Il Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021- “Sostegni”, prevede nuovi interventi in materia di lavoro finalizzati a fronteggiare il perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid 19.
Le principali misure in materia di Lavoro
Cassaintegrazione Covid 19 – proroga
Le aziende che hanno necessità di sospendere o ridurre l’attività lavorativa potranno nuovamente richiedere la Cassa integrazione con causale “Emergenza Covid 19” senza l’applicazione del contributo addizionale.
Viene prevista la possibilità di richiedere ulteriori interventi di sostegno al reddito a seconda della tipologia di ammortizzatore sociale spettante:
Le richieste devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Blocco dei licenziamenti
Viene inoltre prorogato il blocco dei licenziamenti fino al
Restano confermate le deroghe previste dalla Legge di Bilancio 2021.
Indennità per Lavoratori Stagionali – Atipici – Spettacolo
Per i mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2021 viene previsto una nuova indennità pari a 2400 euro, per le seguenti tipologie di lavoratori:
L’indennità deve essere presentata all’INPS entro il 30 aprile e viene riconosciuta nel rispetto di specifiche condizioni e con determinati requisiti.
Lavoro a termine
Il Decreto prevede per tutto l’anno 2021 la deroga relativa alle causali dei contratti a tempo determinato.
Il datore di lavoro potrà rinnovare e prorogare i contratti a termine, per un periodo massimo di 12 mesi per una sola volta, senza indicare le causali come previsto dal D.L. n.81/2015, nel rispetto del limite massimo di 24 mesi.
NASPI
Per tutto il 2021 si potrà ottenere l’indennità di disoccupazione (NASPI) anche in assenza del requisito che prevede di aver lavorato almeno 30 giorni negli ultimi dodici mesi.
Misure a sostegno dei lavoratori fragili
Viene prorogata al 30 giugno 2021 l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio dei lavoratori fragili al ricovero ospedaliero laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile.
Viene inoltre precisato che i predetti periodi di assenza non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell’erogazione delle somme corrisposte dall’INPS a titolo di indennità di accompagnamento.
Prorogata, altresì, la possibilità, per i lavoratori fragili, di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile fino al 30 giugno 2021, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Le predette disposizioni trovano applicazione anche per il periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di non creare un vuoto normativo in considerazione del fatto che l’articolo 1, comma 481, della legge n.178/2020 (Legge di Bilancio 2021), ha esteso la disciplina normativa di tutela dei lavoratori fragili al periodo che va dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021.
Informazioni
Ufficio relazioni sindacali e lavoro
Giannina Montaruli (tel. 0461/880349 - Giannina.montaruli@unione.tn.it)