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Covid19: il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020

29/04/2020 da Ufficio stampa

Le disposizioni del nuovo DPCM producono effetto dal 4 maggio 2020, sostituendo il DPCM 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, ad eccezione di alcune disposizioni che si applicano già dal 27 aprile cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020.

In particolare, viene previsto che le imprese che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.

In base al nuovo DPCM continuano ad applicarsi le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni/Province Autonome relativamente a specifiche aree del proprio territorio.

Di seguito una sintesi delle misure di maggior interesse nonché i documenti allegati da scaricare, ai quali fare riferimento per le ulteriori indicazioni da seguire.

Articolo 1 - Misure urgenti di contenimento contagio sull’intero territorio nazionale

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 si applicano, sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure:

a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento ed il distanziamento e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze  lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

b) i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; ne consegue la possibilità per il datore di lavoro di sottoporre a controllo della temperatura corporea il personale prima dell’accesso al luogo di lavoro e, nel caso si riscontri la sintomatologia indicata, di non consentire l’accesso (rif. Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020) (allegato 6);

c) è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;

e) (...);

f) (...);

g) (...);

h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, con presenza di pubblico, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato, quali, a titolo di esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; (…). Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone (…);

j) sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;

k) (...);

l) sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattichecomunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

m), n), o), p) (...)

q) sono sospese le procedure concorsuali private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza;

r) (...)

s) è differita a data successiva al 17 maggio ogni attività convegnistica e congressuale;

t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

u) restano sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

v) (...); w) (...); x) (...); y) (...)

z) sono sospese le attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1) sia nell’ambito degli esercizi di vicinato sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve in ogni caso essere garantito il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

aa) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività confezionamento che di trasporto, alla quale si aggiunge la ristorazione con asporto, fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

bb) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

cc) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2;

dd) gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5;

ee) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonchè l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

ff) (...);

gg) per i datori di lavoro anche privati viene ribadita la possibilità di ricorrere alla modalità di “lavoro agile” per ogni rapporto di lavoro subordinato;

hh) fermo restando quanto sopra e quanto previsto al successivo art. 2, comma 2, viene raccomandato ai datori di lavoro anche privati di promuovere la fruizione di congedo ordinario e di ferie. In merito a quest’ultime, si ricorda che è stato chiarito che eventuali giacenze nelle spettanze individuali, unitamente a quelle di permessi riconosciuti dalla contrattazione collettiva, non sono preclusive all’attivazione degli ammortizzatori sociali previsti per le imprese;

ii) gli stessi principi di cui alle lett. gg) ed hh) vengono ribaditi per le attività professionali. Quindi che sia attuato il più possibile il “lavoro agile” per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio od in modalità a distanza; che siano incentivate ferie, congedi retribuiti per i dipendenti nonché altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva (es. permessi retribuiti); che siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza prevista, l’adozione di strumenti di protezione individuale; che siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche a tal fine utilizzando forme di ammortizzatori sociali;

Articolo 2 - Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali

Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3 che consente adesso, per quanto di più diretto interesse:

  • il commercio all’ingrosso e al dettaglio (concessionarie incluse) e riparazione di autoveicoli e motoveicoli(divisione 45);
  • il commercio all’ingrosso (divisione 46);
  • attività immobiliari (divisione 68) in cui rientrano anche le agenzie immobiliari e l’amministrazione dei condomini;
  • vigilanza e investigazioni (divisione 80);
  • le attività di cura e manutenzione del paesaggio (gruppo 81.3) senza esclusione delle attività di realizzazione;
  • attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese (divisione 82) comprese le fotocopisterie, call center, recupero crediti, informazioni commerciali, imballaggio per conti terzi, agenzie di pratiche auto;
  • riparazione di computer e di beni per uso personale  e per la casa (divisione 95).

L’elenco dei codici ATECO dell’allegato 3 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.

Le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1 per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l’istruzione.

E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.

Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 6, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, degli altri Protocolli (allegato 7 per i cantieri; Allegato 8 per il settore trasporto e logistica ).

Attenzione: la mancata attuazione dei protocolli, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Le imprese, le cui attività dovessero essere sospese per effetto delle modifiche di cui all’allegato 3, ovvero per qualunque altra causa, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall’adozione del decreto di modifica o comunque dal provvedimento che determina la sospensione.

Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. È consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

Articolo 3 - Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale

Sull’intero territorio nazionale si applicano, tra le altre, le seguenti misure:

  • i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 4 anche presso gli esercizi commerciali;
  • è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;
  • nelle pubbliche amministrazioni e in tutti i locali aperti al pubblico sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e dei visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani.

Ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale devono usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e, comunque, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento del distanziamento fisico.

Non sono soggetti a tale obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

L’articolo 3 chiarisce che potranno in ogni caso essere utilizzate, in alternativa alle mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

Specifica infine che l’utilizzo corretto delle mascherine di comunità va ad aggiungersi alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Il nuovo DPCM inoltre prevede una specifica disciplina relativa ai motivi e alle modalità per l’ingresso in Italia e le conseguenti misure sanitarie (art. 4), nonché i transiti e soggiorni di breve durata (art. 5). Viene confermata la sospensione dei servizi di crociera da parte delle navi battenti bandiera italiana e il divieto di approdo nei porti italiani da parte delle navi da crociera estere (Art. 6). Si prescrivono disposizioni e misure anti contagio per il trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario ed aereo (art. 7).

 

Esecuzione e monitoraggio delle misure

Il Prefetto territorialmente competente (Commissario del Governo nella Provincia di Trento) assicura l’esecuzione delle misure del presente decreto e monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti, avvalendosi delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle Forze armate dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.

 


Allegato 1 – Commercio al dettaglio
 

Allegato 2 – Servizi alla persona
 

Allegato 3 – Elenco Codici Ateco
 

Allegato 4 – Misure igienico sanitarie
 

Allegato 5 – Misure per gli esercizi commerciali
 

Allegato 6 – Protocollo condiviso contrasto e contenimento diffusione virus Covid19 negli ambienti di lavoro