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Contratti a termine stagionali

Addizionale contributiva Naspi

11/02/2020 da Ufficio stampa

L’Assessorato allo Sviluppo economico, ricerca e lavoro della Provincia di Trento, su segnalazione di Confcommercio Imprese per l’Italia Trentino, sta attentamente monitorando una problematica particolarmente rilevante per i datori di lavoro trentini che operano in ragione della stagionalità.

La normativa nazionale prevede un contributo aggiuntivo (pari all’1,4%) a carico del datore di lavoro che instaura un contratto di lavoro a termine e in caso di rinnovo, il contributo è maggiorato dello 0.5%.

Con la Legge di bilancio 2020, dal 1 gennaio, sono esentati dall’applicazione di tale contributo addizionale Naspi (sia nella sua aliquota ordinaria dell’1,40% che nella misura incrementale dello 0.5%) i contratti di lavoro a termine stipulati nel territorio della sola Provincia di Bolzano, per lo svolgimento di attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle Organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019.

Si ritiene tale ultima esenzione particolarmente vantaggiosa anche per molti operatori del Trentino, in particolare coloro che operano nel settore turistico che, pur avendo apertura annuale, sono soggetti ai c.d. “picchi” di attività stagionali, oppure per gli operatori commerciali che svolgono la loro attività in zone a vocazione turistica.

Sulla tempestiva segnalazione di Confcommercio Trentino è stato predisposto un emendamento alla vigente normativa che consentirebbe agli operatori della Provincia di Trento di fruire delle medesime agevolazioni già concesse per la Provincia di Bolzano; tale emendamento è stato veicolato presso i parlamentari trentini che lo hanno presentato nel disegno di legge di conversione del decreto “milleproroghe”.

Tale emendamento, che non è riuscito a passare il vaglio di ammissibilità attende ora la prima occasione utile per essere presentato all’esame parlamentare.

Nel contempo Confcommercio Trentino auspica e sollecita la modifica del D.P.R. 1525/1963, mai aggiornato e obsoleto, nel quale vengono escluse una serie di attività che, nel tempo, sono state successivamente classificate come stagionali dai contratti collettivi nazionali e territoriali.