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Le nuove disposizioni per l'emergenza contenute nel Decreto legge n. 105/2021

Emergenza Covid-19: "Green Pass" dal 6 agosto

Certificazione verde obbligatoria per l'accesso ad alcune attività

27/07/2021 da Ufficio stampa

Il 23 luglio 2021 è entrato in vigore il decreto n.105/2021. Il provvedimento proroga al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale; definisce le modalità di utilizzo del cd. “green pass”, che si applicheranno a decorrere dal 6 agosto p.v. ed individua nuovi criteri per la classificazione delle Regioni secondo il sistema a zone (bianca, gialla, arancione e rossa).

Nel segnalare che, per quanto non diversamente disposto dal nuovo decreto, resta fermo quanto previsto dai decreti legge n. 19/2020n. 33/2020 e n. 52/2021, si riporta di seguito una sintesi delle principali disposizioni di interesse per le imprese associate.

Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 - cd. green pass 

Il decreto ha introdotto rilevanti novità circa l’impiego del green pass.

In particolare si stabilisce che, dal prossimo 6 agosto 2021, all’interno della zona bianca, l’accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 (cd. green pass):

  • servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso;
  • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi;
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive limitatamente alle attività al chiuso;
  • sagre e fiere, convegni e congressi ;
  • centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • concorsi pubblici.

Le suddette disposizioni si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i suddetti servizi e attività siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.

Le disposizioni in commento non si applicano, invece, ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale (al di sotto dei 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività sopra elencati (o loro delegati con atto formale) sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi e attività avvenga da parte dei possessori di tale certificazione, secondo le modalità indicate con il DPCM del 17 giugno 2021 (quindi attraverso l’App “Verifica C 19). Viene poi demandata al Ministro della salute la possibilità di stabilire, con propria ordinanza, ulteriori misure per l’attuazione della disposizione in esame.

Il provvedimento modifica, altresì, la disciplina del rilascio della certificazione verde Covid-19 per avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2. 

Per ragioni di completezza si ricorda che le certificazioni verdi sono rilasciate a seguito:

  • dell’avvenuta vaccinazione: in questo caso la certificazione è rilasciata a far data (i) dal completamento del ciclo vaccinale; (ii) dal 15° giorno della somministrazione della prima dose di vaccino fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale; (iii) dal 15° giorno successivo all’unica dose di vaccino per chi ha avuto una precedente infezione da SARS-CoV-2;
  • della guarigione dal SARS-CoV-2 (cessazione dell’isolamento prescritto, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti dal Ministero della Salute);
  • dell’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARSCoV- 2 con validità di 48 ore dalla sua esecuzione.

Il decreto - oltre a precisare che le disposizioni sulle certificazioni verdi delineate dal decreto Riaperture continuano ad applicarsi, in ambito nazionale, ove compatibili con i regolamenti dell’Unione europea - estende l’impiego del green pass anche alla partecipazione agli spettacoli aperti al pubblico e agli eventi sportivi, nonché all’accesso a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice, armonizzando in tal modo le nuove previsioni introdotte dal decreto-legge in commento a quanto già stabilito dall’articolo 1-bis del D.L. 44/2021 (decreto Sostegni).

Preme segnalare che, dall’analisi delle disposizioni normative sopraindicate, allo stato non sussiste alcun obbligo di possesso delle certificazioni verdi per i dipendenti.

Per quanto riguarda gli spettacoli aperti al pubblico, vengono apportate ulteriori modificazioni, prevedendo che - sia in zona bianca che in zona gialla - gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e, inoltre, che l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19.

In zona bianca, inoltre, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore, rispettivamente, a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso. In zona gialla rimane, invece, il vincolo della capienza al 50 per cento di quella massima autorizzata, ma il numero massimo di spettatori è stato incrementato a 2.500 per gli spettacoli all’aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.

Resta confermata la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico quando non sia possibile assicurare il rispetto delle suddette condizioni, nonché delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Impianto sanzionatorio

È stato esteso il regime sanzionatorio attualmente vigente – art. 4 del decreto n.19 del 2020 - anche alle violazioni delle disposizioni del nuovo articolo 9-bis (verifica del green pass).

Si rammenta in proposito che il suddetto art. 4 stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato, chiunque violi le misure di contenimento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1.000, aumentata fino ad un terzo se la violazione avviene con utilizzo di un veicolo.

Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di una attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.

Tuttavia, per quanto riguarda le violazioni delle disposizioni relative all’obbligo di verifica del green pass, da parte dei titolari e gestori dei servizi e delle attività, ovvero del rispetto delle nuove prescrizioni in materia di accesso ai predetti servizi e attività secondo le modalità indicate dal DPCM 17 giugno 2021, il decreto prevede che, dopo due violazioni, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da uno a dieci giorni.E

È stato pure previsto che le pene stabilite per i reati di falsità in atti si applicano alle condotte aventi per oggetti certificazioni verdi COVID-19 in formato sia analogico che digitale.

Permane, infine, l’astratta configurabilità di gravi ipotesi di reato, come i delitti colposi contro la salute pubblica di cui all’art. 452 c.p. .

Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi

Il Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 definirà, d’intesa con il Ministro della salute, un protocollo con le farmacie e le altre strutture sanitarie per assicurare a prezzi contenuti, fino al 30 settembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione del Covid-19.

Nuovi criteri di classificazione delle Regioni in base ai nuovi parametri di rischio

Viene modificato l’articolo 1 del D.L. 33/2020, ridefinendo le diverse zone regionali in base a nuovi parametri di rischio.

I criteri guida per la scelta delle colorazioni (bianca, gialla, arancione e rossa) delle Regioni saranno oltre quello relativo all’incidenza dei contagi  anche  il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.

Vengono, pertanto, denominate “Zona bianca” le regioni nei cui territori alternativamente:

a) l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100mila abitanti per tre settimane consecutive;

b) l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 casi ogni 100mila abitanti e si verifica una delle seguenti condizioni: il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 15%; il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 10% di quelli comunicati alla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute.

Vengono denominate “Zona gialla” le regioni nei cui territori alternativamente:

a) l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni

100mila abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate per la Zona bianca;

b) l’incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 casi ogni 100mila abitanti e si verifica una delle seguenti condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate per la Zona bianca: il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 30%; il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è uguale o inferiore al 20% di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia.

Vengono denominate “Zona arancione”, le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100mila abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate per le altre zone. Infine, vengono denominate “Zona rossa” le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100mila abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:

a) tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 è superiore al 40%;

b) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 è superiore al 30% di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia.

Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da  COVID-19

Il decreto ha disposto la proroga, sino al 31 dicembre 2021, di vari termini tra cui segnaliamo, in particolare, le semplificazioni in materia di organi collegiali: proroga dell’articolo 73 e art. 106 del D.L. 18/2020 che prevedono la possibilità di svolgere in videoconferenza le assemblee ed i consigli di amministrazione delle associazioni private anche non riconosciute, delle fondazioni, nonché delle società, comprese le società cooperative ed i consorzi tenute entro il 31 dicembre 2021.

Disposizioni transitorie e finali

Dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, fatto salvo quanto diversamente disposto dal decreto, si applicano le misure di cui al DPCM 2 marzo 2021.

Documenti allegati

Decreto Legge 23 luglio 2021, n. 105/2021

Cartello per la clientela Green Pass (bar e ristoranti)