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DIREZIONE CENTRALE POLITICHE DEL LAVORO E WELFARE

Giovani e lavoro: esonero per l'assunzione e trasformazione dei contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021

Istruzioni operative per la fruizione dell’esonero contributivo totale introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 per chi assume o stabilizza giovani di età inferiore a 36 anni

13/10/2021 da Ufficio stampa

A tal proposito si precisa che la Commissione europea, con la decisione C(2021) 6827 final del 16 settembre 2021, ha autorizzato la concedibilità dell’esonero in oggetto per le assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2021, per cui è possibile procedere all’utilizzo dell’esonero ma anche al recupero degli arretrati.

Si ricorda, infatti, che ai sensi dell’articolo 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 lo sgravio è riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato e trasformazioni di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, intervenute nel biennio 2021/ 2022, nella misura del 100%, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Tuttavia l’autorizzazione della Commissione europea è stata concessa esclusivamente per il 2021 pertanto l’utilizzo del beneficio è consentito esclusivamente per le assunzioni e trasformazioni intervenute nel 2021.

La durata dell’esonero contributivo aumenta fino a quarantotto mesi per i datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Inoltre, la predetta misura non può trovare applicazione, come già precisato nella circolare Inps n. 56/2021, per i rapporti di apprendistato in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

I datori di lavoro che intendono fruire dell’esonero per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2021, dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di settembre 2021, i lavoratori per i quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <imponibile> e l’elemento <contributo> della sezione <denuncia individuale>.

Infine, il messaggio ha chiarito che il suddetto esonero non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, limitatamente al periodo di applicazione degli stessi” (art. 1, comma 114, della legge n. 205/2017).

Da ciò ne deriva che i datori di lavoro che avessero nel corso del 2021 fruito di altri benefici sono tenuti a restituirli per poter godere dell’esonero totale previsto dalla legge n. 178/2020.

Inoltre, non è cumulabile con l’incentivo per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree o settori economici o professioni, di cui all’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, né con l’incentivo all’assunzione rivolto alla medesima categoria di donne, c.d. svantaggiate, previsto dall’articolo 1, commi da 16 a 19, della legge n. 178/2020 né con decontribuzione Sud (art. 1, commi da 161 a 168 della legge n. 178/2020).

Per ulteriori elementi di dettaglio riferiti alle modalità operative si rinvia al Messaggio inviato in allegato alla presente nota.

Cordiali saluti.

Il Responsabile

Paolo Baldazzi

 

Allegato

Nota INPS