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Decreti Ristori e Ristori bis: le principali disposizioni in materia di lavoro

13/11/2020 da Ufficio stampa

DECRETO RISTORI

Ammortizzatori sociali

Ai datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 è riconosciuta la possibilità di presentare una nuova domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga per una durata massima di sei settimane.

Le sei settimane devono collocarsi nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

A questo intervento possono accedere:

  • le imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di cassa integrazione;
  • le imprese soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche (come da Dpcm del 24 ottobre 2020).

È prevista un’aliquota contributiva addizionale per i datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle sei settimane:

  • pari al 9% per le imprese che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20% 
  • pari al 18% per le imprese che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Non è dovuta nessuna aliquota, invece, per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20% o hanno avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 o appartengono ai settori interessati dal Dpcm del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o la limitazione delle attività economiche.

Proroga blocco dei licenziamenti

Resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo fino al 31 gennaio 2021.

Esonero contributivo per le imprese che non ricorrono alla cassa integrazione

Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono ulteriori trattamenti di cassa integrazione è riconosciuto:

  • l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali 
  • per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, 
  • nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020.

Per i datori appartenenti ai settori interessati dal Dpcm del 24 ottobre 2020 sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.

Indennità lavoratori stagionali

Viene riconosciuta un’indennità di 1.000 euro ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo tra il 1 gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020, e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI.

La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali.

Indennità lavoratori settore Turismo

Viene riconosciuta un’indennità di 1.000 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore Turismo e degli stabilimenti termali che siano stati titolari nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore turistico di durata complessiva pari ad a meno 30 giorni o che siano stati titolari nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore.

Indennità per i liberi professionisti

È riconosciuta un’indennità pari a 1.000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro (per le figure individuate dal Decreto).

Indennità lavoratori dello spettacolo

Ai lavoratori dello spettacolo è riconosciuta un’indennità, pari a 1.000 euro, purchè abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 cui deriva un reddito non superiore a 50.000 Euro o almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

Indennità lavoratori sportivi

È erogata per il mese di novembre 2020 un’indennità pari a 800 Euro in favore dei lavoratori sportivi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

 

DECRETO RISTORI BIS

A seguito della suddivisione del territorio nazionale in tre diverse aree, a seconda del grado di rischio di contagio, con il Decreto “Ristori” bis sono state approvate ulteriori misure a sostegno di lavoratori, imprese e famiglie.

Cassa integrazione

Il decreto prevede la proroga al 15 novembre 2020 del termine di presentazione della cassa integrazione, anziché al 31 ottobre 2020 come previsto dal precedente Decreto.

Viene inoltre precisato che i trattamenti di integrazione salariale – cassa integrazione ordinaria – assegno ordinario e cassa integrazione in deroga con causale Covid 19 - previsti dal Decreto “Ristori” vengono riconosciuti anche ai lavoratori in forza al 9 novembre 2020 (data di entrata di entrata in vigore del Decreto “Ristori” bis).

Smartworking e congedo straordinario per genitori

Limitatamente alle “zone rosse” già individuate o che verranno individuate successivamente vengono introdotte ulteriori misure relativamente allo smartworking ed al congedo straordinario retribuito al 50%.

In particolare nelle “zone rosse” in cui viene sospesa la didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, viene riconosciuta la possibilità ad entrambe i genitori di fruire alternativamente della modalità di lavoro agile, laddove compatibile con la mansione svolta, per l’intero periodo di sospensione.

In alternativa allo smartworking, laddove la mansione dei genitori non sia compatibile, i genitori potranno fruire alternativamente, per l’intero periodo di chiusura delle suddette scuole, del congedo straordinario per cui viene riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione percepita dal dipendente e coperta da contribuzione figurativa.

Tale beneficio viene riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità grave accertata dalla vigente normativa , iscritti a scuole di ogni ordine e grado oppure ospitati in centri diurni assistenziali per i quali è stata disposta la chiusura.

Bonus baby sitter

Con decorrenza 9 novembre 2020 e limitatamente alle “zone rosse” i genitori di alunni iscritti a scuole secondarie superiori di primo grado per le quali è stata sospesa la didattica in presenza, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per la fruizione di servizi di baby sitting per un importo complessivo massimo di 1.000 euro, utilizzabili esclusivamente nel periodo di sospensione della didattica in presenza.

Il bonus è riconosciuto alternativamente ad entrambe i genitori che hanno preclusa la possibilità di lavorare in smartworking e a condizione che nel nucleo familiare l’altro genitore non percepisca sostegno al reddito o sia disoccupato.

Sospensione dei versamenti contributivi

La sospensione dei versamenti contributivi , esclusi i versamenti per l’assicurazione obbligatoria INAIL, dovuti nel mese di novembre dai datori di lavoro individuati nel precedente Decreto “Ristori”, viene estesa anche ai datori di lavoro individuati nell’allegato 1 del “Decreto Ristori bis”.

Informazioni

Ufficio relazioni sindacali e lavoro, Giannina Montaruli (tel. 0461/880349)