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Coronavirus: la nuova ordinanza provinciale n. 81

Nuove disposizioni per eventi, competizioni sportive, sagre, fiere

25/08/2021 da Ufficio stampa

Con ordinanza provinciale n. 81 del 20 agosto scorso sono previste ulteriori misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica, con particolare riferimento:

a) al protocollo d'intesa fra il Ministro della salute, il Commissario straordinario, Federfarma, Assofarm e Farmacie Unite sottoscritto il 5 agosto per l’effettuazione dei test antigenici nelle farmacie aderenti;

b) ulteriori precisazioni per l'organizzazione di eventi, spettacoli e attività, per gli impianti di risalita estivi, nonché per le mense aziendali e i locali adibiti al servizio di ristorazione per i propri dipendenti pubblici e privati. 

Disposizioni per l'effettuazione dei testi antigenici nelle farmacie

Le farmacie che aderiscono al Protocollo nazionale ai fini delle somministrazione dei test antigenici rapidi dovranno inviare una notifica di adesione al Protocollo sopracitato all’Azienda Sanitaria, che procederà alla loro abilitazione all’uso della piattaforma per l’inserimento degli esiti dei test.

La notifica di avvio dell’attività di esecuzione dei tamponi andrà inviata all’indirizzo abilitazioneesterni@apss.tn.it unitamente ai dati dei soggetti da abilitare alla piattaforma stessa.

Le farmacie già operanti in regime di libera professione sul territorio provinciale potranno continuare la loro attività e verranno considerate aderenti al nuovo protocollo.

VISUALIZZA L'ELENCO DELLE FARMACIE CHE ESEGUONO TAMPONI

Partecipazione del pubblico ad eventi/competizioni sportive e spettacoli in impianti e strutture al chiuso ed impianti e strutture all'aperto

Fermo restando l'obbligo di essere in possesso della certificazione verde Covid-19, viene confermata la capienza consentita non superiore al 50% di quella massima autorizzata.

Eventi o attività che si svolgono in luoghi ampi e non confinati

In base alla nuova ordinanza, non è necessario possedere la certificazione verde Covid-19 per gli eventi e le attività che si svolgono in luoghi all’aperto ampi e non confinati (si pensi ad eventi/attività organizzati in parchi, piazze o in ambienti montani o in altri ambienti naturali ecc. ecc.), ove è oggettivamente impossibile, in assenza di specifici e univoci varchi, presidiare e controllare l’accesso di tutti i possibili fruitori e a cui possono accedere anche soggetti per fini diversi da quello di assistere agli eventi o alle attività, che non sono quindi destinati ad un pubblico predefinito e contenuti in spazi dedicati in modo esclusivo all’evento/attività stessi. 

Per quanto concerne le modalità di svolgimento e di partecipazione ai predetti eventi/attività, si confermano le misure previste dal punto 3) dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 77 del 2 luglio 2021 e quindi:

- per la partecipazione del pubblico ad eventi/competizioni sportive e spettacoli di qualsiasi genere in luoghi all’aperto ma non all’interno di impianti e strutture dedicate (es. manifestazioni in ambiente montano o in altri ambienti naturali, in parchi ecc.), non è previsto un limite alla presenza degli spettatori a meno che, per la conformazione dei luoghi, risulti necessario prevedere un numero massimo di spettatori al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Per garantire il distanziamento di cui sopra, è necessario prevedere la presenza di un numero adeguato di addetti; nel rispetto di tale distanziamento è consentito assistere all’evento/competizione sportiva o allo spettacolo anche in piedi; non è altresì necessario prevedere la predisposizione di sedute fisiche vere e proprie e relativa preassegnazione dei posti. Resta nelle facoltà dell’organizzazione prevedere la prenotazione per la partecipazione a tali eventi/competizioni sportive e spettacoli, con eventuale mantenimento dell’elenco dei partecipanti per un periodo di 14 giorni.

Sagre e fiere

Rimane confermato invece l’obbligo di possedere una certificazione Covid-19 per accedere a sagre e fiere, laddove tali eventi si svolgano all’aperto in spazi privi di specifici e univoci varchi d’ingresso (si pensi a piazze e vie pubbliche), il soggetto organizzatore dell’evento si limita ad informare il pubblico, con apposita segnaletica, dell’esistenza dell’obbligo di possedere la certificazione verde Covid-19 per accedere alla fiera o sagra in questione. In caso di controlli a campione, la responsabilità personale è esclusivamente in capo a quei soggetti che fruiscono della sagra/fiera in assenza di certificazione Covid-19 e non sarà sanzionabile l’organizzatore dell’evento che abbia rispettato gli obblighi informativi.

Impianti di risalita per il turismo estivo

Viene confermata la portata massima del 50% della capienza; inoltre, per consentire una migliore e più sicura gestione degli afflussi e deflussi giornalieri delle persone che utilizzano gli impianti di risalita, viene modificato il calcolo del limite giornaliero di primi ingressi, fermo restando il mantenimento della portata massima di tali impianti al 50% della capienza. In particolare l’ordinanza stabilisce: 

“per gli altri utilizzi estivi degli impianti il limite giornaliero di primi ingressi è dato dalla portata degli impianti di arroccamento secondo il seguente schema: a. per la tipologia funiviaria bifune portata oraria massima desunta dai dati di collaudo moltiplicata per un fattore 4 in considerazione che per questa tipologia di impianto il limite teorico orario è particolarmente ridotto; b. per le altre tipologie di impianti portata oraria desunta dai dati di collaudo moltiplicata per un fattore 3 considerata la maggiore capacità oraria di questa tipologia di impianti”.

Mense aziendali e locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione ai dipendenti pubblici e privati

Relativamente alla possibilità di consumare al tavolo al chiuso, i lavoratori, pubblici o privati, possono accedere alla mensa aziendale o ai locali adibiti alla somministrazione di servizi di ristorazione per i dipendenti solamente laddove in possesso di certificazione verde Covid-19.

Le disposizioni della nuova ordinanza sono efficaci dal 20 agosto al 31 dicembre 2021, salvo ove indicati termini diversi e salvo eventuali modifiche/integrazioni successive, restando altresì impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19 qualora non in contrasto con la presente ovvero se non esplicitamente modificate o superate.

 

Documenti

L'ordinanza n. 81/2021 della Provincia Autonoma di Trento