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Green Pass, le nuove disposizioni della Provincia

Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19

02/08/2021 da Ufficio stampa

Con ordinanza n. 80 del 2 agosto 2021, il Presidente della Provincia Autonoma di Trento Maurizio Fugatti ha disposto un’ulteriore proroga delle misure di prevenzione sul territorio provinciale già oggetto dell'ordinanza n. 77 del 2 luglio 2021 (qui l'articolo  ).

In particolare sono state prorogate in zona bianca dal 6 agosto sino al 31 dicembre 2021 le disposizioni relative:

1. alla partecipazione del pubblico ad eventi/competizioni sportive e spettacoli di qualsiasi genere in impianti/strutture al chiuso, peri quali si dispone che:

  • la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata;
  • è obbligatoria la prenotazione dei posti nonché, per gli organizzatori, il mantenimento dell’elenco dei partecipanti per un periodo di 14 giorni;
  • per la partecipazione ai predetti eventi/competizioni sportive e spettacoli gli spettatori devono essere muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all’art. 9 del decreto legge n. 52/2021, compresa l’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo eseguito nelle 48 ore precedenti e rilasciato in formato cartaceo o digitale, e che la predetta previsione relativa alla certificazione verde non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute;
  • per lo svolgimento dei predetti eventi/competizioni sportive e spettacoli rimangono comunque ferme le misure previste dai protocolli di prevenzione Covid-19, per lo svolgimento degli eventi/competizioni sportive e spettacoli nella misura in cui questi protocolli siano compatibili con quanto disposto dalla presente ordinanza.

2. alla partecipazione del pubblico ad eventi/competizioni sportive e spettacoli di qualsiasi genere in impianti/strutture all’aperto, per i quali si prevede che:

  • la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata;
  • raccomanda di prevedere, laddove possibile, un sistema di previa prenotazione dei posti e il mantenimento dell’elenco dei partecipanti per un periodo di 14 giorni
  • per la partecipazione a tali eventi/competizioni sportive e spettacoli, gli spettatori devono essere muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all’art. 9 del decreto legge n. 52/2021, compresa l’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo eseguito nelle 48 ore precedenti e rilasciato in formato cartaceo o digitale;
  • la predetta previsione relativa alla certificazione verde non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute;
  • per lo svolgimento dei predetti eventi/competizioni sportive e spettacoli devono comunque essere rispettate le misure dettate dai protocolli di prevenzione Covid-19 per lo svolgimento degli eventi/competizioni sportive e spettacoli nella misura in cui questi protocolli siano compatibili con quanto disposto dalla presente ordinanza;

3. alla partecipazione del pubblico ad eventi/competizioni sportive e spettacoli di qualsiasi genere in impianti/strutture all’aperto ma non all’interno di impianti e strutture dedicate (es. manifestazioni in ambiente montano o in altri ambienti naturali, in parchi ecc.), l’ordinanza ribadisce la disciplina precedente che non fissa un limite massimo per gli spettatori a meno che, per la conformazione dei luoghi, risulti necessario prevedere un numero massimo di spettatori al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro. 

L’ordinanza mantiene ferma la disposizione che nel rispetto del predetto distanziamento interpersonale si può assistere a tali eventi/competizioni sportive/spettacoli anche in piedi e,conseguentemente, gli organizzatori non devono prevedere la predisposizione di sedute fisiche vere e proprie e relativa preassegnazione dei posti. Sempre per garantire il predetto distanziamento interpersonale l’organizzatore degli eventi/competizioni/spettacoli deve però prevedere la presenza di un numero adeguato di addetti. Anche per la partecipazione ai predetti eventi/competizioni sportive e spettacoli, è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all’art. 9 del decreto legge n. 52/2021, compresa l’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo eseguito nelle 48 ore precedenti e rilasciato in formato cartaceo o digitale. La predetta previsione relativa alla certificazione verde non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute coloro che hanno meno di 16 anni.

Rimane nelle facoltà dell’organizzazione prevedere la prenotazione per la partecipazione a tali eventi/competizioni sportive e spettacoli, con eventuale mantenimento dell’elenco dei partecipanti per un periodo di 14 giorni.

Anche per questi eventi/competizioni sportive/spettacoli vanno comunque rispettate le misure di contenimento previste dai protocolli di prevenzione Covid-19 per lo svolgimento degli eventi/competizioni sportive e spettacoli di cui ai periodi precedenti, nella misura in cui questi protocolli siano compatibili con quanto disposto dalla presente ordinanza.

4. alla partecipazione del pubblico agli spettacoli in zona gialla, arancione e rossa l’ordinanza dispone che a partire dal 6 agosto in materia di certificazioni verdi Covid-19 si applica quanto previsto per tali zone dalla normativa statale.

