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Coronavirus| Gli aggiornamenti normativi in vigore dal 10 marzo 2020 per le attività di pubblico esercizio

Interessa bar e ristoranti

10/03/2020

Aggravandosi la situazione di emergenza, il Governo, con il DPCM del 9 marzo u.sc. in vigore da oggi, ha ritenuto necessario applicare sull'intero territorio nazionale urgenti e rigorose misure di contenimento.

In particolare intendiamo richiamare l’attenzione su quanto previsto all'art 1, comma 1 lett. n) DPCM 8.3.2020, che stabilisce testualmente

-     Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell’attività, in caso di violazione.

In forza della predetta disposizione normativa è quindi obbligatorio, per il gestore, porre in essere all’interno dei locali ogni accorgimento idoneo a garantire il rispetto della “distanza di sicurezza”, quali ad esempio: la riduzione del numero dei coperti e/o dei tavoli; o, se necessario sia l’entrata che il servizio in modalità contingentata anche per mezzo di prenotazione riservata dei tavoli; preferibilmente evitare il servizio al banco che causa assembramento di persone.

A seguito di nostra precisa richiesta siamo in attesa di una diversa interpretazione della disposizione da parte del Governo Provinciale e delle Autorità deputate al controllo, ad oggi però il dettato normativo non consente un’apertura al pubblico dell’esercizio al di fuori dell’orario previsto dal decreto (6.00 - 18.00), in quanto la norma per ragioni di salute pubblica intende garantire una ridotta mobilità delle persone fisiche non giustificata da motivi di lavoro, salute o stato di necessità.

Va altresì ricordato che il predetto decreto ha previsto “la sospensione delle manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato” (art. 1, comma 1 lettera g) DPCM 8.3.2020). Conseguentemente all’interno dei vostri locali non è più possibile organizzare eventi/spettacoli.

Ricordiamo che la violazione dei predetti obblighi è soggetta a duplice sanzione:

-     penale per violazione dell’art. 650 c.p;

-    amministrativa con la sospensione dell’attività da 5 a 30 giorni (art. 15 D.L. 9.3.2020 n.14).