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Coronavirus, la nuova ordinanza del presidente Fugatti: le misure fino al 3 maggio 2020

13/04/2020 da Ufficio stampa

Il Presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti interviene questa sera con propria ordinanza (n. 207376/1) in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica Covid-19. Nel documento sono contenute disposizioni relative all’esercizio di attività produttive, all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale da parte di utenti e clienti e alla somministrazione di pasti e bevande offerta dagli operatori agrituristici in modalità con consegna a domicilio.

L’ordinanza odierna integra e, parzialmente, modifica alcune disposizioni del DPCM 10 aprile 2020.

In particolare ordina:

Esercizi commerciali

a) che, dal giorno 14 aprile 2020 al giorno 3 maggio 2020, non sia consentito sul territorio provinciale il commercio al dettaglio in sede fissa di vestiti per bambini e neonati e di libri, ferma restando la possibilità, secondo quanto espresso in premessa, di effettuare il commercio di tali prodotti via internet, televisione, corrispondenza, radio e telefono;

b) che, dal giorno 14 aprile 2020 al giorno 3 maggio 2020, sul territorio provinciale, il commercio al dettaglio di carta, cartone e articoli di cartoleria sia ammesso esclusivamente all'interno delle attività di vendita di prodotti alimentari e di tabaccai e di esercizi che effettuano commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici e delle attività di vendita di carta, e il commercio al dettaglio di libri, ferma restando la possibilità, secondo quanto espresso in premessa, di effettuare il commercio di tali prodotti via internet, televisione, corrispondenza, radio e telefono;

Attività all'aperto

c) che dal giorno 14 aprile 2020 le attività produttive che si svolgono esclusivamente all'aria aperta, senza la necessità che per la preparazione delle attività sia necessaria la compresenza di più persone in un ambiente chiuso, siano ammesse, previa comunicazione al Commissario del Governo, anche se non rientranti tra le attività consentite ai sensi dell'Allegato 3 del DPCM 10 aprile 2020;

d) che, ai sensi dell'articolo 2, comma 10 del DPCM 10 aprile 2010, per lo svolgimento delle attività produttive che si svolgono all'aria aperta previste dalla lettera c) o comunque consentite ai sensi dell'Allegato 3 del DPCM 10 aprile 2020 sia necessario il rispetto dei contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali e il rispetto delle norme di carattere generale previste dall'Allegato 4 del DPCM 10 aprile 2020. Il Commissario del Governo può inibire la prosecuzione di tali attività quando si rawisa il mancato rispetto delle necessarie norme di sicurezza;

Attività produttive al chiuso

e) che dal 14 aprile 2020 sia ammesso lo svolgimento di attività produttive e attività di cantiere al chiuso non rientranti tra quelle ammesse ai sensi del DPCM 10 aprile 2020, limitatamente alle operazioni che possono essere svolte senza la compresenza di più persone presso il medesimo impianto produttivo o cantiere o alle operazioni che possono essere svolte da più persone che, pur operando presso il medesimo impianto produttivo o cantiere, svolgono la propria attività in locali separati. Tali attività possono essere svolte previa comunicazione al Commissario del Governo della tipologia di attività svolta e previa dichiarazione del rispetto delle condizioni previste da questa lettera. Il Commissario del Governo può sospendere tali attività quando ritenga che non sussistono le condizioni cli cui a questa lettera;

Accesso alle attività di vendita di generi alimentari e fruizione del trasporto pubblico locale

f) che le misure disposte con ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento del 6 aprile 2020, relative all'utilizzo di mascherine e guanti monouso per l'accesso alle attività di vendita di generi alimentari e per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico locale, siano prorogate fino alla data del 3 maggio 2020, come modificate e integrate da questa ordinanza, nella formulazione integralmente riportata a seguito:

1. che, dal giorno 14 aprile 2020 al giorno 3 maggio 2020, l'accesso alle attività di vendita di generi alimentari indicate nell'Allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020 sia consentito solo a chi indossa mascherine, anche di tipo chirurgico, e guanti monouso, di qualunque tipologia;

2. che i guanti monouso, di qualunque tipologia, siano messi a disposizione dei clienti dalle attività di vendita di cui al punto 1;

3. che negli esercizi di cui al punto 1 sia effettuata dopo ogni utilizzo la pulizia con soluzione disinfettante delle manopole dei carrelli e dei manici dei cesti utilizzati dai clienti per la spesa;

4. che, nelle more della distribuzione delle mascherine di cui in premessa, la prescrizione di cui al punto 1, per le persone non in possesso di mascherina, sia rispettata attraverso l'utilizzo di altro indumento adeguato a copertura di naso e bocca e che, in mancanza di guanti monouso, l'accesso alle attività di vendita di cui al punto 1 sia consentito previo utilizzo di soluzione disinfettante per l'igiene delle mani;

5. che, dal giorno 14 aprile 2020 al giorno 3 maggio 2020, per chi opera nelle attività di vendita di generi alimentari sia obbligatorio l'utilizzo cli dispositivi per la protezione individuale, in particolare mascherine e guanti;

6. che, dal giorno 14 aprile 2020 al giorno 3 maggio 2020, per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico locale, anche non di linea, sia necessario l'utilizzo della mascherina ovvero, per le persone non in possesso di mascherina, l'utilizzo di altro indumento adeguato a copertura di naso e bocca;

