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Fondo per il settore turistico

Ripartizione e assegnazione risorse 2020 e 2021 per ristoro agenzie di viaggio e tour operator, guide e accompagnatori turistici, trasporto pubblico bus scoperti, imprese turistico-ricettive e agenzie animazione feste e villaggi turistici

12/08/2021 da Ufficio stampa

Fonte: DIREZIONE CENTRALE RETE ASSOCIATIVA SETTORE TURISMO - Confcommercio (Roma)

A cura di Alberto Corti

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E’ stato pubblicato sul sito www.ministeroturismo.gov.it il testo del Decreto del Ministro del Turismo 11 agosto 2021 trasmesso, in pari data, agli organi di controllo e quindi in attesa di registrazione.

Il decreto in analisi revoca i precedenti decreti ministeriali n.281 del 27 aprile 2021 e n.565 del 4 dicembre 2020, relativo al riparto delle risorse stanziate al medesimo Fondo di cui all’oggetto destinate a imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, esercenti attività̀ di trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane mediante autobus scoperti.

All’articolo 1 il decreto quantifica e identifica le risorse complessive per le quali reca disposizioni applicative per la ripartizione e l’assegnazione.

All’articolo 2 si stabilisce che 269.760.000 euro sono destinati alle categorie delle agenzie di viaggio e tour operator, delle guide turistiche e accompagnatori turistici, delle imprese - non soggette a obblighi di servizio pubblico - esercenti attività̀ di trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane mediante autobus scoperti, delle imprese turistico ricettive ed infine delle agenzie di animazione per feste e villaggi turistici: l’articolo definisce, per ciascuna di tali categorie, l’importo destinato.

L’articolo 3 è dedicato al contributo in favore di agenzie di viaggi e tour operator, al quale il precedente articolo 2, alla lettera a), assegna 32 milioni di euro cui se ne aggiungono ulteriori 128.710.773,95 , che erano oggetto di assegnazione nel precedente decreto ministeriale n.281 del 27 aprile 2021, revocato dal decreto in analisi. In particolare vengono definite, nei commi da 3 a 8 per quanto concerne i primi 32 milioni di euro e nei commi da 9 a 12 per gli ulteriori 128.710.773,95 , le modalità per determinare l’ammontare del contributo spettante a ciascun richiedente, le priorità di assegnazione, i valori minimi dei contributi pro-capite garantiti, le modalità di ripartizione delle somme eventualmente residuali e quelle di attribuzione proporzionale, nel caso in cui il totale dei contributi da erogare superi l’ammontare delle risorse messe a disposizione.

L’articolo 4 è invece dedicato al contributo in favore di guide ed accompagnatori turistici, al quale il precedente articolo 2 lettera b) assegna complessivamente 25.760.000 euro. In particolare, per coloro che non sono risultati assegnatari di contributi sulla base delle disposizioni del decreto ministeriale n.440 del 2 ottobre 2020, vengono definite, nei commi 3 e 4, le modalità di assegnazione e il valore massimo del contributo per ciascun beneficiario, di 10 milioni di euro; per i soggetti che invece avevano presentato istanza in base a tale decreto ministeriale, vengono definiti, ai commi 5 e 6, modalità di assegnazione e valore massimo del contributo per ciascun beneficiario di ulteriori 15.760.000 euro.

L’articolo 5 si riferisce al contributo in favore di imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, esercenti attività̀ di trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane mediante autobus scoperti. Per questa misura il precedente articolo 2, alla lettera c), assegna 2 milioni di euro ai quali se ne aggiungono ulteriori 5 milioni, che erano oggetto di assegnazione nel precedente decreto ministeriale n.565 del 4 dicembre 2020, revocato dal decreto in analisi. Nell’articolo si precisano, al comma 1, i requisiti dei quali devono essere in possesso i soggetto richiedenti e, ai commi da 2 a 5 e 7, per ciascuna delle due componenti appena menzionate che costituiscono i 7 milioni di euro di risorse rese complessivamente disponibili, le modalità di calcolo del contributo. Al comma 6 si precisa che l’avviso con le modalità di assegnazione dei contributi e le indicazioni per la presentazione della domanda in forma telematica verrà pubblicato entro 5 giorni dalla data di registrazione del decreto in analisi da parte della Corte dei conti.

All’articolo 6 si definisce il contributo in favore delle imprese turistico ricettive, al quale il precedente articolo 2, alla lettera d), assegna risorse per 200 milioni di euro. Dopo avere identificato, al comma 1, le tipologie di imprese in favore delle quali sono erogate le risorse, l’articolo prosegue stabilendo, ai commi da 2 a 5 quanto a 150 milioni dei 200 milioni di euro di risorse complessivamente disponibili, le modalità di calcolo del contributo spettante, in misura forfettaria, a ciascuna impresa, le caratteristiche del procedimento di gestione operato dall’Agenzia delle entrate sulla base di convenzione con il Ministero del turismo, e le modalità di pagamento. Per i restanti 50 milioni di euro disponibili - da ripartire in questo caso esclusivamente tra soggetti che nel periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto in analisi hanno registrato ricavi o compensi per oltre 10 milioni di euro – i commi 6, 7 e 9 determinano il contributo spettante e le condizione necessarie per il suo riconoscimento. Al comma 8 si precisa che, relativamente a quest’ultima misura, il Ministero del turismo pubblicherà sul proprio sito l’avviso con le disposizioni per la presentazione delle istanze di contributo.

L’articolo 7 riguarda invece il contributo in favore delle agenzie di animazione per feste e villaggi turistici, al quale il precedente articolo 2, alla lettera e), assegna risorse per 10 milioni di euro. Anche i questo caso, ai commi da 2 a 5, si determinano i requisiti di cui devono essere in possesso gli istanti, le modalità di calcolo e il limite massimo del contributo accordabile a ciascun soggetto destinatario della misura.

L’articolo 8 enuncia i riferimenti alla normativa Comunitaria in materia di aiuti di stato – tanto sul regime del cosiddetto “de minimis” quanto su quello del “temporary framework” – in conformità ai quali vengono riconosciuti i contributi di cui al decreto in analisi mentre, all’articolo 9, si precisa che gli avvisi con le modalità di presentazione delle domande di contributo, laddove previste, e della relativa assegnazione verranno pubblicati dalla Direzione generale della programmazione e delle politiche del turismo del Ministero entro 30 giorni dalla data di registrazione da parte degli organi di controllo del decreto stesso. Infine, l’articolo 10 regolamenta i controlli effettuabili ed i casi di revoca del contributo.

Si rinvia in ogni caso alla lettura del decreto ministeriale accedendo direttamente alla sezione dedicata del sito www.ministeroturismo.gov.it tramite il link ipertestuale posto in apertura della presente nota informativa.