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Bar e ristoranti aperti fino alle 18

Dall'11 gennaio il Trentino rimane classificato "zona gialla"

La presente ordinanza ha validità fino al 15 gennaio 2021

09/01/2021 da Ufficio stampa

A seguito dei provvedimenti del Ministero della Salute dell’8 gennaio 2021, il Trentino rimane classificato  zona gialla.

Pertanto, dall’11 gennaio al 15 gennaio 2021 si applicano le disposizioni previste dal DL 1/2021, dal DPCM 3 dicembre 2020 e dalle ordinanze del Presidente della Provincia Autonoma di Trento (Ordinanza n.61 - Ordinanza n.62), che di seguito riproponiamo:

  • Fino al  15 gennaio 2021, vige il divieto, su tutto il territorio nazionale, di spostarsi tra regioni o province autonome diverse, tranne che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È, comunque, consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma;
     
  • i bar e i ristoranti e gli altri servizi di somministrazione (pasticcerie, gelaterie, ecc.) sono aperti dalle 05.00 alle 18.00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi. Dopo le 18.00 è consentita la vendita per asporto di cibo e bevande (fino alle ore 22.00)  - con il divieto di consumarli nelle adiacenze del locale - e la consegna a domicilio. Tali ultime attività restano consentite anche per le imprese agrituristiche ed enoturistiche;
     
  • restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 ed E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, fermi gli obblighi di distanziamento interpersonale;
     
  • sono aperti tutti gli esercizi commerciali, compresi quelli situati nei centri commerciali;
     
  • Sono chiuse sale giochi, discoteche e locali da ballo;
     
  • vige il divieto di spostamento dalle 22.00 alle 05.00.
     

Rimane altresì in vigore quanto precedentemente disposto con ordinanza n. 61 di data 23.12.2020 relativamente alle attività del commercio:

a) qualora non siano chiuse in virtù delle disposizioni emergenziali vigenti  le medie strutture di vendita (limitatamente a quelle con superficie di vendita pari o superiore a 250 metri quadrati, come risultante da autorizzazione commerciale o da SCIA) e le grandi strutture di vendita, sia con esercizio unico, sia con più esercizi comunque collegati, ivi compresi i centri commerciali e le strutture equiparate, devono consentire l'accesso ad un numero di persone tale da consentire uno spazio di 4 metri quadrati per persona; tali strutture devono, inoltre, munirsi di strumenti o modalità "contapersone", posti agli ingressi dell'esercizio, in modo da controllare il numero di accessi;

b) qualora non siano chiuse in virtù delle disposizioni emergenziali vigenti, nelle strutture di vendita con superficie di vendita inferiore a 250 metri quadrati (come risultante da autorizzazione commerciale o da SCIA), permane l'obbligo di garantire il distanziamento interpersonale di almeno un metro;

c) per le attività di commercio al dettaglio con superficie di vendita fino a 40 metri quadrati, viene confermata la disposizione secondo cui è possibile far accedere 1 persona alla volta, oltre ad un massimo di due operatori; è consentita la permanenza di massimo 4 persone (compreso/i l'operatore/i) purché almeno 2 persone facciano parte dello stesso nucleo famigliare o siano conviventi.

Rimangono altresì invariate le disposizioni relative alla attività di accoglienza e strutture ricettive  con la precisazione che sono autorizzate le attività e i servizi delle strutture ricettive riguardanti i propri ospiti, sulla base dei protocolli del settore in vigore.

Invariate, infine, rimangono le disposizioni relative al rigoroso rispetto delle misure generali per evitare il contagio secondo quanto previsto nelle precedenti ordinanze  (distanziamento sociale, uso della mascherina a protezione delle vie respiratorie, disinfezione costante delle mani).

 

Allegati:

DPCM 3 dicembre 2020

Ordinanza PAT n.61

Ordinanza PAT n.62

DL 5 gennaio 2021 n.1/2021