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Decreto Legge 19 maggio 2020, n.34

«DECRETO RILANCIO»

I principali interventi in materia di lavoro

22/05/2020 da Ufficio stampa

Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario, Cassa integrazione in Deroga – Causale COVID 19 

Il Decreto Rilancio prevede la possibilità di estendere il periodo di ammortizzatore sociale richiesto in base a quanto previsto dal Decreto Cura Italia, convertito nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020, con causale “emergenza Covid 19”.

Beneficiari:

- lavoratori dipendenti al 25 marzo 2020 (in precedenza 23 febbraio poi 17 marzo)

Estensione del periodo di 5 settimane e ulteriori 4:

  • Per i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa vengono previste ulteriori 5 settimane di cassa integrazione ordinaria/assegno ordinario/cassaintegrazione in deroga fino al 31 agosto 2020, esclusivamente concedibili ad esaurimento delle 9 settimane previste nel Decreto Cura Italia;
  • Dal 1 settembre al 31 ottobre 2020 è previsto un ulteriore periodo di ammortizzatore sociale fino ad un massimo di ulteriori 4 settimane;
  • Esclusivamente per i datori di lavoro appartenenti ai settori turismo, fiere/congressi, parchi divertimento, spettacolo dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette 4 settimane anche per periodi antecedenti il 1 settembre 2020;
  • Viene introdotto l’obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto con le Organizzazioni sindacali, che si dovranno svolgere, anche in via telematica, entro tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva;
  • Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020 è fissato entro il 31 maggio 2020;
  • I lavoratori beneficiari del sostegno al reddito previsto da queste specifiche norme dovranno risultare alle dipendenze dirette dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 25 marzo 2020;
  • Ai beneficiari dell’ assegno ordinario spetta anche l’assegno per il nucleo familiare

 

 Modifica della procedura per la cassa integrazione in deroga

Il Decreto Rilancio prevede che i periodi successivi alle prime nove settimane vengano richiesti dal datore di lavoro direttamente all’INPS, evitando di dover espletare le procedure precedentemente previste a carico delle Regioni. Tale procedura non riguarda le Province Autonome di Trento e Bolzano, per le quali resta in vigore la stessa procedura che prevede l’inoltro della domanda alla Provincia di competenza ed al pagamento provvederà il relativo Fondo di Solidarietà territoriale.

 

Misure di semplificazione in materia di ammortizzatori sociali

Al fine di favorire la celere disponibilità di reddito da parte dei lavoratori in caso di ricorso agli ammortizzatori sociali, i datori di lavoro che non anticipano i relativi trattamenti, possono fare richiesta di pagamento diretto della prestazione, trasmettendo la relativa domanda entro il 15 del mese di inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Le Amministrazioni competenti autorizzano queste domande entro il giorno 5 del mese successivo. A seguito dell’autorizzazione, entro il giorno 15 di ogni mensilità successiva a quella in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, i datori di lavoro comunicano all’Inps i dati necessari per il pagamento delle prestazioni e l’Inps dispone il pagamento delle prestazioni entro la fine del mese stesso a condizione che i dati necessari per il pagamento siano stati resi in forma completa e corretta.

 

Proroga periodo di  limitazione dei licenziamenti

Il periodo di sospensione dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo viene prorogato: da 60 giorni passa a 5 mesi, fino al 17 agosto 2020:

  • Resta precluso l’avvio di procedure di licenziamento collettivo e sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente al 23 febbraio 2020;
  • Restano preclusi i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e sono sospese le procedure in corso;
  • Viene concessa la possibilità al datore di lavoro, che nel periodo dal 23 febbraio al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo di revocare in ogni tempo il recesso purchè contestualmente presenti richiesta del trattamento di integrazione salariale  decorrente dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento.

 

Congedo parentale Straordinario

Per il periodo compreso tra il 5 marzo e il 31 luglio, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni, di uno specifico congedo della durata massima di 30 giorni complessivi (includono i 15 giorni già previsti dal Decreto Cura Italia) fruibili continuativamente o in modo frazionato,  per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione.

