esercente è necessario il possesso di un "Dispositivo di accettazione", messo a disposizione da un Acquirer "Convenzionato", vale a dire un soggetto che abbia sottoscritto una convenzione con PagoPA S.p.A. per partecipare al Programma Cashback.

Ciascun Acquirer identifica l’Esercente attraverso un "identificativo univoco” o "MerchantID", ossia il numero che lo identifica univocamente all'interno del sistema dei pagamenti elettronici e in ogni singola operazione di pagamento eseguita a suo favore.

La procedura di adesione da parte dei consumatori (o “Aderenti”)

L'adesione al Programma Cashback da parte dei consumatori è volontaria.

Il consumatore è tenuto a scaricare un’apposita applicazione (“APP IO” o altra applicazione messa a disposizione dall'issuer convenzionato, ossia l’emittente la carta di pagamento), all’interno della quale registra il proprio codice fiscale e gli estremi identificativi di uno o più strumenti di pagamento elettronici che intende utilizzare. Fra gli estremi identificativi vi è anche il PAN - Primary Account Number - ossia il numero identificativo di una carta di debito o di credito o prepagata, associato alla stessa fin dalla sua emissione, ovvero l'identificativo univoco dell'aderente che effettua la transazione, nel caso di strumenti di pagamento elettronici che non prevedano il numero identificativo della carta.

La partecipazione al programma Cashback ha inizio al momento dell'effettuazione della prima transazione tramite lo Strumento di Pagamento elettronico registrato dal consumatore.

Tramite le applicazioni, sono messi a disposizione dei consumatori i dati relativi ai pagamenti riferibili agli strumenti elettronici di pagamento registrati, nonché quelli relativi ai rimborsi maturati ed alla posizione nella graduatoria del Programma inerente l'erogazione del rimborso.

Rimborso “ordinario”

Il rimborso è riconosciuto ai consumatori nella misura del 10% dell’importo di ogni transazione effettuata tramite gli Strumenti di Pagamento elettronici registrati.

Si tiene conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150 euro per singola transazione; quelle di importo superiore a 150 euro concorrono comunque solo fino all'importo di 150 euro.

La misura del rimborso è determinata con riferimento ai seguenti periodi:

          a) 1° gennaio 2021 - 30 giugno 2021;
          b) 1° luglio 2021-31 dicembre 2021;
          c) 1° gennaio 2022 - 30 giugno 2022.

I rimborsi saranno erogati entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo.

Per ciascuno dei periodi, sono necessarie un numero minimo di 50 transazioni con Strumenti di Pagamento elettronici registrati.

La quantificazione del rimborso è determinata su un valore complessivo delle transazioni effettuate in ogni caso non superiore a 1.500 euro in ciascun periodo.

L'erogazione dei rimborsi avviene sul codice IBAN dell'Aderente indicato da quest'ultimo al momento dell'adesione al Programma o in un momento successivo.

Rimborso "Speciale", (anche detto "Super Cashback" )

Oltre al rimborso “ordinario”, ai primi centomila consumatori che, in ciascuno dei periodi precedentemente citati, totalizzino il maggior numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici, sarà attribuito un rimborso speciale pari a 1.500,00 euro.

In caso di parità nel numero di transazioni effettuate, viene considerato l’elemento temporale: prevarrà l'aderente la cui ultima transazione ha una data anteriore rispetto a quella dell'ultima transazione effettuata dagli aderenti che abbiano totalizzato lo stesso numero di transazioni.

Al termine di ogni periodo di riferimento, il conteggio del numero di transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronico parte da zero per ognuno degli aderenti.

Anche in questo caso, i rimborsi speciali saranno erogati entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo.

Periodo sperimentale

È inoltre previsto un periodo sperimentale di attuazione della misura, per l’avvio del quale è necessaria la pubblicazione di un apposito avviso da parte del MEF sul proprio sito internet. In ogni caso, il periodo sperimentale avrà termine il 31 dicembre 2020.

In questo periodo, per accedere al rimborso sarà necessario effettuare un numero minimo di 10 transazioni regolate con strumenti di pagamento elettronici.

Il rimborso è pari al 10 per cento dell'importo di ogni transazione e si tiene conto delle transazioni fino ad un valore massimo di 150 euro per singola transazione. Le transazioni di importo superiore a 150 euro concorrono comunque solo fino all'importo di 150 euro.

La quantificazione del rimborso è determinata su un valore complessivo delle transazioni effettuate in ogni caso non superiore a 1.500 euro e sarà erogato nel mese di febbraio 2021.

I reclami

È previsto un apposito servizio di Help Desk a disposizione degli Aderenti per gli aspetti relativi alla gestione del profilo utente e ai servizi erogati attraverso la APP IO, incluse eventuali contestazioni in merito alla registrazione delle transazioni effettuate.

In caso di mancato o inesatto accredito dei rimborsi, l'Aderente può presentare reclamo entro 120 giorni successivi all'ultimo giorno del mese nel quale sarebbe dovuto avvenire l’accredito.

I reclami dovranno essere presentati a Consap S.p.A., mediante invio dell'apposito modulo, attraverso canale telematico dedicato, la quale fornirà riscontro motivato all’Aderente entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo e, in caso di accoglimento, disporrà il pagamento dovuto.