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Green Pass, al via dal 15 ottobre

Modalità di controllo e gestione dell'obbligo della certificazione verde

13/10/2021 da Ufficio stampa

Dal prossimo 15 ottobre tutti i lavoratori del settore pubblico e privato avranno l’obbligo di possedere ed esibire il green pass. Tale obbligo, dal quale sono esclusi soltanto i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, resterà valido fino al 31 dicembre 2021, come stabilito dal D.L. 21/09/21 n. 127, pubblicato in Gazzetta Ufficiale (qui la nostra informativa agli associati).

La norma prevede che per entrare nei luoghi di lavoro sia i titolari, sia i dipendenti e quanti vi svolgano, a qualsiasi titolo, un’attività lavorativaformativa o di volontariato debbano possedere il green pass ed esibirlo, su richiesta del datore di lavoro e/o suoi delegati.

MODALITÀ DI CONTROLLO DEL GREEN PASS

I datori di lavoro hanno l’obbligo di definire entro il 15 ottobre le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche del possesso della certificazione verde da parte di tutti i soggetti obbligati.

I controlli e l’eventuale divieto di ingresso riguardano e si applicano, infatti, oltre che ai dipendenti, anche ai fornitori, ai liberi professionisti, collaboratori, dipendenti del sub appaltatore in un cantiere, addetti alle pulizie, tecnici chiamati per delle riparazioni/manutenzioni, consulenti nonché tutti coloro che svolgono la propria attività in tutti i luoghi di lavoro

L’obbligo riguarda inoltre titolari ed anche i soci di una società. Non riguarda invece i clienti, che non sono obbligati a possedere il green pass fatti salvi alcuni casi (ad esempio, il consumo al chiuso in bar/ristoranti).

APP VERIFICA-C19

La verifica dovrà avvenire nel rispetto della tutela della riservatezza dei dati della persona nei confronti di terzi e dovrà essere effettuata esclusivamente mediante la lettura del QR-Code, utilizzando l’app “VerificaC19”. L’applicazione consente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione. Non è consentito archiviare le informazioni inerenti alla certificazione verde per nessun motivo.

Il D.L. 8/10/2021, n. 139 introduce il nuovo art. 9-octies nel corpo del decreto Riaperture (D.L n. 52/2021), che riconosce ai datori di lavoro la possibilità di richiedere ai lavoratori, per specifiche esigenze volte a garantire l’efficace programmazione del lavoro, di rendere le comunicazioni relative alla mancanza di possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 (green pass). In caso di richiesta da parte del datore di lavoro, i lavoratori saranno quindi tenuti a rendere tali comunicazioni, con il necessario preavviso, per consentire ai datori di lavoro di poter organizzare la propria attività.

LAVORATORI SPROVVISTI DI GREEN PASS

Se, al momento dell’accesso al luogo di lavoro, i lavoratori comunicano di non essere in possesso della certificazione verde o ne risultano privi, devono essere considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto, senza diritto alla retribuzione o altro compenso comunque denominato.

Nelle imprese con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sua sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.

Nell’ipotesi in cui acceda ai luoghi di lavoro in violazione delle suddette disposizioni, per il lavoratore è prevista una sanzione da 600 a 1.500 euro. La sanzione sarà irrogata dal Commissario del Governo sulla base delle segnalazioni effettuate dai datori di lavoro.

I CONTROLLI IN AZIENDA

All’imprenditore è demandato il compito di organizzare le procedure di controllo, prioritariamente all’ingresso in azienda e anche a campione. Qualora il datore di lavoro non provveda lui stesso ad effettuare i controlli, dovrà delegare soggetti appositamente incaricati con atto formale, fornendo le necessarie istruzioni. 

Per facilitare l’adempimento degli obblighi normativi, Servizimprese, la società di servizi del gruppo Confcommercio Trentino, ha predisposto un apposito servizio di consulenza che agli associati viene erogato ad un costo convenzionato vantaggioso.

Si ricorda che la procedura che riguarda il controllo del green pass dovrà essere integrata a tutte le procedure, misure e interventi che riguardano la riduzione al massimo del rischio di contagio da Covid-19 sui luoghi di lavoro, come quelle descritte nel Protocollo Covid e applicate in azienda.

SE IL DATORE DI LAVORO NON EFFETTUA I CONTROLLI

Il datore di lavoro che non predispone le modalità operative per accertare il possesso del green pass all’accesso dei luoghi di lavoro entro il 15 ottobre 2021, o che non effettuerà i controlli, sarà passibile di sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro, salvo il fatto che ciò non costituisca più grave reato.

Informazioni
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio legislativo o alla propria Segreteria associativa (tel. 0461/880111).