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Provincia Autonoma di Trento

Covid-19: nuova ordinanza per chi rientra da Croazia, Grecia, Malta e Spagna

Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19

14/08/2020 da Ufficio stampa

Con ordinanza PAT/RFD327-13/08/2020-0496136 di data 13.8.2020, il Presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti, ritenuto che l’attuale situazione epidemiologica rende necessario mantenere le misure di prevenzione del contagio da Covid-19, ha prorogato:

  • sino al 7 settembre 2020, le precedenti disposizioni dettate con l'ordinanza del Presidente della Provincia di data 15 luglio 2020 prot. n. 411120/1, e già prorogate al 30 agosto 2020 con l'ordinanza del 31 luglio 2020 prot. n. 464741/1, relative all’obbligo di “Utilizzo della mascherina", al "Distanziamento interpersonale", nonché all'individuazione dei documenti/protocolli/linee guide di carattere organizzativo e sanitario per l'esercizio delle attività economiche, produttive, ricreative e sociali da rispettare a partire dalla data del 15 luglio 2020” (comunicate con newsletter di data 15.7.2020 e 1.8.2020);
  • sino al 7 settembre 2020, le precedenti disposizioni dettate con l'ordinanza del Presidente della Provincia di data 17 luglio 2020 prot. n. 422780/1/1, precedentemente prorogate al 30 agosto 2020 con l'ordinanza del 31 luglio 2020 prot. n. 464741/1, relativa alle nuove disposizioni in merito al “Servizio di Buffet”; agli “Impianti a fune”, ai “Luoghi di riparo in montagna” e “Ristorazione e pubblici esercizi”, (disposizioni che sono già state oggetto della newsletter di data 19.7.2020 e 31.7.2020).

Congressi e grandi eventi fieristici

Con l’ordinanza è stata altresì disposto che a decorrere dal giorno 1 settembre 2020 sono consentiti i congressi e i grandi eventi fieristici, previa adozione dello specifico protocollo validato dal Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (All. 1), e previa adozione di misure organizzative adeguate alle dimensioni e alle caratteristiche dei luoghi, tali da garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di un metro tra i frequentatori.

Al fine di garantire lo svolgimento dei predetti eventi  sono stati inoltre consentiti sia lo svolgimento delle attività strumentali alle predette aperture nonché, a partire dal giorno di entrata in vigore di questa ordinanza, le attività di preparazione delle manifestazioni fieristiche che non comportano accesso di spettatori.

 

Svolgimento nelle piscine dell’attività motoria non natatoria

Con la predetta ordinanza è stata inoltre disposta la modifica della scheda tecnica "Piscine" di cui alle Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome in data 9 luglio prot. n. 20/127/CR7ter-a/COV19. In particolare per le attività motorie non natatorie (a titolo esemplificativo acquagym, hydrobike, acquastep), è ora consentita la riduzione della distanza di sicurezza in piscina,  nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

durante le attività collettive, per le quali si raccomanda di preferire l'utilizzo delle piscine esterne, è necessario limitare il numero di partecipanti al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, con particolare attenzione alle attività che richiedono attività fisica più intensa; nel caso di utilizzo di ambienti interni, attendere almeno un'ora tra un'attività collettiva e quella seguente, arieggiando adeguatamente il locale;  si consente che, per le predette attività, la densità di affollamento in vasca sia calcolata con un indice di 4 mq (in luogo dei 7 mq attuali) di superficie di acqua a persona; il gestore è perciò tenuto, in ragione delle aree a disposizione, a calcolare e a gestire le entrate dei frequentatori dell'impianto

 

Nuove disposizioni per l’ingresso nel territorio provinciale

Da ultimo con la predetta ordinanza si è inteso disciplinare l’ingresso nel territorio provinciale da parte di persone provenienti da Croazia, Grecia, Malta o Spagna.

Più precisamento alle persone che intendono fare ingresso nel territorio della Provincia Autonoma di Trento e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o sono transitati negli stati sopra riportati si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:

  • obbligo di presentazione, al vettore all'atto di imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, dell'attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;

  • obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto, o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari;

In attesa di sottoporsi al test presso l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, le persone sono sottoposte all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora fino all'esito del test previsto (in caso di esito positivo scatta l'isolamento previsto dal DPCM 7 agosto 2020);

 

Per  l'effettuazione del tampone nella Provincia Autonoma di Trento le persone soggette agli obblighi di cui sopra devono compilare il modulo online disponibile al link  https://servizi.apss.tn.it/rientroestero/ e conseguentemente verranno contattati dall’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari per fissare l’appuntamento per il tampone.

 

Tutte le persone proveniente dagli stati sopra elencati, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio provinciale al Dipartimento Prevenzione dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari. In caso di insorgenza di sintomi Covid-19, resta fermo l'obbligo per chiunque di segnalare con tempestività tale situazione alla competente autorità sanitaria

 

Le disposizioni della presente ordinanza sono efficaci dalla data di adozione della medesima, salvo i diversi termini di cui ai punti precedenti, restando altresì impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19 qualora non in contrasto con la presente ovvero se non esplicitamente modificate o superate.

 

II mancato rispetto degli obblighi nascenti dalla presente ordinanza comporta l'applicazione

sanzionatoria di quanto previsto dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35.

 


LINK AL MODULO ONLINE PER LA RICHIESTA DEL TAMPONE

  https://servizi.apss.tn.it/rientroestero/