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Covid-19, prorogate misure di contenimento per gli arrivi da Paesi europei ed extra europei.

Il Ministro della Salute con l'ordinanza del 29 aprile 2021 ha prorogato di 15 giorni e, dunque, fino al 15 maggio prossimo le misure di contenimento relative agli arrivi dai Paesi europei e da Paesi extra europei a basso rischio

30/04/2021 da Ufficio stampa

Il Ministro della Salute con l'ordinanza del 29 aprile 2021 ha prorogato di 15 giorni e, dunque, fino al 15 maggio prossimo le misure di contenimento (precedentemente adottate con Ordinanza 2 aprile e 16 aprile 2021) relative agli arrivi dai Paesi europei (elenco C - Allegato 20 Dpcm 2 marzo 2021) e da Paesi extra europei a basso rischio (elenco D - Allegato 20 Dpcm 2 marzo 2021) oltre a confermare il divieto di ingresso in Italia dal Brasile (elenco E) fatte salve le deroghe.

In sintesi, chi proviene da questi Paesi può entrare in Italia alla seguenti condizioni:

  • sottoporsi a tampone molecolare o antigenico nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia (risultato negativo)
  • compilare un’autodichiarazione
  • sottoporsi a prescindere dall’esito del tampone molecolare o antigenico, alla sorveglianza sanitaria e a isolamento fiduciario per un periodo di 5 giorni (Paesi europei) o 10 giorni (Paesi extra europei)
  • sottoporsi al termine dell’isolamento a un ulteriore tampone molecolare o antigenico
  • comunicare al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio il proprio ingresso.

 

Previste regole più restrittive per gli ingressi dall’India, Bangladesh o Sri Lanka

Con l’Ordinanza del 29 aprile, inoltre, il Ministero modifica ed estende agli ingressi anche dal Bangladesh e da qualsiasi punto di confine aereo, terrestre o marittimo, la disciplina di cui all'Ordinanza 25 aprile 2021 per gli spostamenti dall’India.

Pertanto, per tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti in India o Bangladesh, vale il divieto generale di ingresso e transito sul territorio nazionale.

Restano, adesso, consentiti, alle condizioni particolari di seguito indicate, soltanto gli ingressi e il traffico aereo di:

1) residenti in Italia da prima del 25 aprile 2021;

2) persone autorizzate dal Ministero della Salute per inderogabili motivi di necessità.

In tali circostanze, le persone oltre all’obbligo di dichiarazione al momento dell’ingresso, già previsto dalla disciplina, devono:

  • presentare al vettore o a chi sia addetto ai controlli, la certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore precedenti, a test molecolare o antigenico a mezzo di tampone, risultato negativo;
  • sottoporsi al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, o entro le successive 48 ore presso la ASL competente, a ulteriore test molecolare o antigenico a mezzo di tampone. In caso di ingresso mediante volo proveniente dall’India il test deve essere obbligatoriamente fatto al momento dell’arrivo in aeroporto;
  • sottoporsi, a prescindere dall’esito del test, a un periodo di isolamento e di sorveglianza sanitaria di 10 giorni nei “Covid Hotel”, ovvero nei luoghi idonei, indicati dall’Autorità sanitaria;
  • sottoporsi, al termine del periodo di quarantena, a un ulteriore test molecolare o antigenico, a mezzo di tampone.

Non sono più consentiti gli ingressi brevi-entro le 120 ore-sul territorio nazionale, per motivi di lavoro, necessità o salute, in esenzione dall’obbligo di quarantena.

Per gli ingressi, previa autorizzazione del Ministero della salute, ovvero secondo protocolli sanitari validati, di funzionari e agenti dell’Unione Europea o di organizzazioni internazionali, di diplomatici, del personale militare, della polizia, del sistema informativo e dei vigili del fuoco, nello svolgimento dello rispettive funzioni, l’Ordinanza dispone:

  • Obbligo di dichiarazione/modulo di localizzazione all’ingresso, già previsto dalla disciplina;
  • Obbligo di presentazione al vettore o a chi sia deputato ai controlli della certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore precedenti, a test molecolare o antigenico a mezzo di tampone, con esito negativo;
  • Obbligo di sottoporsi a ulteriore test, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, o entro le 48 ore successive, presso ASL competente.
  • Obbligo di sottoporsi a un periodo di isolamento di 10 giorni presso un “Covid Hotel” ovvero nei luoghi idonei indicati dall’Autorità sanitaria;
  • Obbligo di sottoporsi a ulteriore test, al termine del periodo di quarantena.

Le disposizioni sopra esposte non trovano applicazione per gli equipaggi e il personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, fermi restando gli obblighi di compilazione del modulo di localizzazione digitale/dichiarazione all’ingresso, di sottoporsi a test molecolare o antigenico a mezzo di tampone, nel luogo e nel momento dell’arrivo in Italia, o entro le 48 ore successive, presso la ASL territorialmente competente e di rispetto dell’isolamento, dal momento dell’ingresso in Italia, fino al rientro in sede, nei luoghi loro indicati dall’Autorità sanitaria.

 

SCARICA ORDINANZA 29 APRILE 2021