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Circolare INPS

Fondo di Solidarietà del Trentino: «assegno ordinario» le precisazioni dell'INPS

18/11/2020 da Ufficio stampa

Vista la complessità dei riferimenti tecnici la circolare n. 115 del 2020 ha fornito le istruzioni derivanti dall’introduzione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”.

In particolare, per le aziende che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da COVID-19, si prevede che possano richiedere la concessione dei trattamenti di integrazione salariale per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, incrementate di ulteriori nove settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane.

Per le richieste inerenti alle prime nove settimane, decorrenti dal 13 luglio 2020, i datori di lavoro dovranno continuare a utilizzare la causale “COVID-19 nazionale” già in essere. Per quanto attiene alle ulteriori nove settimane che, in relazione al dettato normativo, possono essere richieste dai soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane, occorre far riferimento al messaggio INPS.HERMES.01/10/2020.0003525, che ha introdotto la causale “COVID 19 con fatturato”.

La presente per segnalare che le istanze di assegno ordinario da sottoporre all’approvazione del Fondo di solidarietà del Trentino, presentate in queste ultime settimane, spesso presentano errori che non ne consentono l’accoglimento.

Al fine di rendere più celere il riconoscimento delle prestazioni, si segnalano le difformità più rilevanti, utili per permettere la corretta presentazione e positiva definizione dell’iter istruttorio. Tali difformità sono essenzialmente da ricondurre alla causale indicata nella domanda di integrazione salariale:
 

  • Istanze presentate con causale COVID 19-nazionale o DEROGA TRENTO – COVID 19 che superano le prime nove settimane previste dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Tale periodo, dal 13 luglio in poi, non può essere superiore alle nove settimane con tale causale in quanto occorre avvalersi della nuova causale COVID 19 con fatturato;

 

  • Istanze presentate con causale COVID 19 con fatturato o con COVID 19 fatturato -Deroga Trento in presenza di un residuo da richiedere delle prime nove settimane previsto dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Occorre, infatti, prima di accedere alla nuova causale COVID 19 con fatturato essersi avvalsi delle prime nove settimane.

 

Si coglie l’occasione anche per ricordare che le aziende in possesso del codice di autorizzazione 7V devono presentare le richieste di assegno ordinario utilizzando le causali COVID 19-nazionale (per le prime 9 settimane) o COVID 19 con fatturato (per le ulteriori 9 settimane).

Invece, le aziende non in possesso del codice di autorizzazione 7V devono presentare le richieste di assegno ordinario utilizzando le causali DEROGA TRENTO-COVID 19 (per le prime 9 settimane) e COVID-19 - con fatturato - Deroga Trento (per le ulteriori 9 settimane).