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Emergenza Coronavirus: modifica alla disciplina degli ingressi in Italia dall’Estero

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l’ordinanza che ha dettato nuove regole in tema di obblighi di test a mezzo di tampone, durata dell’isolamento fiduciario nonché spostamenti da Brasile e Tirolo

23/04/2021 da Ufficio stampa

Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.92 del 17 aprile u.s., la circolare del Ministro della Salute del 16 aprile 2021, che ha modificato, fino al prossimo 30 aprile, alcuni aspetti della disciplina degli spostamenti in ingresso in Italia dai Paesi esteri.

In particolare, l’ordinanza, fermi restando le limitazioni e i divieti previsti dall’art. 49 del DPCM del 2 marzo u.s., ha introdotto per gli ingressi in Italia dai Paesi degli Elenchi C, D ed E dell’Allegato 20 del richiamato DPCM,-ovvero attualmente tutti i Paesi esteri con esclusione dalla Repubblica di San Marino e del Vaticano-, l’obbligo di presentare al vettore al momento dell’imbarco o a chiunque sia deputato ai controlli, la certificazione di essersi sottoposti a test molecolare o antigenico a mezzo di tampone.

Da tale adempimento sono esclusi:

  • il personale viaggiante e l’equipaggio dei mezzi di trasporto;
  • i soggiorni brevi, entro 120 ore, per motivi di lavoro, salute o urgenza
  • i transiti con mezzo privato di durata non superiore a 36 ore
  • i lavoratori transfrontalieri
  • il personale di imprese che si reca all’estero per un periodo non superiore a 120 ore, per motivi di lavoro
  • gli alunni e studenti di corsi in altri Paesi.

In relazione al periodo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, previsto per gli ingressi dai Paesi e territori a maggior rischio indicati negli elenchi D ed E dell’allegato 20 del richiamato DPCM, l’Ordinanza ne ha ridotto la durata a 10 giorni, introducendo, però, l’obbligo di effettuare un test a mezzo di tampone, al suo termine.

L’Ordinanza ha anche introdotto, per gli ingressi in Italia da tutti i Paesi esteri, tranne Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano (elenchi B, C, D ed E dell’allegato 20 del richiamato DPCM), l’obbligo di compilare, prima dell’ingresso, uno specifico modulo di localizzazione, in formato digitale, secondo le modalità da definire  con  apposita  circolare dalla   Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, e di darne prova al vettore o  a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli. In caso di impedimenti tecnologici, tale compilazione può essere sostituita dalla dichiarazione rilasciata al vettore e a chiunque sia deputato ai controlli, ai sensi dell’art. 50 comma 1 del DPCM 2 marzo u.s.

Con riferimento al Brasile, l’Ordinanza, ferme restando le disposizioni del DPCM 2 marzo u.s., ha in generale previsto il divieto di ingresso e transito sul territorio nazionale di chi abbia soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti in tale Paese.

Sono consentiti, comunque, gli ingressi in Italia e il traffico aereo dal Brasile di:

  • residenti in Italia da prima del 13 febbraio 2021;
  • funzionari e agenti dell’UE o di organizzazioni internazionali, agenti e funzionari diplomatici, personale militare e delle forze di polizia
  • persone che intendano raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza dei figli minori, del coniuge o della parte di unione civile.
  • persone autorizzate per inderogabili motivi di necessità dal Ministero della Salute.

Le persone rientranti in tali fattispecie, oltre alla prevista compilazione del modulo di localizzazione digitale/dichiarazione prima dell’ingresso in Italia, dovranno fornire l’attestazione di essersi sottoposti nelle 48 ore precedenti a test a mezzo di tampone risultato negativo, dovranno sottoporsi a un ulteriore test al momento dell’arrivo in Italia, rispettare un periodo di quarantena di 10 giorni, indipendentemente dall’esito di tale test, previa comunicazione dell’ingresso sul territorio nazionale al Dipartimento prevenzione della ASL competente, e ripetere il test al termine del periodo di isolamento fiduciario.

Inoltre le persone in ingresso in Italia per soggiorni brevi, entro 120 ore, per motivi di lavoro, salute o urgenza; il personale di imprese che si reca all’estero per un periodo non superiore a 120 ore, per motivi di lavoro; i funzionari e agenti dell’UE o di organizzazioni internazionali, agenti e funzionari diplomatici, il personale militare e le forze di polizia, previa autorizzazione del Ministero della Salute o secondo protocolli sanitari validati, possono fare ingresso in Italia, alle condizioni sopra elencate, ma senza obbligo di quarantena e di ulteriore test al suo termine.

Tutte le condizioni esposte per gli ingressi dal Brasile non si applicano agli equipaggi e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto, fermi restando l’obbligo di compilazione del modulo di localizzazione del passeggero digitale e l’obbligo di test a mezzo di tampone all’ingresso in Italia.

L’Ordinanza, infine, dispone che per gli spostamenti dalla regione del Tirolo, si applichi la disciplina generale prevista per l’Austria, con obbligo di test prima dell’ingresso in Italia (48 ore) e al termine del prescritto periodo di isolamento fiduciario di 5 giorni.