5. alla partecipazione a tutte le altre attività e i servizi ulteriori rispetto agli eventi/competizioni sportivi e agli spettacoli, in materia di certificazioni verdi Covid-19 si applica quanto previsto per tali zone dalla normativa statale.

6. alla partecipazione agli eventi o alle attività che si svolgono in luoghi ampi e non confinati si dispone che qualora l'evento o l'attività, per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde Covid-19, si svolge in luoghi ampi e non confinati (si pensi ad eventi/attivitå organizzati in parchi o in ambienti montani o in altri ambienti naturali o a sagre/fiere che si articolano in forma diffusa su ampie aree anche urbane ecc. ecc.), ove é oggettivamente impossibile presidiare e controllare l'accesso di tutti i possibili fruitori, il proprietario o il legittimo detentore del luogo (nel caso in cui i due soggetti non coincidano, sarà tenuto il soggetto che organizza l'evento o l'attività) presso il quale si svolgerà l'evento o I'attivitå deve predisporre un apposito "Piano per Ia verifica della certificazione verde Covid-19" (adeguatamente segnalato ai possibili fruitori), da esibire eventualmente a richiesta delle Forze di polizia o degli altri soggetti tenuti ad assicurare il rispetto delle misure anit-Covid, con l'indicazione dei varchi principali di accesso all'evento o all'attività, ove sarà garantita la verifica del possesso della certificazione verde Covid-19. All'interno del Piano andrà altresì individuata e segnalata (con indicazioni fisiche o con la presenza di personale addetto o con altre modalità adeguate) un'area di prossimità all’evento o all'attività entro la quale è necessario possedere la certificazione verde Covid-19 per poter accedere da parte dei fruitori (tale area andrà individuata in base alla conformazione dei luoghi, alla natura dell'evento/attività e al numero ipotizzato di possibili fruitori, in maniera tale che al suo interno sia garantito il rispetto della misura del distanziamento personale tra le persone di almeno un metro). La responsabilità personale é esclusiva in capo a quei soggetti che fruiscono dell'evento o dell'attività senza essere in possesso della certificazione verde Covid-19 e che, deliberatamente, si sottraggono al controllo dai varchi principali individuati come sopra e si introducano nella predetta "area di prossimità". 

L’ordinanza relativamente al processo di verifica del green pass mediante l’applicazione (APP) denominata VerificaC19 dispone che i soggetti i soggetti chiamati a verificare il possesso della certificazione verde Covid-19 possono, laddove siano presenti sistemi telematici in grado di garantire tecnicamente il processo di verifica, assicurare tale processo anche attraverso strumenti (come per es. totem, minitotem o strumenti similari) posizionati nei punti di accesso agli eventi e/o attività e/o luoghi in grado di semplificare e rendere più fluidi e veloci i controlli, integrativi all'utilizzo dell'applicazione mobile (APP) denominata VerificaC19. L’ordinanza prevede comunque che tali strumenti devono in ogni caso essere presidiati da personale addetto che verifica l'esito del controllo. Resta sempre in facoltà del verificatore effettuare, a campione, una seconda verifica utilizzando l'applicazione mobile APP VerificaC19.

In ogni caso, tali strumenti devono garantire il rispetto delle regole di validazione delle certificazioni verdi Covid-19 di cui alla normativa nazionale (punto 3. dell'Allegato B) al Dpcm 17 giugno 2021).

In ogni caso, laddove la normativa statale prevede che I’intestatario della certificazione verde Covid-19 all'atto della verifica dimostri, a richiesta del verificatore, la propria identità personale mediante l'esibizione di un documento di identità, tale richiesta non è obbligatoria per il verificatore stesso, ma è rimessa alla sua discrezionalità caso per caso.

Da ultimo con riferimento al possesso della certificazione verde per chi svolge un lavoro o esercita una professione o svolge volontariato o attività simili, l’ordinanza chiarisce che se la normativa attualmente in essere non prevede espressamente il possesso della certificazione verde per lo svolgimento di una determinata professione/lavoro/attività di volontariato o simili, coloro che esercitano una professione/un lavoro/un'attività di volontariato o simili nell'ambito di un servizio/attività/evento per usufruire del quale gli utenti devono essere in possesso di certificazione verde Covid-19, tali lavoratori/professionisti/volontari o simili non sono tenuti ad avere essi stessi tale certificazione. 

Il mancato rispetto delle sopra riportate misure comporta l’applicazione della sanzione amministrativa, prevista dall’articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (convertito in L. 22 maggio 2020, n. 35), ovvero con il pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1.000).

Allegato:

Ordinanza n.80