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Emergenza Covid-19 - Estensione del green pass nei luoghi di lavoro

22/09/2021 da Ufficio stampa

Il 22 settembre 2021 è entrato in vigore il decreto legge n.127/2021 che introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato, mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde (cd. “green pass”) a tutti i luoghi di lavoro ed il rafforzamento del sistema di screening. 

Di seguito una sintesi delle principali disposizioni di interesse per gli operatori associati afferenti il lavoro privato.

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo 

Il decreto prevede rilevanti novità circa l’impiego del green pass.

In particolare le nuove disposizioni introducono a decorrere dal prossimo 15 ottobre 2021 e sino al 31 dicembre 2021 (data di cessazione dello stato di emergenza), l’obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde per accedere ai luoghi di lavoro. Pertanto, chiunque svolga un'attività lavorativa nel settore privato è tenuto, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui si svolge l’attività stessa, a possedere ed esibire su richiesta il cd. green pass.

N.B. Si ricorda che il green pass si ottiene nei casi di avvenuta vaccinazione, test molecolare o rapido negativo, guarigione da Covid19.

L’obbligo interessa, quindi, tutti i soggetti (dipendenti ed autonomi) che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato in tali luoghi, anche sulla base di contratti esterni.

Le disposizioni in commento non si applicano ai soggetti esenti dall’obbligo della campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

In base al nuovo decreto, i lavoratori che comunichino al datore di lavoro di non essere in possesso del green pass, o ne risultino privi al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque sino e non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Le verifiche relative al possesso del Green Pass, spettano al datore di lavoro o ad un suo delegato, e dovranno essere effettuate, ove possibile, prioritariamente all’accesso nei luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione.

Entro il 15 ottobre 2021 ogni datore di lavoro dovrà definire le modalità operative delle verifiche ed incaricare, con atto formale, i soggetti deputati all'accertamento nonché alla contestazione delle eventuali violazioni.

Solo per le imprese con meno di 15 dipendenti è previsto che, decorsi cinque giorni di assenza ingiustificata, il datore di lavoro possa sospendere il lavoratore e procedere alla stipula di un contratto a tempo determinato per la sostituzione del lavoratore privo del green pass per un periodo non superiore a giorni 10, rinnovabile per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31 dicembre 2021.

La durata del Green Pass

Il decreto prevede che per le persone guarite da Covid19, la certificazione verde sarà valida a decorrere dalla somministrazione della prima dose di vaccino (attualmente era dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione).

Con distinto provvedimento, invece, sarà prolungata a 72 ore (non più 48) la validità del green pass connesso all’effettuazione dei test antigenici molecolari.

Costo dei tamponi

Il costo dei tamponi NON è a carico dei datori di lavoro.

Le farmacie sono tenute ad assicurare la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2 a prezzi calmierati. Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, invece, l’esecuzione dei tamponi dovrà essere gratuita.   

Impianto sanzionatorio

È stato esteso ai datori di lavoro il regime sanzionatorio attualmente vigente previsto dall’art. 4 del decreto legge n.19 del 2020: in caso di mancata verifica del green pass da parte dei datori di lavoro e mancata organizzazione delle modalità di verifica/controllo è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 400 € a 1000 €.

Per i lavoratori che accedono al luogo di lavoro violando l’obbligo del green pass è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 600 € a 1.500 € con conseguente possibilità dell’irrogazione della sanzione disciplinare prevista dai rispettivi contratti e ordinamenti.

Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.

Rimangono ferme le pene stabilite per i reati di falsità in atti che si applicano alle condotte aventi per oggetto certificazioni verdi COVID-19 in formato sia analogico che digitale. Permane, infine, l’astratta configurabilità di gravi ipotesi di reato, come i delitti colposi contro la salute pubblica di cui all’art. 452 c.p.