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Il nuovo DPCM in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19

Misure in vigore fino al 7 ottobre 2020

08/09/2020 da Ufficio stampa

Stante il perdurare dell’attuale situazione epidemiologica, con decreto di data 7.9.2020, il Governo ha inteso prorogare le misure di prevenzione del contagio da Covid-19 già adottate con il DPCM del 7.8.2020, pertanto:

- rimangono in vigore sino al 7 ottobre 2020 le precedenti disposizioni relative all’obbligo di “Utilizzo della mascherina", al "Distanziamento interpersonale", nonché alle modalità di svolgimento delle attività economiche (commercio al dettaglio, ristorazione e pubblici esercizi, sale giochi, centri termali, ecc.) che deve essere svolto nel rispetto delle disposizioni previste nei protocolli/linee guide di carattere organizzativo e sanitario per l'esercizio delle attività economiche, produttive, ricreative e sociali” (già oggetto di precedenti comunicazioni);

- sino al 7 ottobre 2020 rimangono in vigore altresì le precedenti disposizioni dettate con riferimento al divieto di ingresso in Italia dall’estero, salvo che ricorrano uno o più dei seguenti motivi (comprovati mediante dichiarazione/autocertificazione al momento dell’ingresso): a) esigenze lavorative; b) assoluta urgenza; c) esigenze di salute; d) esigenze di studio; e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza o per raggiungere l’abitazione, il domicilio o la residenza di una persona, anche non convivente, con la quale vi sia una stabile relazione affettiva”.

Rimane altresì in vigore l'obbligo di utilizzo della mascherina all’aperto dalle ore 18 alle ore 6 (introdotto con l’ordinanza del ministro Speranza di data 16.8.2020) in tutte le situazioni di assembramento anche all’aperto. In questa fascia oraria, la mascherina dovrà essere indossata negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) dove, per le caratteristiche fisiche, sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e occasionale.

Le disposizioni del DPCM sono efficaci dalla data dell’8 settembre 2020 sino al 7 ottobre 2020.

II mancato rispetto degli obblighi nascenti dal DPCM comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35.

 

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