Informiamo che, in recepimento della Direttiva (UE) 2019/1152 relativa alle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili, il 22 giugno scorso il Governo ha comunicato l’approvazione del c.d. «Decreto Trasparenza» (AG377), pubblicato in data 29 luglio 2022. Il decreto entrerà in vigore dal 13 agosto 2022.
Il provvedimento si applica a tutti i contratti di lavoro subordinato (determinato/indeterminato, part-time/full-time, intermittente e in somministrazione), anche già in essere, e, per quanto compatibili, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e alle prestazioni occasionali. Restano, invece, esclusi i lavoratori autonomi, gli agenti e coloro che abbiano rapporti di durata molto breve (pari o inferiore a una media di 3 ore settimanali in 4 settimane consecutive).
È ampliato notevolmente l’elenco delle informazioni che il datore deve fornire al lavoratore per iscritto, in formato cartaceo o elettronico, all’atto dell’assunzione prima che inizi l’esecuzione della prestazione e, comunque, entro i 7 giorni successivi (salvo il maggiore termine di un mese per alcuni dati).
Per i rapporti già in essere è previsto, invece, che il datore provveda all’aggiornamento su richiesta scritta del lavoratore entro 60 giorni dalla stessa. In ogni caso, la prova dell’avvenuta trasmissione o ricezione delle informazioni deve essere conservata per 5 anni dalla cessazione del rapporto. Oltre ai dati tipici del rapporto – come la tipologia contrattuale, l’identità del datore, il luogo di lavoro, la data di inizio e fine, il periodo di prova (se previsto), l’inquadramento del lavoratore, l’orario di lavoro – il datore deve, tra l’altro, comunicare anche la formazione destinata al lavoratore, la durata delle ferie e dei congedi retribuiti, la procedura e i termini di preavviso in caso di recesso di ambo le parti, le condizioni per modificare i turni di lavoro (in presenza di orari prevedibili) e gli istituti previdenziali e assicurativi cui sono versati i contributi. Qualsiasi variazione delle informazioni oggetto di comunicazione deve essere resa nota al lavoratore entro il primo giorno di decorrenza della modifica, salvo che non si tratti di rettifiche legislative o derivanti dalla contrattazione collettiva.
Le sanzioni in caso di errore sono: l’omesso, il ritardato o l’incompleto adempimento degli obblighi informativi comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato. A detta sanzione si aggiunge l’espresso divieto per le imprese di licenziare, discriminare e sanzionare i lavoratori che esercitino i diritti previsti dal Decreto che, qualora vittime di comportamenti ritorsivi, possono ricorrere, oltre che alla all’ordinaria tutela giudiziaria, anche a strumenti più rapidi (quali la conciliazione e l’arbitrato) e sporgere denuncia all’INL, con il rischio per i datori di un ulteriore ammenda.
In merito all’obbligo di comunicazione al lavoratore di informazioni riguardanti il rapporto di lavoro, come previsto all’art. 4 del decreto, operante in modifica al d.lgs. n. 152/1997, si evidenzia che tale comunicazione dovrà avvenire per tutti i rapporti di lavoro instaurati a partire dal 13 agosto 2022.
Al riguardo, il legislatore ha previsto che i suddetti termini di adempimento si applichino, oltre ai rapporti di lavoro subordinato, nei limiti della compatibilità, anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409, n. 3, c.p.c., alle collaborazioni etero-organizzate ex art. 2, c. 1, d.lgs. 81/2015, nonché ai contratti di prestazione occasionale ex art. 54-bis del DL 50/2017.
Nonostante l’imminenza del nuovo obbligo, tuttavia, è stato previsto che le informazioni eventualmente non contenute nella lettera di assunzione o nel modello UNILAV, possano essere fornite per iscritto al lavoratore entro i 7 giorni successivi dall’inizio della prestazione lavorativa (non dalla data di stupula del contratto individuale).
Inoltre, tale periodo è esteso fino a 30 giorni per le seguenti informazioni:
Escludendo le informazioni di cui sopra, e quelle già previste, precedentemente, dal d.lgs. 152/1997, all’art. 1, i nuovi elementi oggetto della comunicazione, che, invece, dovranno essere forniti entro 7 giorni al lavoratore, risultano essere i seguenti:
Fatta eccezione per quest’ultime informazioni, per quanto concerne le precedenti sopra riportate – per le quali vige l’obbligo informativo entro i 30 giorni dall’inizio della prestazione lavorativa – sarebbe opportuno attendere eventuali chiarimenti ministeriali, comunicando in fase di assunzione del lavoratore, momentaneamente, le informazioni già utilizzate nelle lettere di assunzione finora sottoscritte.
