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Indicazione obbligatoria in etichetta del luogo di provenienza delle carni suine trasformate

Misure temporanee a supporto alle imprese per l'attuale fase di emergenza sanitaria da COVID-19 con riferimento ai nuovi obblighi di indicazione di origine in etichetta delle carni suine lavorate previsti dal DM 6 agosto 2020

01/12/2020 da Ufficio stampa

Come noto, il Decreto interministeriale 6 agosto 2020 ha introdotto nel nostro ordinamento nuove disposizioni per l’indicazione obbligatoria in etichetta del luogo di provenienza delle carni suine trasformate: in particolare le nuove disposizioni  riguardano le carni di ungulati domestici della specie suina macinate e separate meccanicamente, le preparazioni di carni suine e i prodotti a base di carne suina. 

Il decreto che è entrato in vigore lo scorso 15 novembre si applicherà in via sperimentale fino al 31 Dicembre 2021.  

Le indicazioni in etichetta

In base alle disposizioni del nuovo decreto nelle etichette delle carni suine trasformate devono essere riportate le seguenti indicazioni:
• Paese di nascita: (nome del Paese di nascita degli animali);
• Paese di allevamento: (nome del Paese di allevamento degli animali);
• Paese di macellazione: (nome del Paese in cui sono stati macellati gli animali).
Qualora l'indicazione dell'origine si riferisca a più di uno Stato, il riferimento al nome del Paese può essere sostituito dai termini "UE", "extra UE" e "UE o extra UE", a seconda dei casi. Quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati nello stesso Paese, l'indicazione dell'origine può espressa nella seguente forma: "Origine: (nome del Paese)".

N.B. Le disposizioni del decreto in parola non si applicano ai prodotti Dop, Igp, Stg e a quelli protetti in virtù di accordi internazionali, ai prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea, in Turchia o in uno Stato parte contraente dell'accordo sullo Spazio economico europeo.

Disposizioni transitorie

Il provvedimento prevede che i prodotti che non soddisfano i requisiti del nuovo decreto, immessi sul mercato o etichettati prima del 15 novembre (data di entrata in vigore), possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte o, comunque, entro il termine di conservazione previsto in etichetta.

Tuttavia il Mise, a seguito di numerose  segnalazioni pervenute dalle associazioni imprenditoriali di settore, che hanno lamentato difficoltà nell'ottemperare ai nuovi obblighi scaturenti dal decreto interministeriale in oggetto, lo scorso 13 novembre ha adottato una circolare che prevede misure temporanee di supporto alle  imprese  per  l'attuale  fase  di emergenza sanitaria da COVID-19 con riferimento ai nuovi obblighi  di etichettatura alimentare scaturenti dal decreto sull’indicazione di origine delle carni suine. 

In base alle precisazioni ministeriali, dunque, è consentito utilizzare le scorte esistenti degli imballaggi e delle etichette non conformi al DM 6 agosto 2020, che risultino nella disponibilità delle imprese di settore a seguito di contratti stipulati prima della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto stesso (ossia prima del 16 settembre 2020), fino alla data del 31 gennaio 2021.

Informazioni
Associazione di categoria e Ufficio legislativo (tel. 0461/880111)