Salta al contenuto principale
astratto

INSIEME,

troviamo soluzioni

 
comprimi barra di ricerca

IMIS al 50%: domanda al proprio Comune entro il 31 gennaio 2021

La deduzione è applicata per il solo periodo d'imposta 2020 ed esclusivamente ai fabbricati per i quali coincidono il soggetto passivo e il gestore dell'attività in essi esercitata

18/01/2021 da Ufficio stampa

Ricordiamo agli operatori interessati che l'articolo 3, comma II, della L.P. n. 16/2020 (legge di stabilità provinciale 2021), ha introdotto una nuova fattispecie di riduzione della base imponibile dell’IMIS. In forza di tale previsione normativa, che ha modificato l’art. 7, comma 3 della L.P 14/2014,  viene prevista la possibilità di ottenere la riduzione del 50% della base imponibile dell'imposta immobiliare semplice (IMIS), presentando apposita comunicazione al comune competente entro e non oltre il 31 gennaio 2021 (trattasi di termine di prescrizione).

La norma provinciale prevede la riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati  rientranti nell'allegato I previsto dall’art. 9 del D.L. 137/2020 (Decreto Ristori), tra i quali vi sono ad esempio: bar, ristoranti, gelaterie-pasticcerie, ecc. (scarica qui l’allegato I).

Le tipologie di fabbricati già ricomprese nell’esenzione di cui all’art. 14 bis della L.P,14/2014 non rientrano ovviamente nella riduzione della base imponibile (ovvero i fabbricati classificati nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) e quelli iscritti in qualsiasi categoria del catasto urbano che sono destinati a stabilimento lacuale, fluviale o termale, agriturismo, struttura ricettiva all'aperto, ostello per la gioventù, rifugio alpino ed escursionistico, affittacamere, casa e appartamento per vacanze, bed and breakfast, esercizio rurale, case per ferie e albergo diffuso, discoteche, sale da ballo, night club e simili, nonchè quelli iscritti alla categoria catastale D3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli).

La predetta deduzione è applicata per il solo periodo d'imposta 2020 ed esclusivamente ai fabbricati per i quali coincidono il soggetto passivo e il gestore dell'attività in essi esercitata.  

In considerazione del fatto che la riduzione trova applicazione per il solo periodo d’imposta 2020, ma i versamenti sono già stati effettuati dai contribuenti potenzialmente interessati entro il 16 dicembre 2020, la norma stabilisce che il potenziale beneficiario dell’esenzione deve formulare istanza di rimborso ai sensi dell’art. 10, comma 9, L.P. 14/2014. Vi è la possibilità di chiedere in sostituzione del rimborso la compensazione con l’IMIS relativo all’anno 2021.

La modulistica per la richiesta del rimborso o la sostituzione in compensazione vanno richiesti alla relativo Comune di competenza entro il termine di prescrizione del 31 gennaio 2021.