Si fa presente, infine, che le disposizioni, si applicano anche a tutti i rapporti di lavoro già instaurati alla data del 1° agosto 2022.
In questo caso, il datore di lavoro è tenuto a fornire le suddette informazioni solo previa richiesta scritta del lavoratore e l’aggiornamento e l’integrazione delle informazioni richieste dovrà avvenire entro 60 giorni.
Ci sono poi informazioni supplementari che il Decreto stabilisce debbano essere fornite ai lavoratori per le seguenti tipologie di rapporti:
1. Utilizzo di sistemi automatizzati
Sussistono nuovi obblighi informativi – da fornire sia ai prestatori che alle RSA (o ai sindacati territoriali) – qualora il datore utilizzi sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati tesi a rilevare dati utili per l’assunzione, la gestione e la cessazione del rapporto nonché relativi alla sorveglianza, alla valutazione e all’adempimento della prestazione.
In tali casi – fermo restando il rispetto della disciplina dei controlli a distanza e della privacy – il datore deve, tra l’altro, chiarire gli scopi e le finalità dei sistemi, le loro modalità di funzionamento e il relativo livello di sicurezza.
È previsto, infine, per il lavoratore il diritto di accedere, direttamente o per il tramite dei sindacati, ai dati e di richiedere ulteriori approfondimenti sugli obblighi d’informazione elencati.
La violazione delle citate prescrizioni è punita con la sanzione pecuniaria:
2. Prestazioni non prevedibili
Sono previste tutele anche per i rapporti in cui il lavoro si svolga secondo modalità organizzative (in tutto o in gran parte) imprevedibili per i quali è sancito l’obbligo datoriale di informare il prestatore circa:
Il lavoratore può rifiutarsi di eseguire l’attività se il datore la richieda in giorni e ore diverse da quelle programmate o se violi l’obbligo di preavviso, senza subire alcuna conseguenza neppure disciplinare.
Infine, in caso di revoca di un incarico programmato senza un ragionevole preavviso, il lavoratore ha diritto alla retribuzione stabilita nel contratto collettivo se applicabile o, in mancanza, a un importo non inferiore al 50% di quanto convenuto per la prestazione annullata.
3. Lavoro all’estero
Sono stato incrementati anche gli obblighi nel caso di distacco o missione (per un periodo superiore a 4 settimane consecutive) all’estero: il datore deve comunicare quali sono le modifiche alle informazioni già fornite, il paese di destinazione, la retribuzione e la relativa valuta, le condizioni per il rimpatrio (ove previsto) nonché l’indirizzo del sitointernet istituzionale dello Stato membro ospitante in cui sono pubblicate le informazioni sul distacco.
Elementi di ulteriore approfondimento sono comunque disponibili nei documenti in allegato.
Confcommercio ha elaborato una proposta di format da consegnare e da far controfirmare per ricevuta ai lavoratori.
Il format di informativa predisposto rappresenta solo una base di lavoro da allegare alla lettera di assunzione, o da trasmettere al lavoratore già assunto che ne faccia richiesta, restando salva la possibilità di essere discrezionalmente utilizzato, e, ovviamente, opportunamente integrato anche alla luce di eventuali circolari applicative che dovessero essere emanate.
Per gli assunti a decorrere dal 13 agosto 2022, è opportuno inserire nella lettera di assunzione la seguente formulazione:
“In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 152/1997, come modificato dal D.Lgs. 104\2022, si rinvia, altresì, all’Informativa in allegato, nel rispetto dell’obbligo di comunicazione al lavoratore delle informazioni relative al rapporto di lavoro”.
Si sottolinea l’importanza di integrare il documento con quanto previsto dalla contrattazione di secondo livello – territoriale o aziendale – applicata al lavoratore assunto. Inoltre, all’interno del format, si riassumono principalmente le previsioni del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi. Resta inteso che alcune informazioni obbligatorie sono di carattere individuale, pertanto, non essendo riportate all’interno dello stesso, dovranno essere indicate nella lettera di assunzione.
Nello specifico, ai sensi dell’art. 1, del d.lgs. 152/1997 appena novellato, tali informazioni sono le seguenti:
Decreto legislativo n. 104/2022 (GU n. 176 del 29/7/2022)
Schema del Decreto e relazione illustrativa
Esempio di format per il lavoratore (formato .doc)
Informazioni
Servizimprese srl (tel. 0461/880349)