Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario, Cassa integrazione in Deroga – Causale COVID 19
Il Decreto Rilancio prevede la possibilità di estendere il periodo di ammortizzatore sociale richiesto in base a quanto previsto dal Decreto Cura Italia, convertito nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020, con causale “emergenza Covid 19”.
Beneficiari:
- lavoratori dipendenti al 25 marzo 2020 (in precedenza 23 febbraio poi 17 marzo)
Estensione del periodo di 5 settimane e ulteriori 4:
Modifica della procedura per la cassa integrazione in deroga
Il Decreto Rilancio prevede che i periodi successivi alle prime nove settimane vengano richiesti dal datore di lavoro direttamente all’INPS, evitando di dover espletare le procedure precedentemente previste a carico delle Regioni. Tale procedura non riguarda le Province Autonome di Trento e Bolzano, per le quali resta in vigore la stessa procedura che prevede l’inoltro della domanda alla Provincia di competenza ed al pagamento provvederà il relativo Fondo di Solidarietà territoriale.
Misure di semplificazione in materia di ammortizzatori sociali
Al fine di favorire la celere disponibilità di reddito da parte dei lavoratori in caso di ricorso agli ammortizzatori sociali, i datori di lavoro che non anticipano i relativi trattamenti, possono fare richiesta di pagamento diretto della prestazione, trasmettendo la relativa domanda entro il 15 del mese di inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Le Amministrazioni competenti autorizzano queste domande entro il giorno 5 del mese successivo. A seguito dell’autorizzazione, entro il giorno 15 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, i datori di lavoro comunicano all’Inps i dati necessari per il pagamento delle prestazioni e l’Inps dispone il pagamento delle prestazioni entro la fine del mese stesso a condizione che i dati necessari per il pagamento siano stati resi in forma completa e corretta.
Proroga periodo di limitazione dei licenziamenti
Il periodo di sospensione dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo viene prorogato: da 60 giorni passa a 5 mesi, fino al 17 agosto 2020:
Congedo parentale Straordinario
Per il periodo compreso tra il 5 marzo e il 31 luglio, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo della durata massima di 30 giorni complessivi (includono i 15 giorni già previsti dal Decreto Cura Italia) fruibili continuativamente o in modo frazionato, per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione.
In aggiunta a quanto sopra indicato, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per l’intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Bonus “Baby sitting”
Aumenta il limite massimo complessivo per l’acquisto dei servizi di baby sitting (da 600 euro a 1200 euro) e tale bonus, in alternativa può essere utilizzato direttamente dal richiedente per l’iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
La fruizione di detto bonus è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido e del congedo parentale.
Per i dipendenti dei settori sanitario, sicurezza, difesa e soccorso pubblico il bonus è di 2000 euro.
Permessi legge 104/1992
Vengono previste ulteriori 12 giornate fruibili nel mese di maggio e giugno 2020, che si aggiungono ai tre giorni mensili già previsti dalla legge 104/92.
Lavoro agile (smartworking)
I lavoratori dipendenti di aziende del settore privato private con almeno un figlio minore di 14 anni, hanno diritto al lavoro agile fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19, con le procedure semplificate già previste per lo stato di emergenza COVID 19, purchè la loro prestazione sia compatibile e a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore.
Viene consentito l’utilizzo di strumentazioni informatiche/tecnologiche personali se non vengono forniti dal datore di lavoro.
Indennità di sostegno al reddito
Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità di 600 euro, è erogata automaticamente la medesima indennità (senza presentare nuova domanda) anche per il mese di aprile 2020:
Viene riconosciuta un’indennità di 1000 euro nel mese di maggio:
Ai lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di 600 euro, è riconosciuta per il mese di aprile un’indennità pari a 500 euro.
Ai lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo dei Lavoratori dello Spettacolo è riconosciuta un’indennità di 600 euro, previa apposita domanda, per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020 La stessa indennità verrà riconosciuta anche ai lavoratori iscritti FPLS con almeno 7 versamenti contributivi giornalieri nel 2019, con un reddito non superiore a 35.000 euro. L’indennità verrà erogata a condizione che non siano titolari di altro contratto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio.
Inoltre l’indennità pari a 600 euro viene altresì riconosciuta, previa presentazione di apposita domanda, sia per il mese di aprile che per il mese di maggio 2020 a determinate categorie di lavoratori :
Indennità a favore dei lavoratori domestici
Ai lavoratori domestici che non siano conviventi con il datore di lavoro, che alla data del 23 febbraio 2020 abbiano uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta una indennità di 500 euro sia per il mese di aprile che per il mese di maggio 2020
L’indennità per lavoratori domestici non è cumulabile con altre indennità riconosciute per Covid 19 e non spetta ai percettori del reddito di emergenza (REM) o ai percettori del reddito di cittadinanza a determinate condizioni, ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.
Tutte le indennità sopra descritte non concorrono alla formazione del reddito.
Disposizioni in materia di NASPI e DIS COLL
Nel decreto rilancio sono riconosciuti ulteriori due mesi per Naspi (Nuova Assicurazione per l’Impiego) e Dis-Coll (Indennità di disoccupazione co.co.co.) scadute tra il primo febbraio e il 30 aprile 2020. Si prevede altresì che i percettori di ammortizzatori sociali a sostegno del reddito potranno essere impiegati nel settore agricolo per un massimo di 60 giorni. Tale misura è incompatibile con altre indennità.
Contratti a termine
Il nuovo decreto prevede la possibilità fino al 30 agosto 2020 di rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinati a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle causali previste dal Decreto Dignità.