Il Ministro della Salute con l'ordinanza del 29 aprile 2021 ha prorogato di 15 giorni e, dunque, fino al 15 maggio prossimo le misure di contenimento (precedentemente adottate con Ordinanza 2 aprile e 16 aprile 2021) relative agli arrivi dai Paesi europei (elenco C - Allegato 20 Dpcm 2 marzo 2021) e da Paesi extra europei a basso rischio (elenco D - Allegato 20 Dpcm 2 marzo 2021) oltre a confermare il divieto di ingresso in Italia dal Brasile (elenco E) fatte salve le deroghe.
In sintesi, chi proviene da questi Paesi può entrare in Italia alla seguenti condizioni:
Con l’Ordinanza del 29 aprile, inoltre, il Ministero modifica ed estende agli ingressi anche dal Bangladesh e da qualsiasi punto di confine aereo, terrestre o marittimo, la disciplina di cui all'Ordinanza 25 aprile 2021 per gli spostamenti dall’India.
Pertanto, per tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti in India o Bangladesh, vale il divieto generale di ingresso e transito sul territorio nazionale.
Restano, adesso, consentiti, alle condizioni particolari di seguito indicate, soltanto gli ingressi e il traffico aereo di:
1) residenti in Italia da prima del 25 aprile 2021;
2) persone autorizzate dal Ministero della Salute per inderogabili motivi di necessità.
In tali circostanze, le persone oltre all’obbligo di dichiarazione al momento dell’ingresso, già previsto dalla disciplina, devono:
Non sono più consentiti gli ingressi brevi-entro le 120 ore-sul territorio nazionale, per motivi di lavoro, necessità o salute, in esenzione dall’obbligo di quarantena.
Per gli ingressi, previa autorizzazione del Ministero della salute, ovvero secondo protocolli sanitari validati, di funzionari e agenti dell’Unione Europea o di organizzazioni internazionali, di diplomatici, del personale militare, della polizia, del sistema informativo e dei vigili del fuoco, nello svolgimento dello rispettive funzioni, l’Ordinanza dispone:
Le disposizioni sopra esposte non trovano applicazione per gli equipaggi e il personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, fermi restando gli obblighi di compilazione del modulo di localizzazione digitale/dichiarazione all’ingresso, di sottoporsi a test molecolare o antigenico a mezzo di tampone, nel luogo e nel momento dell’arrivo in Italia, o entro le 48 ore successive, presso la ASL territorialmente competente e di rispetto dell’isolamento, dal momento dell’ingresso in Italia, fino al rientro in sede, nei luoghi loro indicati dall’Autorità sanitaria.