In aggiunta a quanto sopra indicato, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore, hanno diritto di astenersi dal lavoro per l’intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Bonus “Baby sitting”

Aumenta il limite massimo complessivo per l’acquisto dei servizi di baby sitting (da 600 euro a 1200 euro) e tale bonus, in alternativa può essere utilizzato direttamente dal richiedente per l’iscrizione ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

La fruizione di detto bonus è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido e del congedo parentale.

Per i dipendenti dei settori sanitario, sicurezza, difesa e soccorso pubblico il bonus è di 2000 euro.

 

Permessi legge 104/1992

Vengono previste ulteriori 12 giornate fruibili nel mese di maggio e giugno 2020, che si aggiungono ai tre giorni mensili già previsti dalla legge 104/92.

 

Lavoro agile (smartworking)

I lavoratori dipendenti di aziende del settore privato private con almeno un figlio minore di 14 anni, hanno diritto al lavoro agile fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19, con le procedure semplificate già previste per lo stato di emergenza COVID 19, purchè la loro prestazione sia compatibile e a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore.

Viene consentito l’utilizzo di strumentazioni informatiche/tecnologiche personali se non vengono forniti dal datore di lavoro.

Indennità di sostegno al reddito

Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità di 600 euro, è erogata automaticamente la medesima indennità (senza presentare nuova domanda) anche per il mese di aprile 2020:

  • Ai liberi professionisti e ai collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.)
  • Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione Obbligatoria (AGO)
  • Ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (compresi i lavoratori in somministrazione con determinati requisiti)

Viene riconosciuta un’indennità di 1000 euro nel mese di maggio:

  • ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite con riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto allo stesso bimestre dell’anno 2019;
  • ai lavoratori co.co.co. che abbiano cessato il rapporto di lavoro entro l’entrata in vigore del nuovo decreto.

Ai lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità di 600 euro, è riconosciuta per il mese di aprile un’indennità pari a 500 euro.

Ai lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo dei Lavoratori dello Spettacolo è riconosciuta un’indennità di 600 euro, previa apposita domanda,  per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020 La stessa indennità verrà riconosciuta anche ai lavoratori iscritti FPLS con almeno 7 versamenti contributivi giornalieri nel 2019, con un reddito non superiore a 35.000 euro. L’indennità verrà erogata a condizione che non siano titolari di altro contratto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio.

Inoltre l’indennità pari a 600 euro viene altresì riconosciuta, previa presentazione di apposita domanda, sia per il mese di aprile che per il mese di maggio 2020 a determinate categorie di lavoratori :

  • Lavoratori stagionali rientranti in settori diversi dal turismo e stabilimenti balneari che hanno cessato  involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1 gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano lavorato almeno per trenta giornate nello stesso periodo;
  • Lavoratori autonomi non titolari di partita IVA e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria con determinati requisiti;
  • Lavoratori intermittenti che  tra il 1 gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 abbiano svolto almeno trenta giornate lavorative;
  • Incaricati alle vendite a domicilio in presenza di determinati requisiti
  • Lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione, l’indennità è riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.a.

 

Indennità a favore dei lavoratori domestici

Ai lavoratori domestici che non siano conviventi con il datore di lavoro, che alla data del 23 febbraio 2020 abbiano uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta una indennità di 500 euro sia per il mese di aprile che per il mese di maggio 2020

L’indennità per lavoratori domestici non è cumulabile con altre indennità riconosciute per Covid 19 e non spetta ai percettori del reddito di emergenza (REM) o ai percettori del reddito di cittadinanza a determinate condizioni, ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico. 

 

Tutte le indennità sopra descritte non concorrono alla formazione del reddito.

 

Disposizioni in materia di NASPI e DIS COLL

Nel decreto rilancio sono riconosciuti ulteriori due mesi per Naspi (Nuova Assicurazione per l’Impiego) e Dis-Coll (Indennità di disoccupazione co.co.co.) scadute tra il primo febbraio e il 30 aprile 2020. Si prevede altresì che i percettori di ammortizzatori sociali a sostegno del reddito potranno essere impiegati nel settore agricolo per un massimo di 60 giorni. Tale misura è incompatibile con altre indennità.

 

Contratti a termine

Il nuovo decreto prevede la possibilità fino al 30 agosto 2020 di rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinati a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle causali previste dal Decreto Dignità.