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Lavoro

DECRETO “RISTORI”: Le principali disposizioni in materia di lavoro

Ammortizzatori sociali, proroga del blocco dei licenziamenti, esonero contributivo e indennità: tutte le novità

02/11/2020 da Ufficio stampa
 

A seguito delle nuove misure restrittive contenute nel Dpcm dello scorso 24 ottobre, è stato emanato un nuovo Decreto Legge, cosiddetto “Decreto Ristori”, volto a tutelare imprese e lavoratori penalizzati dalle ultime limitazioni.

Di seguito le principali disposizioni in materia di lavoro.

 

Ammortizzatori Sociali

Ai datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza

epidemiologica da COVID-19 è riconosciuta la possibilità di presentare una nuova domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga per una durata massima di sei settimane.

Le sei settimane devono collocarsi nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

A questo intervento possono accedere:

  • le imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di cassa integrazione;
  • le imprese soggette a chiusura o limitazione delle attività economiche (come da DPCM del 24 ottobre 2020).

 

È prevista un’aliquota contributiva addizionale per i datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle sei settimane:

  • pari al 9% per le imprese che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%
  • pari al 18% per le imprese che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

 

Non è dovuta nessuna aliquota, invece, per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato pari o superiore al 20% o hanno avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019 o appartengono ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o la limitazione delle attività economiche.

 

Proroga del blocco dei licenziamenti

Resta precluso l’avvio delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo fino al 31 gennaio 2021.

 

Esonero contributivo per le imprese che non ricorrono alla cassa integrazione

Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono ulteriori trattamenti di cassa integrazione  è riconosciuto:

  • l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali
  • per un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021,
  • nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020.

Per i datori appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020 sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020.

 

Indennità

 

Indennità lavoratori stagionali

Viene riconosciuta un’indennità di 1.000 euro ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo tra il 1 gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020, e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI.

La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici

operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali.

 

Indennità lavoratori settore Turismo

Viene riconosciuta un’indennità di 1.000 euro ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore Turismo e degli stabilimenti termali che siano stati titolari  nel periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 29 ottobre 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore turistico di durata complessiva pari ad almeno 30 giorni o che siano stati titolari nell’anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore.

 

Indennità per i liberi professionisti

È riconosciuta un’indennità pari a 1.000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro (per le figure individuate dal Decreto).

 

Indennità lavoratori dello spettacolo

Ai lavoratori dello spettacolo è riconosciuta un’indennità, pari a 1.000 Euro, purchè abbiano almeno 30 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 cui deriva un reddito non superiore a 50.000 Euro o almeno 7 contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 Euro.

 

Indennità lavoratori sportivi

È erogata per il mese di novembre 2020 un’indennità pari a 800 Euro in favore dei lavoratori sportivi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.