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Decreto Rilancio: confermati gli interventi in materia di lavoro

Il Senato ha votato la conversione in legge del provvedimento che contiene misure per imprese e lavoratori

20/07/2020 da Ufficio stampa

Nella seduta di giovedì 16 luglio il Senato ha approvato la legge di conversione, con modifiche, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ecco i principali interventi in materia di lavoro.

 

Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario, Cassa integrazione in Deroga – Causale COVID 19

I datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza CO VID-19” per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020, per  una durata massima di diciotto settimane.

La conversione in legge prevede infatti che i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata di quattordici settimane, possono usufruire di ulteriori quattro settimane di erogazione dei trattamenti salariali anche per periodi decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020, indipendentemente dal settore di appartenenza.

Congedo parentale straordinario

Il congedo parentale COVID-19 viene esteso fino al 31 agosto 2020.

Per l’anno 2020, a decorrere dal 5 marzo e fino al 31 agosto, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 30 giorni, ciascun genitore lavoratore dipendente del settore privato ha diritto a fruire per i figli di età non superiore ai 12 anni di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un’indennità pari al 50 % della retribuzione.

Tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa e possono essere utilizzati in maniera alternata da entrambi i genitori.

Permane la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di 16 anni, di astenersi dal lavoro per l’intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro (a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore).

Bonus Baby sitting

Resta invariato, ovvero 1.200 Euro, il limite massimo complessivo per l’acquisto dei servizi di baby sitting o per l’iscrizione dei bambini ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

La fruizione del bonus è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido e del congedo parentale.Per i dipendenti dei settori sanitario, sicurezza, difesa e soccorso pubblico il bonus è di 2000 euro.

Permessi legge 104/1992

Si conferma la possibilità di poter usufruire di ulteriori 12 giornate nel mese di maggio e giugno 2020, in aggiunta ai tre giorni mensili già previsti dalla legge 104/92.

Cumulabilità delle indennità con assegno di invalidità

Viene confermata la cumulabilità delle misure di sostegno al reddito legate all'emergenza pandemica con l'assegno ordinario di invalidità

Periodo di  limitazione dei licenziamenti

Si conferma il periodo di sospensione dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo fino al 17 agosto 2020. Il legislatore prevede la possibilità per il datore di lavoro, che nel periodo dal 23 febbraio al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, di revocare in ogni tempo il recesso purchè contestualmente presenti richiesta del trattamento di integrazione salariale decorrente dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento.

Indennità di sostegno al reddito

Sono confermate le indennità straordinarie di sostegno al reddito per i mesi di aprile e maggio previste dal Decreto Legge. 

Lavoro agile (Smart Working)

I lavoratori dipendenti di aziende del settore privato private con almeno un figlio minore di 14 anni, hanno diritto al lavoro agile fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID 19, con le procedure semplificate già previste per lo stato di emergenza COVID 19, purchè la loro prestazione sia compatibile e a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore.

Si riconosce inoltre fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile  anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa 

Disposizioni in materia di NASPI E DIS- COLL

Confermati ulteriori due mesi per Naspi (Nuova Assicurazione per l’Impiego) e Dis-Coll(Indennità di disoccupazione co.co.co.) scadute tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2020. L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria. Misura non compatibile con altre indennità.

Contratti a termine e contratti di apprendistato

Si conferma la possibilità di rinnovare o prorogare fino al 30 agosto 2020 i contratti di lavoro subordinati a tempo determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020, anche in assenza delle causali previste dal Decreto Dignità.

Inoltre, viene introdotta una novità: il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti (Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e Apprendistato di alta formazione e di ricerca) e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, è prorogato di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Presumibilmente, da notizie apparse sui giornali, verrà emanato un nuovo decreto in Agosto in tema di ammortizzatori sociali e blocco dei licenziamenti.