Con i Regolamenti (UE) n. 2429/2023 e n. 2430/2023 la Commissione Europea ha introdotto alcuni significativi elementi di novità rispetto al quadro legislativo vigente che regolamenta le norme di commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli ed ai relativi controlli di conformità con l’obiettivo di semplificare e armonizzare il quadro normativo del settore ortofrutticolo.
Le disposizioni ivi contenute, entrate in vigore 1° gennaio 2025, riguardano sia i prodotti freschi che alcune categorie di prodotti trasformati, tra cui frutta secca e banane mature.
Rispetto alla normativa previgente, una novità di rilievo riguarda l’obbligo di indicare, in modo chiaro e inequivocabile, il paese di origine non solo per i prodotti ortofrutticoli freschi, ma anche per prodotti trasformati come: fichi secchi, uva passa e banane mature. Questa misura è finalizzata a garantire maggiore trasparenza e tutela dei consumatori, in coerenza con la strategia comunitaria "Dal produttore al consumatore" (cd. Farm to Fork).
Dal punto di vista operativo, la regolamentazione europea rafforza il sistema informativo lungo l’intera catena di approvvigionamento, migliorando la trasparenza e la competitività del comparto ortofrutticolo europeo. In base alle nuove disposizioni, gli operatori economici sono obbligati ad osservare le norme generali e specifiche in materia di qualità e sicurezza dei prodotti ortofrutticoli, assicurando il rispetto degli standard durante tutte le fasi della filiera produttiva e distributiva, che vanno dalla coltivazione alla commercializzazione, e comprendono il condizionamento, l’imballaggio, il trasporto e la vendita al dettaglio.
Inoltre, ogni prodotto deve essere correttamente etichettato in modo chiaro, leggibile e conforme ai requisiti normativi vigenti, riportando in maniera inequivocabile le informazioni obbligatorie, tra cui:
L’etichettatura deve rispondere a criteri rigorosi, al fine di garantire la massima trasparenza nei confronti dei consumatori e facilitare le operazioni di verifica da parte delle autorità competenti. Le informazioni obbligatorie devono essere chiaramente leggibili e riportate in modo indelebile sugli imballaggi e nei documenti di trasporto. Per i negozi al dettaglio di prodotti ortofrutticoli sfusi le indicazioni obbligatorie devono essere fornite nei banchi di esposizione per ogni prodotto.
Nel caso di prodotti ortofrutticoli venduti confezionati le indicazioni obbligatorie devono essere riportate sull’imballaggio.
Per le vendite online, tali informazioni devono essere messe a disposizione del consumatore prima della finalizzazione dell’acquisto.
Per favorire la riduzione dello spreco alimentare, il regolamento prevede l’esenzione dall’obbligo di conformità alle norme di commercializzazione per prodotti chiaramente contrassegnati con la dicitura «destinati alla trasformazione», «destinati all’alimentazione animale» e destinati alla vendita diretta nei mercati locali e donazioni.
Sono soggetti a controlli, in tutti gli stadi della commercializzazione, sia sul mercato interno che nelle fasi di importazione ed esportazione, gli operatori che commercializzano i seguenti prodotti ortofrutticoli:
In Italia, la normativa nazionale in materia di controlli di conformità per il settore ortofrutticolo, è stata recentemente aggiornata ed allineata alla normativa europea con il Decreto Ministeriale del 20 dicembre 2024, pubblicato in GU il 21 febbraio scorso.
Il decreto ridefinisce il sistema di verifica della conformità dei prodotti ortofrutticoli e delle banane, adottando criteri fondati sulla selettività e sull’analisi del rischio, in linea con le direttive europee.
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) è designata come autorità nazionale di coordinamento, con compiti di programmazione, monitoraggio e definizione delle disposizioni attuative per garantire un’applicazione uniforme dei controlli su tutto il territorio.
Ente esecutore delle verifiche è Agecontrol S.p.A., che esercita le proprie competenze tanto sul mercato interno quanto sulle operazioni di importazione ed esportazione. Inoltre, ha il compito di gestione della Banca Dati Nazionale degli Operatori Ortofrutticoli (B.D.N.O.O.).
Obbligo di iscrizione ed aggiornamento dei dati dichiarati
Tutti gli operatori che detengono, commercializzano o esportano prodotti soggetti alle norme di conformità, salvo specifiche esenzioni, sono tenuti all’iscrizione nella B.D.N.O.O.
Gli operatori devono iscriversi esclusivamente tramite il portale telematico SIAN (www.sian.it) compilando il Modulo A (domanda di iscrizione), disponibile all’area riservata, accedendo alle sezioni: Utilità – Download- Download modulistica - Modulistica Banca Dati Nazionale Operatori Ortofrutticoli.
Gli operatori devono comunicare qualsiasi variazione, rispetto ai dati contenuti nella propria posizione, entro 60 giorni tramite il Modulo B sempre sul portale SIAN.
L’iscrizione è obbligatoria entro 60 giorni dall'inizio dell’attività e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla conclusione dell'anno in cui si è realizzata tale condizione, così come ogni modifica, integrazione o variazione dei dati dichiarati ai fini dell'iscrizione.
SANZIONI. Per la mancata iscrizione e l’omessa comunicazione delle informazioni di variazione/cessazione/aggiornamento dati richiesti è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa da 260 € a 1550 €.
Tra le categorie di operatori ortofrutticoli tenuti all’iscrizione alla BDNOO rientrano:
Decreto Ministeriale del MASAF 20 dicembre 2024
AGEA - Disposizioni attuative delle norme sulla commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli di data 7 febbraio 2025
Informazioni
Per informazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria della propria Associazione di categoria e all’Ufficio Legislativo (0461 880111)