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I contributi a fondo perduto del "Decreto sostegni bis"

Approfondimento a cura dell'Agenzia delle Entrate

09/07/2021 da Ufficio stampa

Il decreto legge n. 73/2021 (cosiddetto decreto “Sostegni bis”) ha introdotto all’articolo 1 tre nuovi contributi a fondo perduto destinati a sostenere le attività economiche maggiormente danneggiate dal perdurare dell’emergenza da Coronavirus.

Per tutti i nuovi contributi, la platea dei possibili beneficiari è costituita dai soggetti titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario. Il primo contributo a fondo perduto, di seguito denominato “contributo Sostegni bis automatico”, è riconosciuto ai soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1 del decreto legge n. 41/2021 (di seguito denominato “contributo Sostegni”).

Il contributo Sostegni bis automatico consiste in una somma di importo pari al contributo Sostegni già percepito ed è erogato automaticamente dall’Agenzia delle entrate senza necessità di presentare istanza, con la stessa modalità di erogazione scelta dal contribuente nell’istanza al contributo Sostegni.

Il secondo contributo a fondo perduto, di seguito denominato “contributo Sostegni bis attività stagionali”, è alternativo al contributo Sostegni bis automatico e viene riconosciuto, a seguito di presentazione di istanza, ai soggetti per i quali si è verificato un calo di almeno il 30% tra la media mensile del fatturato e corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e quella del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021. Per i soggetti ai quali viene erogato il contributo Sostegni bis automatico, l’importo del contributo Sostegni bis attività stagionali erogato a seguito della presentazione dell’istanza viene determinato in base ai valori indicati su di essa e viene diminuito dell’importo del contributo Sostegni bis automatico percepito.

Il terzo contributo a fondo perduto, di seguito denominato “contributo Sostegni bis perequativo”, è commisurato alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo all’anno di imposta 2020 rispetto a quello relativo all’anno di imposta 2019. Il contributo spettante viene riconosciuto al netto dei contributi a fondo perduto già ottenuti dal richiedente durante l’intero periodo di emergenza da Coronavirus, a partire dal contributo del decreto Rilancio. Come disposto dal decreto Sostegni bis, tale contributo troverà attuazione successivamente al 10 settembre 2021 e sarà oggetto di una specifica guida.

La presente guida illustra le regole di erogazione automatica del contributo Sostegni bis automatico e fornisce le indicazioni utili per ottenere il contributo a fondo perduto Sostegni bis attività stagionali, chiarendo le condizioni per usufruirne, le modalità di predisposizione e di trasmissione dell’istanza e le modalità di erogazione, che sono state definite dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 luglio 2021.

Il modello dell’istanza per la richiesta del contributo Sostegni bis attività stagionali e le relative istruzioni di compilazione sono stati approvati con lo stesso provvedimento e sono consultabili e scaricabili nell’area tematica dedicata ai contributi a fondo perduto presente nel sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Allegati:

Guida completa