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Il Governo proroga lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021

Ulteriore Decreto Legge in tema di misure urgenti connesse con la proroga dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 al 31 gennaio 2021

08/10/2020 da Ufficio stampa

Con delibera del 7 ottobre 2020 il Consiglio dei Ministri ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021. Tale proroga è stata confermata nel decreto legge n. 125 del 7 ottobre 2020, con il quale sono state introdotte ulteriori misure di prevenzione del contagio da Covid-19 rispetto alle precedenti adottate con il Decreto Legge del 25 marzo 2020 n. 19 ed in particolare:

- l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande,  restando esclusi dal predetto obbligo  detti obblighi: 1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; 2) i bambini di età inferiore ai sei anni; 3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

Permangono in  vigore, fino al 15 ottobre 2020, tutte le ulteriori misure  previste nel DPCM del 7 settembre 2020 relative all’obbligo di “Utilizzo della mascherina", al "Distanziamento interpersonale", nonché alle modalità di svolgimento delle attività economiche (commercio al dettaglio, ristorazione e pubblici esercizi, sale giochi, centri termali, ecc.) che prevedono il rispetto delle disposizioni previste nei protocolli/linee guide di carattere organizzativo e sanitario per l'esercizio delle attività economiche, produttive, ricreative e sociali” (già oggetto di precedenti comunicazioni); rimangono altresì in vigore le precedenti disposizioni dettate con riferimento all’ingresso in Italia dall’estero.

Le disposizioni del decreto legge n. 125 sono efficaci dalla data dell’8 ottobre 2020.

Ricordiamo, infine, agli operatori economici che in base alle disposizioni dei protocolli vigenti le mascherine devono essere messe a disposizione dal datore di lavoro e devono essere marcate CE dal produttore, ai sensi della specifica normativa europea (UNI EN 149:2009 + A1:2009 e  per le mascherine chirurgiche UNI EN 14683:2019 e UNI EN ISO 10993-1:2010).

La mascherina deve essere indossata correttamente, coprendo naso e bocca. Per gli approfondimenti sulle ulteriori disposizioni vigenti in ambito lavorativo si rimanda al Protocollo generale per la sicurezza sul lavoro rev.7-31 luglio 2020.