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Conversione in legge dei Decreti Ristori

30/12/2020 da Ufficio stampa

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 18 dicembre 2020 n. 176 di conversione, con modificazioni, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 c.d. “Ristori”, nonché recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” 

Il provvedimento, oltre a convertire in legge con modificazioni il c.d. Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020), abroga espressamente i Decreti Ristori bis (D.L. n. 149/2020), Ristori ter (D.L. n. 154/2020) e Ristori quater (D.L. n. 157/2020), con salvezza degli atti e dei provvedimenti adottati, nonché degli effetti prodotti e dei rapporti giuridici sorti nel frattempo sulla base degli stessi.

Con la legge di conversione il legislatore ha inteso quindi mantenere ferme le misure in materia di lavoro finalizzate a fronteggiare il periodo emergenziale connesso alla pandemia,  come disposte non solo dal Decreto Ristori ma anche dai successivi Decreti Ristori bis, Ristori ter e Ristori quater, decreti trasfusi nel corpo normativo (dall'integrazione salariale all'esonero contributivo, dall'istituzione o implementazione di Fondi per il sostegno di particolari settori alle indennità per i lavoratori maggiormente colpiti dalle misure anti-COVID-19).

Con la legge di conversione, però, oltre che provvedere al riordino delle varie misure di sostegno contenute dei diversi decreti Ristori, il legislatore ha disposto ulteriori misure di aiuto per le imprese, tra le quali:

- la proroga dell’esenzione Tosap e Cosap (canone unico dal 2021);

- il contributo ai proprietari per la riduzione dei canoni di locazione nel 2021;

- la non rilevanza fiscale di tutti i contributi e delle indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con il predetto provvedimento normativo (Art. 4 ter)  vengono introdotte importanti modifiche alla disciplina sul sovraindebitamento (contenuta nella L. 27 gennaio 2012, n. 3), che prevedendo una semplificazione delle procedure di accesso per le imprese e per i consumatori, applicabili anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della L. n. 176/2020.

In particolare, sul punto, si evidenziano sul punto le seguenti novità contenuto nell’art. art. 4 ter:

- l'estensione degli effetti dell'accordo di composizione della crisi della società anche nei riguardi dei soci illimitatamente responsabili;

- l'ammissibilità di procedure di sovraindebitamento c.d. familiari e, cioè, la possibilità che i membri della stessa famiglia presentino un'unica procedura di composizione della crisi di sovraindebitamento se conviventi ovvero se il sovraindebitamento ha un'origine comune;

- l'inclusione nella definizione di "consumatore" anche del socio di una società di persone, nonché la possibilità che la proposta di piano del consumatore preveda la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto, del trattamento di fine rapporto o della pensione nonché quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno;

- quando l'accordo è proposto da un soggetto diverso dal consumatore e contempla la continuazione dell'attività aziendale, possibilità di prevedere il rimborso alla scadenza convenuta delle rate del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa, a condizione che il debitore abbia adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo abbia autorizzato al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

Per quanto riguarda le misure di sostegno alle imprese e all’economia riportiamo di seguito le principali disposizioni di interesse per le imprese associate.

Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del Governo (ARTT. 1; 1 bis e 1 ter ).

L’art. 1 disciplina il riconoscimento di  un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti che – già alla data del 25 ottobre 2020 – svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 (qui allegato).

Il contributo spetta a condizione che nel mese di aprile 2020 si sia registrata una perdita di fatturato e dei corrispettivi di almeno un terzo rispetto al mese di aprile 2019; per coloro che abbiano attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, il ristoro spetta anche in assenza di tale requisito.

A differenza di quanto originariamente previsto nell’art. 25 del cd. decreto “Rilancio”, per l’accesso a questa misura non sono stati posti limiti di fatturato;  conseguentemente,  la misura è ora rivolta anche alle realtà imprenditoriali con fatturati oltre la soglia di 5 milioni di euro.

Per la determinazione dell’ammontare del contributo e della procedura di corresponsione, occorre distinguere tra:

i soggetti che abbiano già ricevuto il contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del c.d. “Rilancio”. Per questi l’entità del contributo è calcolata applicando un determinato coefficiente di calcolo (vedasi le percentuali indicate nell’allegato I) alla misura della somma già corrisposta in precedenza.

Per coloro che in forza del decreto “Rilancio” hanno ricevuto il contributo minimo (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche), la percentuale  di cui all’allegato I viene comunque applicato sull’importo ricevuto.

Le somme del nuovo contributo hanno iniziato ad essere accreditate dall’Agenzia delle Entrate direttamente sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il precedente.

I soggetti che non hanno ricevuto il contributo previsto dal c.d. “Rilancio”,  dovranno invece presentare la domanda via web entro il 15 gennaio 2021, secondo le modalità previsto con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 20 novembre 2020.

La misura dello contributo viene determinata secondo le modalità di calcolo già fissate dall’art. 25 del decreto “Rilancio” (commi 4,5 e 6), ovvero applicando una percentuale (variabile tra il 10% e il 20%, in relazione all’ammontare di ricavi e compensi dell’anno 2019) alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019.

Il valore risultante da questo calcolo, sarà poi moltiplicato per il coefficiente relativo al settore economico di riferimento (400%, 200%,150% o 50%) individuato nella tabella di cui all’Allegato I.

L’importo del contributo non potrà mai essere superiore a 150.000 euro.

