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dpcm 17 giugno 2021

Certificazioni verdi covid-19 (c.d. “green pass”)

Dal 1° luglio prossimo questi certificati saranno validi come “green pass europeo” e agevoleranno l’esercizio del diritto di circolazione da e per tutti i paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen.

21/06/2021 da Ufficio stampa

E’ entrato in vigore, in data 17.6.2021, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che - in attuazione dell’art.9, comma 10 del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52 (cd. decreto “Riaperture”) - disciplina il sistema delle certificazioni verdi Covid-19 (cd. Digital green certificate - DGC).
Le certificazioni verdi attestano la sussistenza di una delle seguenti condizioni: vaccinazione anti Covid-19, guarigione dalla medesima malattia, effettuazione di un test molecolare o di un test antigenico rapido, con risultato negativo.
Dal 1° luglio prossimo questi certificati saranno validi come “green pass europeo” e agevoleranno l’esercizio del diritto di circolazione da e per tutti i paesi dell’Unione europea e dell’area Schengen.
Ricordiamo, inoltre, che il certificato verde è necessario per partecipare a matrimoni, cerimonie ed eventi analoghi, per spostarsi verso o da zone rosse o arancioni e per accedere alle RSA.


Vediamo come funziona:

Per ottenere la certificazione ci  sono ben 5 modalità:

  • quattro digitali:

    •  sito web dedicato (www.dgc.gov.it)

    • fascicolo Sanitario Elettronico

    • le app “Immuni” e “Io”) 

  • una fisica: gli operatori sanitari autorizzati, come i medici di base, i farmacisti.

Ai recapiti comunicati dal cittadino in fase di vaccinazione, test o guarigione verrà comunicata a mezzo email o Sms  la disponibilità del Pass, allegando il codice univoco identificativo che serve per scaricarlo.

Le certificazioni verdi sono rese disponibili agli interessati attraverso i seguenti strumenti, con le modalità stabilite nell’allegato E del Decreto:

a) portale della Piattaforma nazionale DGC (accesso tramite SPID/CIE o autenticazione a più fattori);
b) Fascicolo Sanitario Elettronico (con accesso diretto);

c) App Immuni (inserendo nell’App il codice univoco e le ultime otto cifre della propria TS);

d) App IO (attraverso messaggio ricevuto nell’app ed ingresso tramite SPID o CIE);

e) Sistema Tessera Sanitaria (per il tramite di un operatore, medico o farmacista, autorizzato).

I certificati così disponibili potranno essere consultati e visualizzati elettronicamente, oltre che scaricati in versione stampabile dall’interessato.


Per quanto concerne l’accesso al sito, l’accesso deve essere effettuato o tramite tessera sanitaria o identità digitale (Spid/Cie). Nel primo caso, il form prevede l’inserimento dei dati della tessera sanitaria e di un numero identificativo, che di fatto è un codice univoco. Questo numero identificativo può essere di 4 tipi: un Authcode (un codice di autorizzazione ricevuto per email o sms dalla piattaforma DGC), un Cun (un codice univoco nazionale del tampone molecolare), un Nrfe (il numero di referto elettronico del tampone antigenico) o un Nucg (il numero univoco di guarigione).

Per quanto riguarda invece le app si procede nel seguente modo:

  • “Immuni”: occorre accedere all'apposita sezione «EU digital COVID certificate» (che è visibile nella schermata iniziale dell'applicazione) ed inserire gli stessi dati richiesti sul sito web per la modalità di accesso con tessera sanitaria. Effettuate queste operazioni preliminari la certificazione verde verrà mostrata all'interno dell'app “Immuni”  e sarà possibile salvare il QR code nel dispositivo, in modo che possa essere visualizzato e mostrato anche in modalità offline.

  • «Io» la certificazione sarà rinvenibile nella sezione messaggi della stessa piattaforma.

Come ultima opzione rimane aperta la strada del Fascicolo Sanitario Elettronico, al quale si accede con le modalità previste dalle varie Regioni.
Verifica delle certificazioni verdi Covid-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC
La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 sarà effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’app VerificaC19 (Allegato B, par. 4) già scaricabile, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.

Alla suddetta verifica sono deputati:

a) i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;
b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di spettacolo (art. 3, comma 8, della legge n.94/2009) (cd. “buttafuori”);

c) i titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;

d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;

e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati;

f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.

I soggetti delegati devono essere incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.
L’intestatario della certificazione verde COVID-19 all’atto della verifica dimostra, a richiesta dei verificatori sopra indicati, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità.
L’attività di verifica non comporta in alcun caso la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma.
Il controllo sulla corretta esecuzione delle verifiche sopra descritte è svolto dal Prefetto che si avvale delle Forze di polizia, della polizia municipale munita della qualifica di agente di pubblica sicurezza e, ove occorra, delle Forze armate. Nei luoghi di lavoro il Prefetto si avvale anche del personale ispettivo delle ASL competenti per territorio e dell’Ispettorato nazionale del lavoro.

Di seguito il link al sito governativo - https://www.dgc.gov.it/web/

Per informazioni potete rivolgervi alla segreteria della Vostra associazione oppure all'ufficio legislativo (0461/880111).