A seguito dei provvedimenti del Ministero della Salute dell’8 gennaio 2021, il Trentino rimane classificato zona gialla.
Pertanto, dall’11 gennaio al 15 gennaio 2021 si applicano le disposizioni previste dal DL 1/2021, dal DPCM 3 dicembre 2020 e dalle ordinanze del Presidente della Provincia Autonoma di Trento (Ordinanza n.61 - Ordinanza n.62), che di seguito riproponiamo:
Rimane altresì in vigore quanto precedentemente disposto con ordinanza n. 61 di data 23.12.2020 relativamente alle attività del commercio:
a) qualora non siano chiuse in virtù delle disposizioni emergenziali vigenti le medie strutture di vendita (limitatamente a quelle con superficie di vendita pari o superiore a 250 metri quadrati, come risultante da autorizzazione commerciale o da SCIA) e le grandi strutture di vendita, sia con esercizio unico, sia con più esercizi comunque collegati, ivi compresi i centri commerciali e le strutture equiparate, devono consentire l'accesso ad un numero di persone tale da consentire uno spazio di 4 metri quadrati per persona; tali strutture devono, inoltre, munirsi di strumenti o modalità "contapersone", posti agli ingressi dell'esercizio, in modo da controllare il numero di accessi;
b) qualora non siano chiuse in virtù delle disposizioni emergenziali vigenti, nelle strutture di vendita con superficie di vendita inferiore a 250 metri quadrati (come risultante da autorizzazione commerciale o da SCIA), permane l'obbligo di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro;
c) per le attività di commercio al dettaglio con superficie di vendita fino a 40 metri quadrati, viene confermata la disposizione secondo cui è possibile far accedere 1 persona alla volta, oltre ad un massimo di due operatori; è consentita la permanenza di massimo 4 persone (compreso/i l'operatore/i) purché almeno 2 persone facciano parte dello stesso nucleo famigliare o siano conviventi.
Rimangono altresì invariate le disposizioni relative alla attività di accoglienza e strutture ricettive con la precisazione che sono autorizzate le attività e i servizi delle strutture ricettive riguardanti i propri ospiti, sulla base dei protocolli del settore in vigore.
Invariate, infine, rimangono le disposizioni relative al rigoroso rispetto delle misure generali per evitare il contagio secondo quanto previsto nelle precedenti ordinanze (distanziamento sociale, uso della mascherina a protezione delle vie respiratorie, disinfezione costante delle mani).
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