E’ stata inoltre riproposto l’ulteriore aumento del coefficiente di calcolo del contributo (di un ulteriore 50% rispetto alla quota predeterminata), originariamente introdotto con il decreto Ristori Bis. L’aumento è previsto per alcune tipologie di aziende (tra cui gelaterie, pasticcerie, bar e altri esercizi senza somministrazione), con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree c.d. “rosse” e “arancioni”.

In sede di conversione del decreto Ristori bis inoltre è stata riproposta la misura, del riconoscimento ( commi 14-bis, 14-ter e 14-quater), per l’anno 2021, di un contributo a fondo perduto per gli operatori con sede operativa nei centri commerciali (che in forza dei DPCM del 3 novembre 2020 e del 3 dicembre dovranno rimanere chiusi nei giorni festivi e prefestivi in tutto il territorio nazionale) e a quelli delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande. A seguito della predetta previsione, per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO di cui all’Allegato 1, qualora nel mese di aprile 2020 abbiano registrato una perdita di fatturato e dei corrispettivi di almeno un terzo rispetto al mese di aprile 2019  spetta un contributo determinato entro il 30% del contributo determinato secondo i criteri stabiliti dall’art. 1 e sopra riportati; per coloro che abbiano attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza di tale requisito.

L’erogazione del contributo (art. 1 bis e art 1 ter) è stata estesa anche ai soggetti svolgenti attività prevalente  riferita ai codici ATECO  riportati nell’allegato II (commercio e dettaglio di vari settori merceologici) purchè aventi sede operativa o domicilio fiscale in zona rossa; nonché ai soggetti svolgenti attività prevalente  riferita ai codici ATECO  IV (agenti e rappresentanti) con partita iva attiva alla data del 25.10.2020 .

Fondo perequativo (Art. 1 quater)

 La disposizione prevede l’istituzione di un Fondo per l’anno 2021 finalizzato alla perequazione delle misure di sostegno economico (fiscali e di ristoro) varate con i provvedimenti emergenziali adottati nell’ambito della emergenza Covid-19 (Decreti “Cura Italia”, “Liquidità”, “Rilancio”, “Agosto” e Ristori) da destinare ai soggetti che con i medesimi provvedimenti abbiano beneficiato di sospensione fiscali e contributive, ma che registrino una significativa perdita di fatturato. Con questa disposizione viene previsto che per tali soggetti possa esser previsto l’esonero totale o parziale della ripresa dei versamenti fiscali e contributivi sulla base di parametri che saranno individuati con un futuro DPCM

Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda (art. 8)

Per le imprese richiamate nell’Allegato 1 è stato esteso anche ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 il credito d’imposta per i canoni di locazione e di affitto d’azienda già previsto per i mesi precedenti ai sensi dei decreti Rilancio ed Agosto. È importante evidenziare che ora la misura è applicabile indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente, purché vi sia stata una diminuzione di fatturato di almeno il 50% relativamente ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, rispetto ai corrispondenti mesi del 2019. Rimane confermata pure la misura del credito ovvero il 60% dei canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo e il 30% dei canoni per affitto d’azienda.

Rimane altresì operativa  la facoltà di optare per la cessione, anche parziale, del predetto credito al locatore (anche in luogo del pagamento della corrispondente parte del canone) o a soggetti terzi.

Riduzione degli oneri delle bollette elettriche (Art. 8 ter).

In sede di conversione del decreto è stato istituito un un fondo (con una dotazione iniziale di 180 milioni di euro per l'anno 2021) finalizzato alla riduzione della spesa sostenuta dai titolari delle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici relativamente alle voci della bolletta identificate come trasporto e gestione del contatore nonché oneri generali di sistema. Saranno beneficiarie della misura tutte le imprese che alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati negli allegati del decreto. Sarà l'Autorità di regolazione (ARERA), con propri provvedimenti, a rideterminare, senza aggravi le  tariffari per le utenze interessate. 

Disposizioni per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio (Art. 9-ter commi da 2 a 8)

La norma ripropone, in favore dei pubblici esercizi (di cui all’art. 5, della Legge n. 287/19918) la proroga (dal 31.12.2020 al 31.03.2021) delle agevolazioni per i dehors già previste dai decreti “Rilancio” e ”Agosto”.

In particolare, fino al 31 marzo 2021 è previsto l’esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, che, a partire dal 2021, sostituisce la TOSAP e la COSAP.

La disposizione prevede altresì una procedura semplificata in relazione alle domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, che possono essere presentate telematicamente mediante istanza all’ufficio competente dell’Ente locale, con allegata la sola planimetria e senza applicazione dell’imposta di bollo.

Sempre al fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all’attività di ristorazione, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 (concernente l’autorizzazione della soprintendenza per i beni culturali) e 146 (relativo all’autorizzazione paesaggistica) del D.Lgs. n. 42/2006 e non è soggetta al limite temporale di 90 giorni di cui all’art. 6, comma 1, lett. e-bis del DPR n. 380/2001.

L’esonero fino a marzo 2021 dal pagamento delle tasse di occupazione si applicherà anche agli ambulanti (titolari di concessioni o autorizzazioni per l’uso del suolo pubblico per l’esercizio del commercio).

 

Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza COVID-19 (art. 10 bis)

Sempre in sede di conversione del decreto è stata introdotta la previsione secondo la quale i contributi e le indennità, relativi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, erogati ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP.

 

Da ultimo si segnala che in sede di conversione sono stati incrementati alcuni fondi di emergenza del MIBACT, al fine di fornire un ristoro alle imprese che hanno subito delle perdite derivanti dall'annullamento/rinvio, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre.

 

Con ulteriori future comunicazioni si provvederà ad analizzare le disposizioni introdotte in materia di lavoro.

 
Allegati: