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Contributo a fondo perduto da destinare all’attività dei servizi di ristorazione (art. 2 D.L. 172/2020)

23/12/2020 da Ufficio stampa

Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte dal decreto-legge 172/2020 è stato previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 19 dicembre 2020, hanno la partita IVA attiva e, ai sensi dell’articolo 35 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai seguenti codici ATECO (riportati nella tabella riportata nell’allegato 1 del decreto):

561011 - Ristorazione con somministrazione

561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole

561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

561030 - Gelaterie e pasticcerie

561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti

561042 - Ristorazione ambulante

561050 - Ristorazione su treni e navi

562100 - Catering per eventi, banqueting

562910 - Mense

562920 - Catering continuativo su base contrattuale

563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina.

E’ stato altresì specificato che il predetto contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1 dicembre 2020 ed è erogato nel limite massimo complessivo di 455 milioni di euro per l’anno 2020 e di 190 milioni di euro per l’anno 2021.

In base a quanto previsto dal presente articolo, l’agevolazione spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che non abbiano restituito il predetto ristoro, ed è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente contributo.

L’ammontare del contributo a fondo perduto è pari all’importo già erogato ai sensi dell’art. 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 e, in ogni caso, non può essere superiore a 150 mila euro.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e per gli aspetti procedurali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 7 a 14 del citato art. 25 del decreto-legge n. 34 del 2020.

 

Documenti allegati

DL 172/2020