Proroga delle misure provinciali

h) ad integrazione delle misure nazionali adottate e prorogate fino al 3 maggio 2020, la proroga dell'efficacia delle seguenti misure restrittive disposte con ordinanza 20 marzo 2020 e prorogate con ordinanza 3 aprile 2020:

1. la chiusura al pubblico della rete dei percorsi ciclabili e pedonali di interesse provinciale di cui all'articolo 2, comma 1 lett. a), della legge provinciale 11 giugno 2010, n. 12, nonché, fatta eccezione per gli spostamenti necessari per esigenze lavorative, il divieto di transito sulle reti ciclabili di carattere comunale o sovracomunale;

2. la chiusura al pubblico dei parchi e giardini pubblici e, comunque, di ogni area a verde pubblico e di ogni area pubblica provvista di parco-giochi e la conseguente interdizione per tutti a recarsi in tali luoghi e a permanervi;

3. le panchine pubbliche, ovunque collocate, siano utilizzate da una sola persona alla volta;

4. la chiusura nei giorni di domenica e festivi delle attività di vendita di generi alimentari, elencate nell'allegato 1 del DPCM 10 aprile 2020;

Attività funzionali ai servizi di pubblica utilità

i) ad esplicitazione delle misure nazionali adottate e prorogate fino al 3 maggio 2020, si evidenzia che ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del DPCM 10 aprile 2020, sono consentite, previa comunicazione al Commissario del Governo, in quanto funzionali ad assicurare le filiere delle attività dei servizi di pubblica utilità, tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e i lavori che comunque si svolgono sulla rete viaria pubblica o ad uso pubblico, anche quando tali attività non risultano comprese specificamente all'interno dell'Allegato 3 del DPCM 10 aprile 2020. Le amministrazioni aggiudicatrici possono applicare la lettera g) del punto 1 dell'ordinanza del Presidente della Provincia del 27 marzo 2020 anche con riferimento agli acquisti di lavori, servizi e forniture relativi a servizi di pubblica utilità, derogando, quindi, alle misure di sospensione e proroga previste dalla medesima ordinanza;

Spostamenti all'interno del Comune di domicilio o residenza

j) ad esplicitazione delle misure nazionali adottate e prorogate fino al 3 maggio 2020 si evidenzia che rientrano tra gli spostamenti consentiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a) del medesimo DPCM quelli necessari alla cura dell'orto, se tali spostamenti sono effettuati all'interno del comune in cui la persona fisica si trova;

Agriturismi

k) che fino alla cessazione del periodo di emergenza (fissato oggi per il 30 luglio 2020) dichiarato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, agli operatori agrituristici sia consentito lo svolgimento dell'attività di somministrazione di pasti e bevande in modalità con consegna a domicilio, nell'ambito della SCIA all'esercizio dell'attività agrituristica e con esclusione del computo di tale attività ai fini della determinazione del rapporto di connessione, in deroga alla legge provinciale sull'agriturismo, senza che sia necessario il compimento di ulteriori formalità e fermo il rispetto delle norme igienico-sanitarie e delle indicazioni per la consegna a domicilio disposte dal Dipartimento Salute e Politiche Sociali con nota prot. n. 191072 del 1° aprile 2020.

 

Il presidente Fugatti nell’ordinanza raccomanda anche:
 

  1. che in tutte le attività economiche siano attivate misure volte a favorire il controllo della temperatura corporea dei presenti, con obbligo di allontanamento di coloro che presentano una temperatura superiore a 37.5 gradi;
     
  2. che negli ambienti di lavoro ogni lavoratore dia quotidianamente comunicazione che né il lavoratore medesimo, né i propri conviventi hanno manifestato sintomi influenzali (tosse, febbre superiore a 37.5 gradi, congiuntivite, dolori muscolari nelle ultime 24 ore);
     
  3. che ogni lavoratore comunichi tempestivamente al medico competente e al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari il manifestarsi, in capo a sé o ad uno dei conviventi, di uno dei sintomi di cui al comma 2;
     
  4. che sia promossa l'individuazione negli ambienti di lavoro di una figura professionale disponibile, a seguito di formazione erogata dal Servizio UOPSAL, a divenire referente per le problematiche legate all'emergenza COVID-19;
     
  5. che da parte di tutti i cittadini sia rispettato con particolare scrupolo quanto prescritto dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del DPCM 10 aprile 2020, e che conseguentemente chiunque presenti sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (superiore ai 37.5 gradi) resti presso il proprio domicilio o abitazione, limitando ogni contatto anche in ambito familiare e ricorrendo per le proprie esigenze ai servizi prestati a livello territoriale (per esempio, #resta a casa passo io)


Restano impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nelle prossime ore Confcommercio Trentino comunicherà agli associati ulteriori approfondimenti sull'ordinanza odierna, compresa l'analisi delle implicazioni sulle attività a partire da domani e fino alla data del 3 maggio prossimo. Per qualsiasi informazione è possibile contattare gli uffici di Confcommercio Trentino che continuano a svolgere il proprio lavoro di supporto e assistenza alle imprese, negli orari consueti attraverso telefono, mail e videochiamate.

 

Scarica l'ordinanza del 13 aprile 2020